Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5122 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
1 5122/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ress. Suzan SEZIONE PRIMA CIVILE Domme (mulius) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4582/99 Presidente Dott. Pasquale REALE Consigliere Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere 2. 10977 Cron. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Rep.1810 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud.18/01/0:. Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 148, presso l'avvocato RAGAZZONI MARIO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato COMPARINI TIZIANO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFIC O COPIE
contro
Flichlaste copia studi TO NP, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig. SOLE 24 ORE per dirit 6000 6 FIPR. 2001 CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso l'avvocato LO MASTO IL CANCELLIER SA, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GOBBI GIOVANNI, giusta procura a margine CANCELLERIA 2001 del controricorso;
432 controricorrente avverso la sentenza n. 2759/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Comparini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Lo Masto, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 1990, OR US conveniva in giudizio RO TO esponendo: che aveva concesso un mutuo alla figlia RI US ed al genero RO TI la somma di lire 90.000.000 per l'acquisto di un apparta- mento;
che gli accordi iniziali non avevano previsto alcuna scadenza per la restituzione, né era stato con- cordato il pagamento di interessi, posto che i due avrebbero provveduto alla restituzione della somma non appena le loro possibilità lo avessero consentito;
che dopo qualche tempo i due coniugi si erano separati giudizialmente. Ciò premesso, l'attore chiedeva che il 2 convenuto fosse condannato al pagamento della somma di lire 45.000.000, oltre interessi e rivalutazione mone- taria. Il TI, costituitosi in giudizio, eccepiva di aver ricevuto la somma in questione non а titolo di mutuo, bensì a titolo di donazione. L'attore a sua volta avanzava domanda di arricchi- mento senza causa, sulla quale il convenuto dichiarava di non accettare il contraddittorio. Il TI affer- mava altresì di non aver mai ricevuto la somma, che era stata versata direttamente al venditore dell'ap- partamento. In corso di causa era autorizzato sequestro con- servativo a favore dell'attore. Dopo l'assunzione di prove per interrogatorio for- male e per testi, il collegio rimetteva le parti di- nanzi al giudice istruttore per il deferimento all'at- tore di giuramento suppletorio, il quale veniva reso. Con sentenza depositata l'11 marzo 1996 il Tribu- nale di Lodi convalidava il sequestro autorizzato ed eseguito su beni immobili del TI, condannando quest'ultimo a restituire all'attore la somma di lire 45.000.000, oltre a rivalutazione monetaria ed inte- ressi. Con sentenza del 7-16 ottobre 1998, la Corte d'ap- 3 pello di Milano, in accoglimento del gravame del To- netti, riformava la sentenza impugnata respingendo le domande del US. Osservava, in particolare, la Corte di merito: a) che il tribunale aveva erroneamente de- ferito al US il giuramento suppletorio, pur in pre- senza di materiale probatorio tale da consentire la definizione della lite, prescindendo dal giuramento;
b) che la pretesa dell'attore, prima del deferimento del giuramento, era rimasta del tutto sfornita di prova in quanto il teste IN non aveva confermato la tesi del US in merito alla da- zione al TI di una somma di denaro all'atto del- l'acquisto dell'appartamento per cui è causa;
c) che il IN aveva dichiarato al- l'udienza del 22.4.1992 che i due assegni per comples- sive lire 90.000.000 erano stati consegnati diretta- mente dal US al HI, indicato come proprie- tario dell'appartamento in questione, senza nulla pre- cisare in merito al dedotto contratto di mutuo tra l'attore ed il convenuto;
d) che il tribunale aveva affermato che, pur non potendosi escludere l'ipotesi della donazione, appariva più probabile quella del mutuo, anche perché le condizioni economiche del US non apparivano così floride fa rendere plausibile l'ipotesi di un'elargi- zione а titolo di liberalità di così ingenti somme di denaro, ma lo stesso tribunale non aveva indicato gli elementi di prova posto alla base dell'asserzione; e) che le affermazioni dell'appellante cir- le proprietà immobiliari del US ed in merito ad ca una precedente intestazione di un immobile congiunta- mente alla propria figlia ed al TI, effettuata dall'attore con esborso del prezzo direttamente al venditore, non erano risultate oggetto di una specifi- ca contestazione da parte dell'appellato; £) che era consentito in appello il sinda- del giudice di primo gradocato sull'apprezzamento circa l'esistenza della prova semiplena. Avverso la sentenza d'appello OR US ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. RO TI ha resistito con controricorso, depositando una memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente la- violazione, falsa ed errata applicazione del- menta l'art. 2736, n. 2, C.C. e dell'art. 2738 C.C., nonché carente, incongrua, contraddittoria ed illogica moti- vazione. 1 05 La Corte di merito aveva ritenuto che il tribunale avrebbe dovuto respingere le domande del US, essen- do sufficienti per la decisione della controversia gli elementi già raccolti prima del deferimento del giu- ramento suppletorio, ma non aveva precisato quali fos- sero tali elementi. E' vero che la testimonianza resa dal IN non era stata tale da confermare l'assunto mutuo ma, come correttamente motivato dal Tribunale, era stata sufficiente a non suffragare nemmeno la tesi della do- nazione indiretta, lasciando così in dubbio il titolo per il quale il US aveva versato i 90 milioni, ed aveva provato la dazione di somme a favore del TI da parte del US così costituendo, secondo il ricor- rente, quella semiplena probatio che aveva poi indotto il giudice di merito a deferire il giuramento supple- torio. Era quindi irrilevante che il US non avesse as- solto pienamente il suo onere probatorio, visto che l'ordinamento lascia il giudice di merito arbitro se valersi del ricorso al giuramento suppletorio о se decidere la causa secondo i normali principi sull'one- re della prova. La Corte d'appello, non avendo dedotto l'illegit- timità dell'ordinanza con cui era stato deferito il 6 giuramento avrebbe dovuto, se richiesta, solo limitar- si a dimostrare l'infondatezza delle domande del US sulla scorta di quanto risultava agli atti per vincere gli effetti del prestato giuramento non dichiarato il- legittimo. Gli argomenti apportati in motivazione dalla Corte d'appello a dimostrazione dell'infondatezza delle do- mande del US non erano tali da vincere gli effetti del prestato giuramento con cui si era raggiunta la prova piena del prestito. Inoltre, la Corte di merito, mentre aveva conside- rato provati, in quanto non contestati, gli asseriti precedenti acquisti immobiliari del US, come se i diritti reali non fossero da provarsi solo con docu- menti e non con affermazioni, non aveva tenuto in con- siderazione né motivato sul documento 4 di parte Rus- so, allegato al fascicolo di primo grado, consistente scambiata nella causa di separazione in una memoria tra i coniugi US-TI, in cui il procuratore della US dava per scontato, senza alcuna smentita, il fatto che la US ed il marito fossero debitori di US OR di lire 90 milioni. Il ricorso non è fondato. Come già affermato da questa Corte, se la lite sia stata definita in primo grado sulla base del giuramen- 7 to suppletorio, il giudice d'appello pur non potendo disporre nuove prove in contrasto col giuramento pre- stato, né revocare discrezionalmente l'ordinanza am- missiva di esso (facoltà, quest'ultima, riservata allo stesso giudice che ha ammesso il giuramento), tuttavia se sia stato investito della relativa questione ha il - dovere di esaminare che il giuramento sia potere stato legittimamente deferito e decidere la causa pre- scindendo dal giuramento prestato qualora sia giunto alla conclusione che già prima della delazione vi era- no sufficienti elementi di giudizio acquisiti alla causa o che comunque la parte alla quale il giuramento era stato deferito non aveva fornito alcun valido ele- mento di prova a sostegno del proprio assunto (Cass. 25 marzo 1999 n. 2803; nello stesso senso, Cass. 8 maggio 1996 n. 4263). Tale ultima ipotesi è quella ricorrente nella specie, avendo la Corte d'appello ritenuto che nessun concreto elemento di prova risultava essere stato pro- dotto ovvero offerto dall'attore per avvalorare la sua pretesa di restituzione della somma asseritamente mu- tuata al TI, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda del US, essen- do sufficienti gli elementi, già raccolti prima del deferimento del giuramento suppletorio, per decidere 8 la controversia tra le parti. Deve quindi escludersi la sussistenza dei lamen- tati vizi di violazione di legge, essendo la decisione della Corte di merito in linea con i principi sopra enunciati. Per quanto riguarda i dedotti vizi di motivazio- ne, è il caso di rilevare che, secondo la Corte d'ap- -a) la deposizione del IN il quale pello;
aveva dichiarato che i due assegni per complessivi 90 milioni di lire erano stati consegnati direttamente dal US al HI (indicato come proprietario dell'appartamento), senza nulla precisare in merito al dedotto contratto di mutuo tra l'attore ed il convenu- to non poteva essere valutata come un supporto alla tesi della dazione di una somma di denaro al TI a titolo di mutuo;
b) il Tribunale non aveva indicato gli elementi di prova posti alla base dell'asserzione che le condizioni economiche del US non apparivano così floride da rendere plausibile l'ipotesi di un'elargizione a titolo di liberalità di così ingenti somme di denaro;
c) le affermazioni dell'appellante circa le proprietà immobiliari del US ed in merito ad una precedente intestazione di un immobile congiun- tamente alla propria figlia ed al TI, effettuata dall'attore con esborso del prezzo direttamente al venditore, non risultavano oggetto di specifica conte- stazione da parte dell'appellato. Ora, premesso che non è consentito in questa sede sindacare la valutazione del materiale probatorio ef- fettuata dal giudice di appello, Osserva il Collegio che i suddetti elementi appaiono rilevanti ai fini della decisione e che la motivazione fornita dalla Corte d'appello è esente da vizi logici o giuridici. In particolare la circostanza sub a) è pienamente com- patibile con l'ipotesi di donazione indiretta dell'im- mobile (Cass. 29 maggio 1998 n. 5310; cfr. pur Cass. 15 novembre 1997 n. 11327), mentre, per quanto riguar- da la circostanza sub b), è ragionevole negare rilevo ad un'affermazione sul livello delle condizioni econo- miche di una persona, quando l'affermazione sia priva di riscontri. La considerazione della circostanza sub c), infine, è inquadrabile nell'ambito del potere del giudice di valutare il comportamento processuale delle parti (art. 116 c.p.c.). Nessun rilievo decisivo assume poi la censura in ordine alla mancata considerazione da parte della Cor- te d'appello di un documento relativo ad un'altra cau- sa (di separazione personale) tra le parti nella quale il procuratore della US avrebbe dato per scontato la circostanza del debito. 10 Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricor- rente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor- rente al rimborso delle spese del giudizio di cassa- zione, liquidate in lire 120.000 oltre a lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001. Il Cons. est. Il Presidente Dott. Massimo Bonomo Rott. Pasquale Reale "man" Вокал صح UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data. 6 NOV, 2001 erie 4 амзлич versato S. 310.000 610000 trecentodiecimila (lire 310000 p. Cirigente Arca Server (Dott.ssa RI Grazia D นResponsabile Servizio u Giudiziari OMRACHCHINA 11