Sentenza 29 novembre 2000
Massime • 1
In tema di prova testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze su cui deve cadere l'esame del testimone è assolto anche "per relationem", con il semplice riferimento ai fatti oggetto dell'imputazione (fattispecie riguardante l'esame del verbalizzante che aveva operato il sequestro di un documento costituente corpo di reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2000, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE Presidente del 29/11/2000
Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
Dott. NUNZIO CICCHETTI Consigliere N. 1916
Dott. SANDRO OCCHIONERO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA COLAIANNI Consigliere N. 17999/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Procuratore Generale della repubblica corte d'appello di Firenze. avverso la sentenza tribunale di Pisa del 19/11/1999, nei confronti di DI MU nato a [...] il [...].
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio CICCHETTI.
Udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco VIGLIETTA, che ha concluso per annullamento con rinvio.
Il difensore non era presente.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza assolveva il DI dal reato di falsità materiale in patente, commessa dal privato mediante sostituzione della fotografia originale, poiché - esclusa l'ammissione di testi indicati dal P.M., sulla presunta genericità nell'articolazione delle circostanze - l'ipotesi accusatoria era rimasta priva di ogni consistenza.
Il P.G. ricorrente allega inosservanza dell'art. 468 c.p.p., sottolineando che il teste indicato era il sottufficiale che aveva accertato il possesso della patente falsa.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa Corte che il ricorso debba trovare accoglimento siccome fondato.
Invero, l'onere dell'indicazione delle "circostanze su cui deve vertere l'esame" è assolto anche nel caso in cui si faccia semplice riferimento ai fatti oggetto dell'imputazione.
L'indicazione "per relationem" diviene tanto più ammissibile quando si tratta di sentire il "verbalizzante" che ha operato il sequestro di documento costituente corpo di reato.
Sotto diverso profilo va poi osservato come il corpo del reato, che deve essere necessariamente contenuto nel fascicolo ex art. 431 c.p.p., costituisce di per sè un elemento in presenza del quale il giudice può sempre avvalersi della facoltà concessa ex art. 507 c.p.p. anche in funzione suppletiva contro negligenza o inerzia delle parti.
All'accoglimento del ricorso consegue il rinvio alla Corte d'appello di Firenze, avendo il ricorrente P.G. impugnato "per saltum" e non vertendosi in alcuno dei casi in cui nel giudizio d'appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado ex art. 569 co. 4 c.p.p. La Corte di merito dovrà, occorrendo, avvalersi della facoltà di disporre la rinnovazione del dibattimento.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2001