Sentenza 23 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2003, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
ce 71332 N 0 09 8 2 /0 3 IO I Z L A E . R D 19 T IS 3 2 7 . G . N E T R R 1 8 'A A 9 L OM ELIOPOLO ITALIANO /1 D L 5 E E 14 D T I N S E ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E N G S E Ogge E G S E I L A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 1.5.2. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G. N. 17035/00 ODDO Consigliere Cron. 2110 Dott. Massimo Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Rep. Dott. Nino FICO el. Consigliere Ud.03/06/02 GIULIANI Consigliere - C.C. Dott. Paolo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA ORIANI 91, presso lo studio ROSSOTTO, difeso dall'avvocato ESTER PERIFANO, giusta procura in calce: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE - ricorrente
contro
N. 41332 MINISTERO DELLE FINANZE UFF IVA BENEVENTO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato LIRE 1500 CANCELLERIA in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
#105634 2002 - controricorrente A105635 2399 avverso la sentenza n. 127/99 della Commissione -1- tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 07/06/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/06/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con avviso di irrogazione di sanzioni e recupero di imposta L'Ufficio IVA di Benevento ha ingiunto a Carmine PU, con riferimento all'anno 1989, e in relazione all'acquisto di attrezzature, il pagamento della somma di lire 5.429.000 per maggiori imposte, pene pecuniarie ed interessi. Il PU ha impugnato l'avviso deducendo l'esenzione dall'IVA, ai sensi dell'art.8, quarto comma, del D.L. n.474/87, convertito nella legge n.12/88, degli acquisti di nuove attrezzature per il potenziamento di aziende agricole danneggiate dal sisma del 1980. La Commissione Tributaria di primo grado di Benevento ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che la materia fosse regolata dall'art.5, primo comma, lett. d), del D.L. n.799/80 e che l'esenzione prevista da tale norma fosse venuta a cessare, in mancanza di proroga, alla prevista scadenza del 31 dicembre 1988. Avverso quest'ultima decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art.8, co.4, D.L. n.474/87, convertito in legge n.12/88, dell'art.5, co.1, D.L. n.799/80, dell'art. 13 legge n.48/89 e dell'art.74 T.U. n.76/90. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione -E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di agevolazioni tributarie l'art.8, co.4, del D.L. 20 novembre 1987, n.474 (convertito nella legge 21 gennaio 1988, n.12), il quale prevede l'esenzione dall'IVA degli acquisti di nuove attrezzature per il potenziamento di aziende agricole danneggiate dal sisma del 1980, non ha natura interpretativa dell'art.5, co.1, lett.d), del D.L. 5 dicembre 1980, n.799 (convertito nella legge 22 dicembre 1980, n.875) – concernente l'esenzione dall'IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi in favore di aziende agricole, dirette a ripristinare le - ma introduce unscorte distrutte o danneggiate dall'evento sismico beneficio autonomo. Ne consegue che, mentre l'esenzione relativa al ripristino delle scorte, di cui al citato art.5, 1° co., lett.d), del D.L. n.799 del 1980, cessa al 31 dicembre 1988 - poiché l'art. 13 della legge n.48 del 1989 proroga al 31 dicembre 1989 il medesimo art.5, ma limitatamente alle lettere c) ed f), il beneficio per gli acquisti delle attrezzature di cui all'art.8, co.4, del D.L. n.474/87 perdura fini all'entrata in vigore del D.lgs. 30 marzo 1990, n.76, il quale prevede l'esenzione soltanto per le imprese operanti in settori diversi dall'agricoltura (art.74), con abrogazione delle disposizioni incompatibili (Cass.29 marzo 2002, n.4585; nonché Cass. n.10660, 15372 e 16209 del 2001). L'Amministrazione resistente non ha addotto nuove argomentazioni che possano indurre ad un riesame della questione e pertanto il ricorso va accolto per manifesta fondatezza, con cassazione della sentenza impugnata, accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto e condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese.
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna il Ministero delle Finanze al pagamento delle di cui euro 700,00 per onorari. Roma 3.6.2002Roma il cons. est. ico شان ! CANCE✓IL CANCELLIERE C1 DO SC An 1 spese che liquida in euro 750,00, ilfpresidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 3 GEN. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 DO SC E N IO DELLA Z ISTRA DELL'ART. 73 N. 219 EG R 14-5-1981 LA TE SENSI EN ES GE LEG AI