Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2001, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
A N IA L ITA E 0 1 1 3 7 / 0 1 N ICA O I T P 8 L E 98 1 / 4 / C 6 E 2 R . L BEL POPOL . L A P . A D D A L E T B E T U D SUPREMA DI CASSAZIONE B N I A S E 1 I Oggetto N 3 S E R 1 E S E I . CONDONO T A N SEZIONE TRIBUTARIA A PENDENZA M CONTROVERSIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4431/98 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Cron.2372 - Consigliere - Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere - Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere - Ud. 20/09/00 Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente SENTENZA lues sul ricorso proposto da: IMP CC RO & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ROMANELLI ENRICO, che la difende unitamente dal Sig. IL SOLE 24 ORE all'avvocato PAPONE CORRADO, giusta procura in calce;
per diritti L 26 GEN. 2001
- ricorrente -
IL CANCELLIERE contro 1000 ELLERIA MINISTERO DELLE FINANZE, PRIMO UFF DISTRETTUALE II D;
- intimato avverso la decisione n. 154/96 della Commissione CB220869 2000 tributaria regionale di GENOVA, depositata il 28/01/97; 1424 udita la relazione dell a causa svolta nella pubblica 1 udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Enrico CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ALTIERI;
Richiesta copia studio dal Sig. ROMANEL udito ilper ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI (con per grifter. 2001 3000 delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in delpersona Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito CANCELLERIA il secondo. § 1. Svolgimento del processo La Impresa RI OD & C. s.n.c. ( da qui di CG446389 seguito, la OD ) impugnava dinanzi alla commissione tributaria di primo grado di Genova l'avviso di accer- سما tamento ai fini i.lo.r. per il 1977 • La decisione della commissione ( 30 luglio 1972 ), favorevole alla ricorrente, veniva impugnata dinanzi alla commissione tributaria regionale della Liguria dall'ufficio, il quale chiedeva che venisse dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto pre- sentato oltre il termine di cui all'art. 16 del d. P. R. n.636/72. La commissione regionale, con sentenza 9 dicembre 1996 - 28 gennaio 1997, pronunciava in conformità a ta- le richiesta, non esaminando l'istanza di definizione della lite ai sensi della legge n. 656/94. Avverso tale sentenza la OD ha proposto ricorso 2 per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attivi- tà difensiva. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo la ricorrente denuncia vio- lazione e falsa applicazione dell'art.2 quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n.656, convertito con modifica- zioni nella legge 30 novembe 1994, n.656; omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, n.5, cod. proc. civ. Lamenta che sia stata esclusa la pendenza della li- has e quindi erroneamente non definita la stessa, ai te, sensi del citato art.2 quinquies . Deduce che la stessa Amministrazione finanziaria, con la circolare 198/E II - 3 - 1500/94 della Dire- zione Centrale Affari Giuridici e del Contenzioso Tri- butario, ha riconosciuto che la detta disposizione rie- cheggia, pur con alcune modifiche, l'art.3 quater del d. 1. 23 gennaio 1993, n.16, il quale stabilisce che « si devono considerare pendenti le liti fi- scali per le quali sussista una causa di improcedibili- tà e non sia stata notificata ordinanza di estinzione ovvero, se notificata, pende ricorso, o il termine per proporre ricorso avverso tale ordinanza». Pertanto la 3 pendenza come è stato affermato da questa Corte nella sentenza del 1° febbraio 1996, n.873, riguarderebbe sentenzatutti i procedimenti non ancora definiti con passata in giudicato, indipendentemente dall'ammissibilità della loro instaurazione. La pendenza dovrebbe escludersi soltanto nel caso di ricorso inesistente, perchè non sottoscritto o man- cante dei requisiti minimi previsti per qualsiasi ri- corso giurisdizionale.
2.2. Col secondo motivo la ricorrente, subordinata- mente al mancato accoglimento del primo mezzo, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 49 e se- hour guenti d.l.vo n.546 /92 e delle norme processuali ivi richiamate, anche in relazione all'art. 16 del d. P. R. n. 636/72; nonchè 444 e seguenti, 651 cod. proc.pen. Lamenta che la tardività del ricorso introduttivo sia stata ritenuta sulla base di atti ( sentenza penale emessa i sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.) non conte- nenti alcun accertamento in proposito e che, comunque, la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna motivazio- ne circa tale accertamento. $ 3. Motivi della decisione 3.1. Il primo motivo merita accoglimen- to. Erroneamente, infatti, la commissione regionale ha ritenuto che non esistesse la pendenza della lite. Se- condo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze 16 marzo 1996, n.2227; 27 agosto 1996, n.7864; 12 maggio 2000, n.6066 ), la controversia tributaria suscettibile della definizione automatica per condono si considera pendente anche quando sussista una causa di inammissi- bilità, improponibilità o improseguibilità del proces- SO, non dichiarata con pronuncia non più impugnabile, atteso che, per l'applicabilità delle norme sul condo- non è richiesta la pendenza della lite sul rapporto no, sostanziale. Tale principio, affermato in relazione al condono previsto dalla legge n.516/82, deve considerar- si valido anche per quanto riguarda la definizione au- Скак tomatica prevista dalla legge n.656/94. Nella specie , a quanto è dato ricavare dalla sen- tenza impugnata, non ricorre inesistenza del ricorso, quale si verificherebbe, ad esempio, nel caso di una sua mancata sottoscrizione, nè ha alcun rilievo il ri- ferimento, del tutto generico, ad un artifizio, che sa- rebbe stato posto in essere al fine di far apparire tempestivo il ricorso contro l'accertamento.
3.2. L'accoglimento del motivo comporta l'assorbimento del secondo e la cassazione della sen- tenza, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, la quale dovrà, pertanto, esaminare l'istanza di definizione della 5 lite e decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;
cassa e rinvia ad altra Sezione della Commis- sione Tributaria Regionale della Liguria, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 20 settembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Michele Enrico Altieri CORTE E * N O V S U P R E M IL CANCELLIERE C1 Amaldo CasanaS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Oggi REGISTRAZIONE RN Casand D.P.R. 26/4/1986 - N. 5 DA TAB. ALL. B NTY DEL RIA N TRIBUTA A 6