Sentenza 28 novembre 2008
Massime • 1
In tema di simulazione di reato, la ritrattazione dell'originaria mendace denuncia non produce effetti sulla punibilità, salvo che intervenga contestualmente alla denuncia simulatoria, in modo da escludere anche la possibilità dell'inizio di un procedimento penale. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la rilevanza della ritrattazione posta in essere dall'imputato il giorno successivo alla denuncia di furto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2008, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 28/11/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1553
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 36867/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO AL, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 28 marzo 2008 emessa dalla Corte d'appello di Bari;
letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;
sentito l'avvocato NISTA Vittorio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna alla pena di otto mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Lucera - Sezione distaccata di Apricena - nei confronti di AL CO, imputato del reato di cui all'art. 367 c.p., per avere denunciato falsamente ai Carabinieri della Stazione di Poggio Imperiale di aver subito un furto di merci all'interno del suo negozio per un valore di circa L. 150 milioni. 2. - Contro la sentenza di appello l'imputato ha presentato ricorso per Cassazione e, con un primo motivo, dopo aver riassunto i termini della vicenda, ha dedotto la violazione degli artt. 157 e 160 c.p., ritenendo che i giudici d'appello avrebbero dovuto dichiarare la prescrizione del reato.
Con altri motivi il ricorrente ha, innanzitutto, censurato la decisione impugnata per mancanza di motivazione, in quanto costituita dalla integrale trascrizione della sentenza di primo grado;
inoltre, ha dedotto la violazione degli artt. 49 e 56 c.p. avendo i giudici escluso ogni rilevanza alla ritrattazione posta in essere dall'imputato, il quale, il giorno successivo alla denuncia di furto, resosi conto che la merce non era stata sottratta, ma solo trasportata dal figlio in un altro locale, si era recato dai Carabinieri a spiegare l'accaduto. In sostanza, si sostiene che l'intervenuta ritrattazione avrebbe fatto venire meno il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo alla figura del reato impossibile per inidoneità dell'azione ex art. 49 c.p.; sotto altro profilo, si assume che vi sia comunque stata una desistenza dall'azione, cui avrebbe dovuto seguire l'applicazione dell'art. 56 c.p., comma 3. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Preliminarmente deve rilevarsi che al momento della decisione dell'appello il reato non era ancora prescritto, in quanto il reato di cui all'art. 367 c.p. contestato all'imputato si prescrive nel termine di sette anni e sei mesi, termine individuato ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., prima della novella introdotta con la L. n. 251 del 2005. Peraltro, neppure in questa sede può pronunciarsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in quanto il decorso del termine deve essere computato dalle ore zero del giorno successivo a quello in cui si è consumata la condotta criminosa, fino alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (Sez. 4^, 26 marzo 1982, n. 8083, Magro): nella specie il reato è stato commesso il 28.5.2001 per cui il termine di prescrizione sopra indicato non è ancora interamente trascorso.
4. - Infondati sono pure gli altri motivi.
L'art. 367 c.p. prevede un reato di pericolo che risulta integrato quando la falsa denuncia di reato determina la possibilità, solo astratta, di un'attività degli organi inquirenti diretti al suo accertamento, pertanto non è richiesto che l'autorità sia stata ingannata ne' che un procedimento penale sia stato iniziato, essendo sufficiente che si sia verificato un pericolo di sviamento delle indagini. Su queste basi la giurisprudenza ritiene che la sussistenza del reato può essere esclusa solo nel caso in cui la non verosimiglianza del fatto denunciato appaia prima facie ed escluda anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale. Proprio in relazione agli indicati caratteri di questo reato, la ritrattazione viene ammessa in termini estremamente rigorosi:
infatti, perché possa essere idonea a fare venire meno l'offensività dell'azione, la ritrattazione deve intervenire in un unico contesto con la denuncia simulatoria, inteso in termini di continuità e di durata. In altri termini, la giurisprudenza richiede che la resipiscenza debba realizzarsi "in una sorta di continuum rispetto al comportamento anteriore, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni e accertamenti preliminari" (Sez. 6^, 8 ottobre 1997, n. 10119, Spartà; Sez. 6^, 18 gennaio 1995, n. 2104, Primerano). Solo in tale ipotesi verrebbe meno il carattere lesivo della condotta simulatoria, dando luogo ad un reato impossibile per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 c.p.. Nel caso in esame deve escludersi la unicità del contesto in cui è intervenuta la ritrattazione non solo perché è intervenuta il giorno dopo, ma soprattutto perché, come evidenziato nella sentenza impugnata, a seguito della denuncia vi è stato l'immediato avvio delle indagini da parte dei Carabinieri di Poggio Imperiale che hanno compiuto il sopralluogo nel negozio dove l'imputato aveva denunciato il furto. Sicché appare difficile escludere il carattere offensivo alla condotta posta in essere dall'imputato.
Per ragioni analoghe non può trovare applicazione l'invocato art. 56 c.p., comma 3, dal momento che il reato risulta pienamente consumato.
5. - L'infondatezza dei motivi proposti determina il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2009