Sentenza 14 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2003, n. 7475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7475 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' R UE LIC ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto -- SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G.N. 25099/00 Consigliere Cron.16505 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 12/02/03 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: RL EN, elettivamente domiciliata in ROMA | VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato | | DOMENICO ANTONIO NORANTE, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE giusta TROIANO, ANGELO MAROLLA, | delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2003 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 880 | rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA -1- CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 52/00 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 21/07/00- R.G.N. 6/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 'udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo ¡ D'AGOSTINO; udito l'Avvocato NORANTE per delega MAROLLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso rimettendosi alla Corte per la questione del rinvio, rigetto in subordine. -2- 25099/00 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 27.10.1998 EN RL proponeva opposizione all'atto di precetto notificatole il 16 dello stesso mese con cui l'INPS le aveva intimato il pagamento della somma di lire 116.389.700 sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Campobasso n. 236 del 19 settembre 1996. Sosteneva la RL che, a fronte della somma di lire 54.508.000 determinata dal Tribunale quale credito vantato dall'Istituto previdenziale nei suoi confronti, soltanto la somma di lire 9.004.000 riguardava il recupero di contribuzioni omesse, mentre la rimanente somma di lire 45.504.000 si riferiva al recupero di fiscalizzazione e di sgravi non dovuti Thai per effetto di tale omissione. Deduceva quindi che, essendosi avvalsa del condono previdenziale previsto dall'art. 1 comma 230 della legge n. 662 del 1996, con il versamento in data 27 marzo 1997 dell'importo di lire 13.506.000 (comprensivo di lire 9.004.000 per contribuzioni omesse e di lire 4.502.000 per aggiuntive), 1'avvenuta regolarizzazione contributiva somme comportato l'estinzione delle obbligazioni sia per aveva sanzioni amministrative che per il recupero di sgravi e fiscalizzazione. Di conseguenza, concludeva la ricorrente, la pretesa creditoria azionata dall'INPS con il precetto opposto era infondata e illegittima. L'INPS si costituiva e si opponeva alla domanda osservando che la somma versata in data 2.4.1997 dalla RL non copriva né l'importo del credito per contributi omessi, determinato in lire 54.508.000 dal Tribunale di Campobasso con sentenza n. 2 236/1996 passata in giudicato, né le spese dei vari gradi di giudizio e di precetto. Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, con sentenza del 14.10.1999 rigettava l'opposizione a precetto. L'appello proposto dalla RL veniva respinto dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza depositata il 21 luglio 2000. In motivazione la Corte di merito osservava che il recupero della fiscalizzazione e degli sgravi non erano correlati con l'omissione contributiva di lire 9.004.000 relativa alla accertata irregolarità del rapporto lavorativo riguardante tre apprendiste per il periodo 1.11.1989/31.5.1990; infatti lire 10.032.000 si riferivano al recupero della fiscalizzazione per дорой il mancato rispetto dei minimi retributivi per il periodo 1.1.1989/31.5.1990, lire 22.982.000 al recupero per il mancato rispetto dei minimi retributivi nel periodo 1.1.1989/31.5.1990, lire 3.548.000 al recupero della fiscalizzazione per il periodo 1.9.1990/31.12.1990 e lire 8.944.000 al recupero degli sgravi contributivi per lo stesso periodo. In definitiva, la Corte rilevava che il recupero della fiscalizzazione e degli sgravi contributivi conseguenti alla corresponsione delle retribuzioni ai propri dipendenti in misura inferiore ai minimi contrattuali, non aveva alcuna relazione con l'omissione contributiva per 1'accertata irregolarità del rapporto lavorativo riguardante le tre apprendiste, diversi essendo anche i periodi di riferimento, sicchè nella specie non erano state soddisfatte le condizioni per la praticabilità del condono previdenziale nei termini richiesti dall'art. 1 commi 226 e 230 della legge n. 662 del 1996. 3 Per la cassazione di tale sentenza la RL ha proposto ricorso sostenuto da un unico articolato motivo. L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che in sede di discussione il difensore della ricorrente ha chiesto la sospensione о il delProcesso rinvio, à norma dell'art. 4 del d.l. 4 novembre 2002 n. 245. Tale richiesta non è meritevole di accoglimento in quanto la sospensione dei termini processuali, di prescrizione e di decadenza, fino al 31.3.2003, disposta dalla norma citata in favore dei soggetti alla data del 31.10.2002 residenti nelle zone colpite dal terremoto, non può interessare il presente giudizio, instaurato а seguito di ricorso notificato il dicembre 2000. Con l'unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1 comma 230 della legge 23.12.1996 n. 662 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte molisana non ha tenuto conto della ricostruzione dei versamenti contributivi effettuati in relazione al verbale ispettivo del 13 febbraio 1991 e dalla integrazione degli stessi effettuata beneficiando dei condoni. Sostiene altresì che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, la somma di lire 45.504.000 si riferisce al recupero della fiscalizzazione e degli sgravi pretesi dall'INPS in relazione al rapporto delle tre apprendiste per le quali era stata accertata una omissione contributiva di lire 9.004.000; di conseguenza avendo la ricorrente provveduto al versamento di detta somma maggiorata del 50%, nella specie ricorrevano tutte le condizioni per beneficiare del condono previdenziale previsto dalla legge n. 662/1996. Il ricorso è fondato nei limiti delle seguenti considerazioni. Ritiene la Corte che l'iter logico che sorregge la decisione impugnata sia viziato da una inesatta rappresentazione dei fatti. La Corte molisana ha provveduto a scomporre il complessivo credito di lire 54.508.000 portato dal precetto intimato dall'INPS nelle seguenti cinque voci: a) lire 9.004.000 per omissione contributiva conseguente alla indebita percezione delle agevolazioni previste dalla legge 28.2.1987 n. 56 per tre 1.11.1989/31.5.1990; b) lireapprendiste per il periodo 10.032.000 per recupero della fiscalizzazione oneri sociali per retributivi previsti dallail mancato rispetto dei minimi contrattazione collettiva per i lavoratori dell'artigianato per il periodo 1.1.1989/31.5.1990; c) lire 22.982.000 per recupero sgravi contributivi in relazione al mancato rispetto dei minimi retributivi sopra indicati nel periodo 1.1.1989/31.5.1990; d) lire 3.548.000 per recupero della fiscalizzazione per il periodo 1.9.1990/31.12.1990; e) lire 8.944.000 per recupero degli sgravi contributivi per lo stesso periodo. Ciò premesso la Corte ha affermato che gli importi indicati a fronte del recupero della fiscalizzazione e degli sgravi contributivi non avevano alcuna relazione con l'omissione contributiva per l'accertata irregolarità del rapporto lavorativo riguardante le tre apprendiste, per cui l'avvenuto pagamento della somma di lire 9.004.000 maggiorata del 50% non consent a di ritenere soddisfatte le condizioni per la praticabilità del condono previdenziale di cui all'art. 1 commi da 226 a 230 della legge n. 662 del 1996. 5 In ordine alla prima proposizione questa Corte osserva che la sentenza n. 236/1996 del Tribunale di Campobasso, che non risulta essere stata impugnata e che rappresenta il titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto dell'INPS, ha scomposto il credito complessivo di lire 54.508.000 riconosciuto all'istituto previdenziale in quattro voci: a) lire 18.455.000 e lire 23.561.000 per omissioni contributive dovute al mancato rispetto dei minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva per i lavoratori del settore artigianato dal gennaio al dicembre 1989 e dal gennaio all'agosto 1990; b) lire 8.944.000 per recupero sgravi ex 1. n. 183/1976 relativamente al periodo 1.9/31.12.1990 e lire 3.548.000 per recupero fiscalizzazione per lo stesso periodo, al mancato rispetto dei minimi retributivi previstidovute previsti 09 . collettiva per i lavoratori dalla contrattazione dell'artigianato. Orbene è di tutta evidenza che la specificazione del credito dell'INPS operata dalla sentenza n. 236 del Tribunale, che, si ripete, costituisce il titolo esecutivo non contestato dalle parti, non corrisponde affatto a quella effettuata dalla Corte di Appello, non coincidendo né negli importi nė nei periodi di riferimento (fatta eccezione per le somme di lire 3.548.000 e di lire 8.944.000); in particolare nella specificazione fatta dal Tribunale non compare affatto la somma di lire 9.002.000 riferita dalla Corte territoriale alla indebita percezione delle agevolazioni per tre apprendiste dal 1.11.1989 al 31.5.1990. Questa diversa ricostruzione delle voci del credito azionato dall'INPS è di per sé sufficiente ad infirmare il ragionamento seguito dal giudice di merito per il rigetto dell'appello, inficiando anche la proposizione conclusiva sopra riportata. Infatti l'accertamento della sufficienza del versamento effettuato in sede di condono e della sua riferibilità alle omissioni contributive riscontrate può essere utilmente effettuato solo in relazione alle voci specificate nel titolo esecutivo. Nei termini sopra specificati le censure mosse dalla ricorrente alla sentenza impugnata per difetto di motivazione sono dunque fondate. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2003 Stela mo cicineH Al Presidente Il Cons. Estensore Рость Овратіно selle SSA 10 , TA IL CANCELLIERE T. I SPESA 3 3 R 5 'A . ELL N Depositate in Cancelieria N G D -73 SI O DA SEN 11-8 14 MAG 2003 , E I ISTRO A Boggi, E Move elle O G ITT G REG LE IL CANCELLIERE IR D LLA O E D