Versione
26 luglio 2008
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22 ottobre 2009
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Art. 1. 1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione , i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualita' di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale puo' rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale , per l'assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell' articolo 159 del codice penale .
5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non e' reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura ne' si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell' articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale . Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all' articolo 163-bis del codice di procedura civile , sono ridotti alla meta', e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 07 - 19 ottobre 2009, n. 262 (in G.U. 1a s.s. 21/10/2009 n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale puo' rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale , per l'assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell' articolo 159 del codice penale .
5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non e' reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura ne' si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell' articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale . Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all' articolo 163-bis del codice di procedura civile , sono ridotti alla meta', e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 07 - 19 ottobre 2009, n. 262 (in G.U. 1a s.s. 21/10/2009 n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Commentari • 13
- 1. Filodiritto editoreWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 13.057762
[…] Diritto / Corte Costituzionale: incostituzionale il Lodo Alfano sulla sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato Presidente Francesco Amirante Redattore Franco Gallo Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 (Disposizioni in... […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 19/10/2009, n. 262Provvedimento: […] La difesa contesta l'assunto del giudice a quo , secondo cui il termine «fase» usato dal comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2008 potrebbe avere significato giuridico esclusivamente in riferimento all'intero procedimento, comprensivo della fase delle indagini preliminari. […] 8. - Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 124 del 2008, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., in relazione alla disciplina delle prerogative di cui agli artt. 68, 90 e 96 Cost.Leggi di più...
- alte cariche dello stato·
- applicabilità anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica·
- prevista sospensione dalla data di assunzione e sino alla cessazione dalla carica·
- reiezione.·
- eccezione di inammissibilità per inadeguata indicazione del parametro·
- difetto di rilevanza per inapplicabilità della norma censurata nel giudizio a quo·
- giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale·
- questioni di legittimità costituzionale·
- inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia·
- costituzione del pubblico ministero del processo principale·
- inammissibilità.·
- esclusione.·
- inammissibilità della questione.·
- illegittimità costituzionale·
- dedotta violazione del giudicato costituzionale formatosi sulla sentenza n. 24/2004