Sentenza 6 aprile 1998
Massime • 2
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.), l'autoreintegrazione nel possesso di una cosa opera come causa speciale di giustificazione quando l'imputato si sia trovato nella necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria, solo se risulti accertato in fatto che egli abbia voluto reagire ad un'azione di spoglio attuale nel momento della sua azione violenta e che la lite giudiziaria sia intervenuta solo successivamente.
Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è necessario che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, essendo sufficiente che l'autore agisca nella ragionevole opinione di difendere un suo diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1998, n. 6387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6387 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 6.4.98
1. Dott. GI Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Caso " N. 503
3. " Giovanni De Roberto " REGISTRO GENERALE
4. " Ilario Martella " N. 7605/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) TI MM nata a [...] il 18 - 8 - 1934;
2) TI GE nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania in data 11 - 12 - 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Caso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. Osserva
In fatto
La Corte d'appello di Catania con la sentenza impugnata ha confermato la condanna di TI MM per il reato di cui all'art. 392 C.P., e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato TI GE colpevole del reato di cui all'art. 393, 2^ e 3^ comma, C.P..
All'TI MM viene addebitato di essersi fatto arbitrariamente ragione a sè medesimo mediante violenza sulle cose, consistita nel distruggere e nel rendere inservibili i segnali posti sul terreno di proprietà di TI GI, al fine di esercitare un preteso diritto di proprietà su tale terreno.
All'TI GE viene addebitato di essersi fatto arbitrariamente ragione da sè medesimo, per il medesimo fine di cui sopra, usando violenza sulle cose nonché violenza e minaccia, anche con armi, nei confronti di TI GI.
La Corte di merito ha ritenuto che i due imputati avessero agito nel convincimento di tutelare un loro diritto;
ha, tuttavia, escluso la sussistenza del requisito della legittima difesa, non essendo ravvisabile il "fumus boni iuris", ne' ha ritenuto applicabile la causa di giustificazione della legittima difesa poiché la controversia in ordine ai confini, che contrapponeva gli TI MM e GE all'TI GI, era già sorta in precedenza. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, denunciando illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Osservano i ricorrenti che ha errato la Corte d'appello dell'avere escluso la legittimità dell'autotutela dell'azione di spoglio, quale causa di giustificazione, in quanto lo spoglio era attuale, poiché l'intervento degli imputati fu immediato e contestuale all'azione degli operai che per conto dell'TI GI avevano iniziato ad impiantare i segnali per il confine.
In diritto
La Corte di merito ha escluso la contestualità dell'azione violenta commessa dagli imputati per contrastare l'azione di spoglio da loro attribuita all'TI GI, sulla base del presupposto che "la questione circa il rispetto dei confini tra i terreni di proprietà dei due era sorta in precedenza", e perché "nella specie non si ravvisano neanche gli estremi del fumus boni iuris", ed, inoltre, perché "l'TI MM avrebbe dovuto rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la tutela del suo diritto". Questo ultimo argomento è collegato a quello dell'attualità dell'azione di spoglio. Infatti, se questa era flagrante non c'era possibilità di impedirla in concreto rivolgendosi alla Autorità Giudiziaria.
Sul punto si osserva che dalle sentenze dei giudici del merito risulta che la discussione circa il rispetto del confine sorse proprio in occasione dell'apposizione dei paletti sul terreno da parte di TI GI, cui si opposero con la violenza i due imputati;
e dagli atti risulta che la lite giudiziaria intervenne solo successivamente.
Quindi, non sembra dubitabile che la presunta azione di spoglio fosse in atto al momento dell'intervento violento dei due imputati ("vim vi repellere licet").
Nè sembra logico escludere l'esistenza del "fumus boni iuris", posto che i giudici di merito hanno riconosciuto che gli imputati agirono nella ragionevole opinione di difendere il loro diritto di proprietà, che è il presupposto necessario del ritenuto delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Cass., sez. III, 25 - 3 - 1971, Coppola;
Cass., sez. I, 5-10-1977, Eula): bastando un "preteso" diritto.
Dati, dunque, i suddetti elementi di fatto, deve ritenersi fondata la tesi difensiva della legittima autotutela, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. Vi, sent. n. 6507 del 14-7-1984), che ha statuito che l'autoreintegrazione nel possesso di una cosa opera come causa di giustificazione allorché risulti che l'agente si sia trovato, senza potere ricorrere al giudice, nella necessità impellente di ripristinare il possesso perduto al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria. Nel caso in esame non appare dubitabile che gli imputati agirono nel convincimento di impedire il mutamento di una situazione possessoria sia pure controversa.
Ritenuta, quindi, l'applicabilità della suddetta causa di giustificazione, va emessa la relativa declaratoria di non punibilità con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata senza sentenza e quella in data 5-3-1994 del pretore di Scicli, trattandosi di persone non punibili perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998