Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2003, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B 0 3 02 1 / 03 ANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente R.G.19596/00 " Fernando Lupi Consigliere " Mario Putaturo Donati Viscido " Rep. 11 Cron. 6866 " Giovanni Mazzarella " Francesco Maiorana Ud. 18/12/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da persona del legale POSTELEGRAFONICI,in IPOST-ISTITUTO pro-tempore,elett.dom.in Roma, via dei Portoghesi rappresentante n.12,presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, dalla *quale è rappresentata e difesa ex lege;
RICORRENTE
CONTRO
LO SA, NN AM, CA NT,1 UR CH, OR OS, IA SI, NN MA, IR EG, RI AZ, IN BARBARESCO, Elett.dom.in Roma, viale delle Milizie n.9, presso lo studio dell'avv. Antonella Marrama che, unitamente all'avv. Giovanni 5649 1 R Fabris, li rappresentano e difendono, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTI per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia in data 24 luglio 2000,n.99 (R.G.N.211/1999); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 18/12/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Marina Russo e Giovanni Fabbris;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Alberto Cinque che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24 luglio 2000 il Tribunale del lavoro di Venezia, accogliendo l'appello di LO AG e di altri nove Postelegrafonici, in riforma dellaex dipendenti dell'Istituto decisione in data 2 luglio 1999 del locale Pretore, condannava il datore di lavoro al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti di somme varie, oltre interessi legali dalla data di pensionamento al saldo,a titolo di differenze sulla liquidazione di fine servizio spettante, previo inserimento nella base di calcolo della indennità integrativa in misura pari al 60% con esonero della stessa riduzione riguardante tutti gli altri elementi. 2 L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui hanno resistito con controricorso gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE violazione e/o falsaCon il primo motivo, denunciandosi applicazione dell'art.1 della legge n.87 del 1994 e degli artt. 3 e 38 del DPR n. 1032 del 1973,ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere riliquidato l'indennità di buonuscita con inserimento nel relativo calcolo del 60% dell'indennità integrativa speciale, senza considerare che il dato letterale di cui al citato art.1 è già sufficientemente chiaro per escludere la fondatezza della tesi sostenuta dai lavoratori- appellanti. Dire che l'indennità integrativa speciale è computata nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita equivale a dire che l'I.I.S. va inserita unitamente agli altri elementi nella predetta base il cui 80% poi, ai sensi dell'art.38 della legge n.1032 del 1973, costituirà la base contributiva che, a sua volta, divisa per dodici e moltiplicata per il numero degli anni utili diventerà l'indennità di buonuscita lorda. In tali sensi possono trarsi argomenti dalla giurisprudenza ordinaria di merito e dal Consiglio di Stato che concordemente hanno ritenute legittime le modalità di calcolo su enunciate. D'altro canto è significativo che nessun dubbio sia stato mai sollevato in ordine alla misura dell'80% con la quale vengono computati gli altri elementi identificati dall'art.38 della legge n. 1032 del 1973, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita. 3 Il motivo va accolto perché fondato. - che vaCon orientamento consolidato di questa Corte Suprema ribadito in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno - dell'indennità dideterminazione in tema di criteri per la legge n.87 del 1994, nello stabilire che buonuscita,l'art.l l'indennità integrativa speciale entra a fare parte, nella misura del 60%,della base di calcolo utile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, ha solo inteso inserire (nella misura indicata) la suddetta indennità integrativa nel novero degli emolumenti computabili ai fini della formazione della base contributiva, senza tuttavia mutare i criteri di formazione della suddetta base, ossia la percentuale di utilizzazione dei singoli emolumenti computabili;
ne consegue che, una volta individuata l'indennità integrativa speciale nella misura del 60 per cento come uno degli elementi computabili, essa,al pari di ogni altro elemento considerato nella base di calcolo, entrerà poi a comporre la base contributiva solo nella misura dell'80 per cento annuo,così come disposto dagli artt.3 e 38 d.P.R. n.1032 del 1973, norme che non risultano in alcun modo incise dalla citata legge n.87 del 1994 (cfr., Cass.,16 novembre 2000, n.14836;27 ottobre 2000,n. 14222;12 ottobre 2000, n.13624, in fattispecie analoghe;
vedi anche Cass.,24 maggio 2001,n.7090,sul computo della indennità di buonuscita per i dipendenti delle FFSS s.p.a.) " Siffatti principi sono stati violati dal Tribunale che, nell'interpretare le disposizioni di cui alla legge n.87 del 1994 relative alla misura del computo della indennità integrativa fee speciale da inserire nella base di calcolo della indennità di buonuscita, accanto agli altri elementi-addendi indicati nell'art.38 del DPR n.1032 del 1973, non ha tenuto conto della portata limitatamente innovativa delle disposizioni previgenti da parte della anzidetta legge del 1994 che ha sì incluso nella detta base di calcolo una data percentuale dell'indennità in questione ma ha lasciato immutate le norme in tema di quantificazione della consistenza della stessa base. E' invece da considerarsi assorbito il secondo motivo con cui, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione dell'art.2 della legge n.87 del 1994 nonché difetto di motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 (e 5) c.p.c.,si è censurata l'impugnata sentenza anche nella parte in cui ha apoditticamente riconosciuto gli interessi sulle somme dovute a titolo di indennità di buonuscita, senza tenere conto del tenore letterale del su indicato art.2,comma 4,della legge n.87, che esclude la corresponsione sia degli interessi che della rivalutazione monetaria. Il ricorso deve essere perciò accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo,e la sentenza impugnata va cassata. La Corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art.384,primo comma,c.p.c.,decide la causa nel merito e rigetta la domanda dei dipendenti compensando,per la ricorrenza di giusti motivi,le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
5 La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei dipendenti;
compensa le spese dell'intero processo. Roma, 18 dicembre 2002 Il Presiden Il est. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi. 27 FFR 2003 14 CANCELLIERE 6