Sentenza 10 novembre 2004
Massime • 1
Allorché l'imputato sia assistito da due difensori, l'omessa notifica del decreto di citazione (nella specie, per il giudizio di appello) a uno solo di essi dà luogo a una nullità a regime intermedio, ma la deducibilità della relativa eccezione è soggetta alla preclusione di cui all'art. 182, comma secondo, prima parte, cod. proc. pen., alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che l'imputato sia presente e assistito da un difensore, quantunque nominato di ufficio in sostituzione di quello di fiducia, non comparso.
Commentario • 1
- 1. Citazione in giudizio dell'imputato a PEC sbagliata nullità insanabile (Cass. 4652/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2019
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio: la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, dello stesso codice. Iin tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 46206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46206 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 10/11/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1687
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 46423/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ LF, n. a Roma il 10 novembre 1933;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 5 maggio 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. LF NZ impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale, contestatogli nella sua qualità di amministratore della società cooperativa L'incontro, fallita il 15 settembre 1993. Propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio d'appello per omesso avviso a uno dei suoi due difensori. Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancata assunzione di prova decisiva, lamentando che non sia stata disposta la perizia contabile richiesta sin dal primo grado del giudizio. Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce illogicità di motivazione sull'entità della pena e sul diniego della sospensione condizionale, giustificati da precedenti risalenti e in parte condonati o depenalizzati, senza considerazione per la scarsa rilevanza del danno ipotizzato.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato, perché, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, quando l'imputato sia assistito da due difensori, l'omesso avviso a uno solo di essi da luogo a una nullità a regime intermedio (Cass., sez. un., 1 ottobre 1991, Lena, m. 188584, Cass., sez. 1^, 14 aprile 1999, Vokrri, m. 213711, Cass., sez. 6^, 23 giugno 2003, Lazo, m. 226567); ma "la deducibilità della relativa eccezione è soggetta alla preclusione di cui all'art. 182, comma 2, prima parte, c.p.p., alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che l'imputato sia presente ed assistito da un difensore, ancorché nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia, non comparso" (Cass., sez. 1^, 2 aprile 2003, Bruno, m. 223849, Cass., sez. 5^, 15 gennaio 2004, Franzè, m. 227466). Sicché nel caso in esame l'eccezione è preclusa, perché non dedotta nel giudizio d'appello, cui furono presenti l'imputato e il difensore d'ufficio designato in sostituzione di quello avvisato e non comparso. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché secondo la giurisprudenza di questa Corte "la perizia è mezzo di prova neutro, non classificabile - ai sensi dell'art. 495, comma secondo, c.p.p. - ne' come prova a carico dell'imputato ne' come prova a discarico, di talché va escluso che possa essere qualificata come 'prova decisiva' la cui mancata assunzione costituisca, secondo il disposto dell'art. 606, comma primo, lett. d) del codice di rito, motivo ammissibile del ricorso per cassazione" (Cass., sez. 6^, 18 giugno 2003, Brunetti, m. 228406, Cass., sez. 6^, 12 febbraio 2003, Zandri, m. 226809). E in realtà è la consulenza tecnica di parte il mezzo di prova che è davvero oggetto di un diritto alla prova (Cass., sez. 5^, 6 aprile 1999, Mandala, m. 214873), mentre la perizia può risultare necessaria appunto per dirimere eventuali contrasti tra opposte prospettive tecniche delle parti.
Il terzo motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1^ c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ai numerosi precedenti dell'imputato, comunque ostativi al riconoscimento della sospensione condizionale e significativi di una particolare capacità a delinquere.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004