Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 46206
CASS
Sentenza 10 novembre 2004

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Massime1

Allorché l'imputato sia assistito da due difensori, l'omessa notifica del decreto di citazione (nella specie, per il giudizio di appello) a uno solo di essi dà luogo a una nullità a regime intermedio, ma la deducibilità della relativa eccezione è soggetta alla preclusione di cui all'art. 182, comma secondo, prima parte, cod. proc. pen., alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che l'imputato sia presente e assistito da un difensore, quantunque nominato di ufficio in sostituzione di quello di fiducia, non comparso.

Commentario1

  • 1Citazione in giudizio dell'imputato a PEC sbagliata nullità insanabile (Cass. 4652/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2019

    L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio: la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, dello stesso codice. Iin tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 46206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46206
Data del deposito : 10 novembre 2004

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