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Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2026, n. 13510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13510 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RC DO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte di appello di Bari letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di DO RC ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'appello del P.m., ha riformato quella emessa il 20 gennaio 2023 dal Tribunale di Bari, dichiarando l'imputato responsabile dei reati riuniti di cui agli artt. 337, 341-bis cod. pen. e 186, comma 2, cds e condannato alla pena sospesa di dieci mesi di reclusione oltre alla sospensione della patente di guida per due anni. Il ricorso si articola in cinque motivi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13510 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 19/03/2026 1.1. Con il primo si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. pen. per mancata rinnovazione istruttoria, in quanto la Corte di appello ha riformato integralmente la sentenza di primo grado in base ad una diversa valutazione della prova dichiarativa, specie delle testimonianze. 1.2. Con il secondo motivo si denunciano l'erronea applicazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) cds e vizi della motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. per avere la Corte di appello trascurato la non abitualità della condotta, l'incensuratezza dell'imputato, la revoca della costituzione di parte civile da parte degli operanti, l'epoca e le condizioni particolari in cui avvenne il fatto ovvero in piena pandemia, che complessivamente considerati escludono la gravità del fatto. 1.3. Con il terzo si deducono l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizi della motivazione per mancata considerazione dell'antefatto del 12 marzo 2020: giorno in cui il ricorrente fu chiamato in soccorso del fratello, coinvolto in un incidente stradale, dopo essere appena rientrato da un trasporto con il proprio autocarro, si recò sul luogo dell'incidente e provvide allo scarico delle merci trasportate sul mezzo danneggiato, trasferendole sul mezzo a bordo del quale fu contravvenzionato per aver bevuto solo una birra durante l'intera giornata di lavoro. A differenza del primo giudice, la Corte di appello non ne ha tenuto conto, trascurando le difficoltà della giornata di lavoro e lo stato emotivo dell'imputato, sottopostosi spontaneamente all'alcoltest. 1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 341-bis cod. pen. oltre al vizio di motivazione in relazione alla presenza di più persone, per avere la Corte di appello fondato l'affermazione di responsabilità su una valutazione del teste Agostinacchio, impegnato in altri adempimenti secondo la stessa sentenza e, comunque, teste de relato, la cui attendibilità va valutata in relazione alle dichiarazioni della fonte non assunta. Si evidenzia che nel periodo in cui avvenne l'episodio erano vietati gli assembramenti ed anche l'orario e la distanza degli uffici della Motorizzazione depongono in senso contrario alla valutazione della Corte di appello. 1.5. Con l'ultimo motivo si denunciano la violazione di legge, il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in relazione al principio del ragionevole dubbio, non deponendo le risultanze processuali per la assoluta certezza della responsabilità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 2 2. E' infondato il primo motivo, con il quale si censura la mancata rinnovazione istruttoria, per insussistenza del presupposto. La difesa sostiene che la riforma della decisione assolutoria di primo grado sia fondata su un'asserita diversa valutazione della prova dichiarativa assunta in primo grado, in particolare, delle testimonianze, ma la prospettazione non è corretta, atteso che il ribaltamento della sentenza di primo grado è stato giustificato dalla valutazione di prove non considerate dal primo giudice o dall'omessa valutazione di elementi e dati dichiarativi e non per una difforme valutazione delle testimonianze. Nell'appello il P.m. censurava, infatti, quanto al reato di guida in stato di ebbrezza la totale carenza di motivazione per mancata valutazione delle concrete modalità del fatto;
quanto al reato di oltraggio l'omessa valutazione delle dichiarazioni del vice ispettore Agostinacchio e quanto al reato di resistenza l'illogicità della motivazione in relazione all'annotazione di p.g. acquisita in atti con il consenso delle parti. A fronte di tali censure non era obbligatoria la rinnovazione istruttoria. Come affermato da questa Corte, il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio sia ordinario che abbreviato, deve procedere all'indispensabile rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale esclusivamente nel caso di valutazione "differente" della prova dichiarativa decisiva e non di mero "travisamento" di essa, caso quest'ultimo in cui si può pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative, per cui non è configurabile la differente valutazione del significato della prova dichiarativa laddove la 'lettura' della prova, da parte del primo giudice, sia affetta da errore revocatorio, per omissione, invenzione o falsificazione;
e che, dunque, non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello qualora la riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova dichiarativa diversamente valutata in primo grado ovvero su una diversa valutazione del suo contenuto e della sua portata, bensì su una valutazione organica, globale ed unitaria degli ulteriori elementi indiziari a carico (esterni alle dichiarazioni), erroneamente considerati in maniera atomistica dalla decisione del primo giudice (Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593). 2. Quanto al reato di guida in stato di ebbrezza, la cui oggettività è incontestata in base agli esiti delle analisi compiute nell'immediatezza, la censura investe la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, riconosciuta dal primo .giudice alla luce dei principi affermati da questa Corte e 3 della non ostatività del precedente specifico dell'imputato molto risalente nel tempo. Il motivo è, tuttavia, inammissibile perché meramente oppositivo, risolvendosi nel contestare la valutazione espressa in sentenza, adducendo elementi di fatto, neppure indicati dal primo giudice, che giustificherebbero, nella prospettazione del ricorrente, la configurabilità della minima offensività del fatto, e non nell'evidenziare errori, lacune o incongruenze della motivazione, dimenticando che il P.m. appellante aveva censurato l'astrattezza della valutazione del primo giudice, alla quale la Corte di appello ha posto rimedio, esaminando le circostanze del fatto in base alla stessa annotazione di p.g., acquisita con il consenso delle parti, pertanto, incontestata e pienamente utilizzabile. In particolare, la Corte di appello ha correlato la gravità del fatto, il livello di pericolosità e l'offensività della condotta al tasso alcolemico rilevato, affatto minimo, e tale da generare allarme, essendo stato l'imputato fermato alla guida di un trattore con semirimorchio a seguito di segnalazione perché procedeva contromano. Posto che ai fini della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. il giudice è tenuto ad accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni tutelati dalla norma, la valutazione risulta incensurabile perché fondata su una valutazione complessiva del fatto, delle modalità della condotta e dell'entità del pericolo concreto ravvisato nel caso di specie. 3. Analogamente inammissibile è il terzo motivo relativo al reato di resistenza, risolvendosi la critica nel proporre una lettura alternativa del fatto. Il ricorrente censura la mancata valutazione dell'antefatto, cui il primo giudice aveva attribuito rilievo al punto da ritenere l'aggressione attuata nei confronti degli operanti dovuta all'alterazione psicofisica del ricorrente e non alla volontà di opporsi all'attività che stavano compiendo o di impedirla. Sempre sulla scorta dell'annotazione di p.g. la Corte di appello ha, invece, rilevato che al momento del controllo il RC emanava forte alito vinoso, aveva difficoltà espressive e si mostrava oppositivo al controllo e, nell'attesa dell'arrivo della Polizia stradale per essere sottoposto ad alcoltest, aveva iniziato ad inveire, minacciare, scalciare, pronunciando frasi minatorie e diventando sempre più violento fino ad avventarsi contro l'agente LO e tentare di sferrargli un pugno, compiendo anche atti di autolesionismo una volta ammanettato e posto nell'auto di servizio, da cui veniva fatto scendere prima di essere sottoposto agli accertamenti del tasso alcolemico, che davano esito positivo. La stessa sequenza risulta descritta nella sentenza di primo grado, che, come già detto, ha valorizzato le dichiarazioni del padre e dell'amico dell'imputato 4 ucruo i m i u I Ikl timIMUCLLCIl lt1 relative all'antefatto, piuttosto che considerare l'o gg ettività del comportamento, il contesto in cui avvenne il controllo, la condotta di g uida, prima indicata, e le descritte condizioni di alterazione, ritenute dai giudici di secondo grado oggettivamente riconducibili all'assunzione di alcolici più che al turbamento emotivo dell'imputato ; coerentemente è stato anche ritenuto sussistente il dolo specifico, avuto ri g uardo alla fase del controllo in cui le ripetute e pro g ressive condotte oppositive furono tenute. 4. Il motivo relativo al reato di oltra gg io è infondato. A differenza del primo g iudice, che aveva ritenuto insussistente il reato per mancanza della presenza di più persone che avessero udito le espressioni offensive pronunciate dall'imputato, la Corte di appello ha attribuito rilievo alle dichiarazioni del teste A gostinacchio, non valutate dal primo giudice, che pur avendo dato atto che "g li agenti di p. g . avevano precisato che vi era gente", aveva ritenuto mancante la prova che le frasi oltra gg iose fossero state percepite e udite da passanti non in sosta, in q uanto intenti a parche ggiare, quindi, all'interno della proprie auto, essendo i fatti avvenuti nei pressi della Motorizzazione, in pieno lock-down, perciò solo in presenza de g li operanti, come riferito dai testi a difesa (pag. 7 sentenza di primo g rado). La Corte di appello ha valutato le dichiarazioni dell'operante, il q uale aveva dichiarato che vi erano automobilisti e dipendenti della Motorizzazione, che parcheggiavano, si fermavano e osservavano, ma che non erano stati identificati perché gli operanti erano impe g nati con il ricorrente, che era molto a g itato. Dichiarazioni, q ueste, ritenute coerenti con il contenuto dell'annotazione di p. g ., diversamente dal primo g iudice, che genericamente aveva dato atto dello stesso contenuto della prova dichiarativa de g li a genti, ma aveva attribuito rilievo a quelle del padre e dell'amico del ricorrente, la cui presenza e vicinanza sul luogo del fatto nel momento in cui l'imputato aveva pronunciato le espressioni in g iuriose era data per scontata, ma non provata, secondo i g iudici di appello. 5. Al ri g etto del ricorso conse g ue la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese 5 -e rocessuali. cf ».-3 43 ...) Così deciso, 19 marzo 2026
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di DO RC ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'appello del P.m., ha riformato quella emessa il 20 gennaio 2023 dal Tribunale di Bari, dichiarando l'imputato responsabile dei reati riuniti di cui agli artt. 337, 341-bis cod. pen. e 186, comma 2, cds e condannato alla pena sospesa di dieci mesi di reclusione oltre alla sospensione della patente di guida per due anni. Il ricorso si articola in cinque motivi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13510 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 19/03/2026 1.1. Con il primo si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. pen. per mancata rinnovazione istruttoria, in quanto la Corte di appello ha riformato integralmente la sentenza di primo grado in base ad una diversa valutazione della prova dichiarativa, specie delle testimonianze. 1.2. Con il secondo motivo si denunciano l'erronea applicazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) cds e vizi della motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. per avere la Corte di appello trascurato la non abitualità della condotta, l'incensuratezza dell'imputato, la revoca della costituzione di parte civile da parte degli operanti, l'epoca e le condizioni particolari in cui avvenne il fatto ovvero in piena pandemia, che complessivamente considerati escludono la gravità del fatto. 1.3. Con il terzo si deducono l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. e vizi della motivazione per mancata considerazione dell'antefatto del 12 marzo 2020: giorno in cui il ricorrente fu chiamato in soccorso del fratello, coinvolto in un incidente stradale, dopo essere appena rientrato da un trasporto con il proprio autocarro, si recò sul luogo dell'incidente e provvide allo scarico delle merci trasportate sul mezzo danneggiato, trasferendole sul mezzo a bordo del quale fu contravvenzionato per aver bevuto solo una birra durante l'intera giornata di lavoro. A differenza del primo giudice, la Corte di appello non ne ha tenuto conto, trascurando le difficoltà della giornata di lavoro e lo stato emotivo dell'imputato, sottopostosi spontaneamente all'alcoltest. 1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 341-bis cod. pen. oltre al vizio di motivazione in relazione alla presenza di più persone, per avere la Corte di appello fondato l'affermazione di responsabilità su una valutazione del teste Agostinacchio, impegnato in altri adempimenti secondo la stessa sentenza e, comunque, teste de relato, la cui attendibilità va valutata in relazione alle dichiarazioni della fonte non assunta. Si evidenzia che nel periodo in cui avvenne l'episodio erano vietati gli assembramenti ed anche l'orario e la distanza degli uffici della Motorizzazione depongono in senso contrario alla valutazione della Corte di appello. 1.5. Con l'ultimo motivo si denunciano la violazione di legge, il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in relazione al principio del ragionevole dubbio, non deponendo le risultanze processuali per la assoluta certezza della responsabilità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 2 2. E' infondato il primo motivo, con il quale si censura la mancata rinnovazione istruttoria, per insussistenza del presupposto. La difesa sostiene che la riforma della decisione assolutoria di primo grado sia fondata su un'asserita diversa valutazione della prova dichiarativa assunta in primo grado, in particolare, delle testimonianze, ma la prospettazione non è corretta, atteso che il ribaltamento della sentenza di primo grado è stato giustificato dalla valutazione di prove non considerate dal primo giudice o dall'omessa valutazione di elementi e dati dichiarativi e non per una difforme valutazione delle testimonianze. Nell'appello il P.m. censurava, infatti, quanto al reato di guida in stato di ebbrezza la totale carenza di motivazione per mancata valutazione delle concrete modalità del fatto;
quanto al reato di oltraggio l'omessa valutazione delle dichiarazioni del vice ispettore Agostinacchio e quanto al reato di resistenza l'illogicità della motivazione in relazione all'annotazione di p.g. acquisita in atti con il consenso delle parti. A fronte di tali censure non era obbligatoria la rinnovazione istruttoria. Come affermato da questa Corte, il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio sia ordinario che abbreviato, deve procedere all'indispensabile rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale esclusivamente nel caso di valutazione "differente" della prova dichiarativa decisiva e non di mero "travisamento" di essa, caso quest'ultimo in cui si può pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative, per cui non è configurabile la differente valutazione del significato della prova dichiarativa laddove la 'lettura' della prova, da parte del primo giudice, sia affetta da errore revocatorio, per omissione, invenzione o falsificazione;
e che, dunque, non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello qualora la riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova dichiarativa diversamente valutata in primo grado ovvero su una diversa valutazione del suo contenuto e della sua portata, bensì su una valutazione organica, globale ed unitaria degli ulteriori elementi indiziari a carico (esterni alle dichiarazioni), erroneamente considerati in maniera atomistica dalla decisione del primo giudice (Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593). 2. Quanto al reato di guida in stato di ebbrezza, la cui oggettività è incontestata in base agli esiti delle analisi compiute nell'immediatezza, la censura investe la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, riconosciuta dal primo .giudice alla luce dei principi affermati da questa Corte e 3 della non ostatività del precedente specifico dell'imputato molto risalente nel tempo. Il motivo è, tuttavia, inammissibile perché meramente oppositivo, risolvendosi nel contestare la valutazione espressa in sentenza, adducendo elementi di fatto, neppure indicati dal primo giudice, che giustificherebbero, nella prospettazione del ricorrente, la configurabilità della minima offensività del fatto, e non nell'evidenziare errori, lacune o incongruenze della motivazione, dimenticando che il P.m. appellante aveva censurato l'astrattezza della valutazione del primo giudice, alla quale la Corte di appello ha posto rimedio, esaminando le circostanze del fatto in base alla stessa annotazione di p.g., acquisita con il consenso delle parti, pertanto, incontestata e pienamente utilizzabile. In particolare, la Corte di appello ha correlato la gravità del fatto, il livello di pericolosità e l'offensività della condotta al tasso alcolemico rilevato, affatto minimo, e tale da generare allarme, essendo stato l'imputato fermato alla guida di un trattore con semirimorchio a seguito di segnalazione perché procedeva contromano. Posto che ai fini della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. il giudice è tenuto ad accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni tutelati dalla norma, la valutazione risulta incensurabile perché fondata su una valutazione complessiva del fatto, delle modalità della condotta e dell'entità del pericolo concreto ravvisato nel caso di specie. 3. Analogamente inammissibile è il terzo motivo relativo al reato di resistenza, risolvendosi la critica nel proporre una lettura alternativa del fatto. Il ricorrente censura la mancata valutazione dell'antefatto, cui il primo giudice aveva attribuito rilievo al punto da ritenere l'aggressione attuata nei confronti degli operanti dovuta all'alterazione psicofisica del ricorrente e non alla volontà di opporsi all'attività che stavano compiendo o di impedirla. Sempre sulla scorta dell'annotazione di p.g. la Corte di appello ha, invece, rilevato che al momento del controllo il RC emanava forte alito vinoso, aveva difficoltà espressive e si mostrava oppositivo al controllo e, nell'attesa dell'arrivo della Polizia stradale per essere sottoposto ad alcoltest, aveva iniziato ad inveire, minacciare, scalciare, pronunciando frasi minatorie e diventando sempre più violento fino ad avventarsi contro l'agente LO e tentare di sferrargli un pugno, compiendo anche atti di autolesionismo una volta ammanettato e posto nell'auto di servizio, da cui veniva fatto scendere prima di essere sottoposto agli accertamenti del tasso alcolemico, che davano esito positivo. La stessa sequenza risulta descritta nella sentenza di primo grado, che, come già detto, ha valorizzato le dichiarazioni del padre e dell'amico dell'imputato 4 ucruo i m i u I Ikl timIMUCLLCIl lt1 relative all'antefatto, piuttosto che considerare l'o gg ettività del comportamento, il contesto in cui avvenne il controllo, la condotta di g uida, prima indicata, e le descritte condizioni di alterazione, ritenute dai giudici di secondo grado oggettivamente riconducibili all'assunzione di alcolici più che al turbamento emotivo dell'imputato ; coerentemente è stato anche ritenuto sussistente il dolo specifico, avuto ri g uardo alla fase del controllo in cui le ripetute e pro g ressive condotte oppositive furono tenute. 4. Il motivo relativo al reato di oltra gg io è infondato. A differenza del primo g iudice, che aveva ritenuto insussistente il reato per mancanza della presenza di più persone che avessero udito le espressioni offensive pronunciate dall'imputato, la Corte di appello ha attribuito rilievo alle dichiarazioni del teste A gostinacchio, non valutate dal primo giudice, che pur avendo dato atto che "g li agenti di p. g . avevano precisato che vi era gente", aveva ritenuto mancante la prova che le frasi oltra gg iose fossero state percepite e udite da passanti non in sosta, in q uanto intenti a parche ggiare, quindi, all'interno della proprie auto, essendo i fatti avvenuti nei pressi della Motorizzazione, in pieno lock-down, perciò solo in presenza de g li operanti, come riferito dai testi a difesa (pag. 7 sentenza di primo g rado). La Corte di appello ha valutato le dichiarazioni dell'operante, il q uale aveva dichiarato che vi erano automobilisti e dipendenti della Motorizzazione, che parcheggiavano, si fermavano e osservavano, ma che non erano stati identificati perché gli operanti erano impe g nati con il ricorrente, che era molto a g itato. Dichiarazioni, q ueste, ritenute coerenti con il contenuto dell'annotazione di p. g ., diversamente dal primo g iudice, che genericamente aveva dato atto dello stesso contenuto della prova dichiarativa de g li a genti, ma aveva attribuito rilievo a quelle del padre e dell'amico del ricorrente, la cui presenza e vicinanza sul luogo del fatto nel momento in cui l'imputato aveva pronunciato le espressioni in g iuriose era data per scontata, ma non provata, secondo i g iudici di appello. 5. Al ri g etto del ricorso conse g ue la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese 5 -e rocessuali. cf ».-3 43 ...) Così deciso, 19 marzo 2026