Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA D020-9 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE PRIMA Ci Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G. N. 11603/99 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Cron 4387- Dott. Laura MILANI Rel. Consigliere Rep. 654 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 13/10/CO Dott. Luigi MACIOCE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio, IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 14 FEB. 2001 il IL CANCELLIERE DEL BONO STEFANO, D'NN LM quale tutore di DE LI NI, domiciliati in ROMA presso la 3000 ANCELLERIA CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato BRIGUGLIO LETTERIO, giusta procura a margine del ricorso;
CG064 20 - ricorrenti
contro
DEL GAIS NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CESARE BECCARIA 16, presso lo studio dell'avvocato MARCO CAPPONI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO NOSCHESE, giusta procura a margine del 0000 controricorso;
1810 -1- CORTE SUPREMAD CASSAZIONE controricorrente - UFFICIO COPIE Richieste c opia esecutiva contro dal Sig. NOSCHESE per diritti Lit5000+15 S.T.A.T. SpA;
3.MOG 200131 - intimata IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 57/99 della Corte d'Appello di LIRE COOD MESSINA, depositata il 16/02/99; CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2000 dal Consigliere Dott. Laura AT 979174 MILANI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Briguglio, che ha BE149025 BE149020 chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per LIRE 10000 CANCILLERIA il rigetto del ricorso. AT979172 LIRE 10000 BE149016 BE149017 AT979173 BE149021 LIRE 10000 LIRE 10000 BE149022 CANCELLERIA AT979171 AT979175 BE149023 BE149018 -2- BE149024 BE1419019 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 11.5.1989 CO e ST EL ON nonchè Stefa- nia De SA, rispettivamente figli e moglie del defunto Arto- nino EL ON chiedevano al presidente del Tribunale di Messina il sequestro giudiziario del 12% delle azioni della S.I.A.T. s.p.a., intestate ad TO EL GA. A sostegno dell'istanza esponevano che: - la S.I.A.T. s.p.a. era stata costituita con atto 6.8.1965, con capitale iniziale di f. 1.000.000, sottoscritto per il 529 da AN EL ON e, per il restante 48%, da essi tre istanti in ragione del 16% ciascuno;
- con delibera assembleare del 28.11.1969 le azioni er ano state convertite da nominative al portatore e contestualmente il capitale sociale era stato aumentato a £. 49.980.000, con attri- buzione delle nuove azioni ai soci in proporzione di quelle già possedute;
- successivamente, a seguito dell'introduzione dell'obbligo legale della nominatività, le azioni erano state ulteriormente convertite ed il 31.12.1974 erano state attribuite ai vecchi so- ci;
ciononostante, di recente era stato appurato che AN EL ON, amministratore unico della società, nel procedere alla intestazione delle azioni nominative, aveva arbitrariamente sud- diviso la quota del 48% in quattro parti, anzichè in tre parti, 1 Нишівай attribuendo il 12% alla nuora TO EL GA e così sot- traendo ad ognuno degli originari soci un numero di azioni pari al 4% del capitale sociale. Concesso il sequestro giudiziario con ordinanza 29.5.1989, i ricorrenti convenivano dinanzi al Tribunale di Messina, con atto di citazione notificato il 24.6.1989, TO EL GA e la S.I.A.T. S.p.a., per ottenere la convalida della misura cautelare e la consegna dei titoli azionari e relativi frutti. Con sentenza 16.10.1996-11.1.1997 il Tribunale di Messina convalidava il sequestro giudiziario e disponeva che il custode consegnasse agli attori i titoli sequestrati, condannando la EL GA alla restituzione degli utili maturati dal 31.12.1974. La decisione era totalmente riformata dalla Corte d'appello di Messina che, con sentenza 28.12.1998-16.2.1999, rigettava le domande avanzate dagli originari attori. La corte motivava tale pronuncia in base alle seguenti con- siderazioni. Era da ritenersi accertato in fatto che le 5997 - azioni in questione erano state intestate alla EL GA in clata 31.12.1974 "per conversione delle azioni al portatore in azioni nominative" e che detta intestazione era stata eseguita a seguito della presentazione delle azioni al portatore da parte della EL GA, cui i titoli erano stati in precedenza trasferiti dall am- ministratore unico AN EL ON, "sostanzialmente dominatore incontrastato della vita societaria fino alla morte". 2 Amilsui La EL GA aveva acquistato legittimamente, ex art. 2003 la titolarità delle azioni al portatore con il semplice C.C., trasferimento materiale da parte di AN EL ON, non essen- dovi prova alcuna della malafede della EL GA nell'operazione: la EL GA non era quindi soggetta a rivendicazione, ai sensi dell'art. 1994 c.c. D'altro lato, non v'era prova dell'asserito rapporto di cu- stodia, in forza del quale l'amministratore unico AN EL ON avrebbe detenuto i titoli degli altri azionisti, per conto di questi ultimi: senza contare che alla EL GA non sarebbero state opponibili eventuali eccezioni in proposito. In ipotesi, l'eventuale non autorizzata attività negoziale posta in essere da AN EL ON, in relazione alle azioni da lui detenute in custodia, era stata ratificata dagli azionisti interessati, i quali avevano, per ben quindici anni, partecipato alle assemblee societarie per una quota inferiore di un terzo ri- spetto a quella cui secondo il loro assunto avrebbero avuto - diritto, ed avevano consentito la partecipazione della EL GA in virtù di azioni loro asseritamente sottratte. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso, illustrato da memoria, ST EL ON e IE D'NN, quest'ultimo in qualità di tutore provvisorio di NI De SA. Ha resistito con controricorso TO EL GA. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Hmilsmi 1.1. Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione di norme di diritto (artt. 782, 1993, 1994, 2003, 2700 c.c.) e vizio di motivazione, lamentano che la corte d'appello, senza te- ner conto di elementi decisivi risultanti da prove documentali, abbia basato la propria decisione su circostanze di fatto, erro- neamente ritenute pacifiche in causa. In particolare assumono i ricorrenti - dalle prove docu- mentali emergeva che mai la EL GA aveva rivestito la qualità di socia della S.I.A.T. s.p.a. Essi contestano che vi sia stata consegna delle azioni, all'epoca al portatore, da AN EL ON ad TO EL GA, e sostengono che tutti i titoli azionari erano stati sempre nell'esclusivo possesso dell'ammini- stratore unico: in ogni caso, se anche vi fosse stata materiale "traditio" dei titoli, sarebbe comunque carente una "iusta causa - quali eredi dell'ori- traditionis", il cui difetto i ricorrenti ginario "tradens" affermano di essere legittimati ad eccepire. La successiva iscrizione, quindi, nel registro dei soci della EL GA, per conversione delle azioni al portatore in azioni nomi.na- tive, era stata del tutto arbitraria, non avendo mai la EL GA avuto il legittimo possesso delle azioni al portatore, poi con- vertite ed a lei intestate.
1.2. La tesi dei ricorrenti si basa essenzialmente sulla contestazione che la EL GA abbia mai avuto il materiale pos- sesso delle azioni al portatore, che, secondo il loro assunto, sarebbero sempre rimaste tutte nel possesso dell'amministratore unico AN EL ON. 4 Huitsui Ora, la corte d'appello ha ritenuto provata la circostanza del possesso, da parte della EL GA, delle azioni al portat.ore in base a due considerazioni, l'una di carattere documentale e l'altra di natura logica. La prima considerazione si identifica nell'annotazione con- tenuta nel libro soci, ove è attestata la presentazione, da parte della EL GA, delle azioni al portatore, per la loro conversio- ne in azioni nominative. La seconda considerazione si ricollega alla disciplina dei titoli al portatore ed al regime dell'onere della prova. Premesso che: a) il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna materiale del titolo stesso;
b) il posses- sore che abbia ricevuto in buona fede il titolo non è soggetto a rivendicazione;
c) la buona fede si presume, salvo prova cont.ra- ria;
la corte d'appello ne ha desunto che la circostanza di fatto del possesso delle azioni al portatore da parte della EL GA, già ricavabile dall'annotazione sul libro soci, non necessitasse di ulteriore prova, incombente alla EL GA, ma fosse soggetta ad eventuale smentita, incombente agli attuali ricorrenti, i qua- li avrebbero potuto provare sia l'assenza della "traditio" che la mala fede dell'"accipiens". Ora, secondo l'apprezzamento della corte d'appello, tale prova non era stata fornita, non avendo gli eredi EL ON dimo- strato i suddetti presupposti. Ed invero, essi non avevano forni- to la prova dell'asserito rapporto di custodia, in forza del qua- le tutte le azioni sarebbero sempre rimaste nel possesso dell am- 5 Huilsui ministratore unico, e non avevano in alcun modo dimostrato la ma- lafede della EL GA nel ricevere le azioni. Nè incomb eva all'"accipiens" la prova della sussistenza di una "iusta causa o ai suoi eredi la prova con- traditionis", ma al "tradens" traria. Tali ineccepibili considerazioni non vengono attinte dalle censure dei ricorrenti. Non può infatti addebitarsi alla corte d'appello alcun ontes- so esame di documenti decisivi, poichè i documenti all'uopo indi- cati nel ricorso sono privi di rilevanza, in relazione ai fatti che tramite essi i ricorrenti intenderebbero dimostrare. Ed invero, la circostanza che la EL GA non fosse stata compresa fra gli originari soci della S.I.A.T. s.p.a. non è in- compatibile con la circostanza, ritenuta dalla corte d'appello, che successivamente ad essa sia stato trasmesso il possesso di azioni al portatore e che essa abbia ricevuto tale possessc in buona fede. La motivazione della sentenza d'appello si fonda - come già su altre argomentazioni, attinenti alla disciplina rilevato - della trasmissione dei titoli al portatore ed alla constatazione della prova documentale, rappresentata dall'annotazione sul libro soci: argomentazioni la cui validità non è suscettibile di essere inficiata dai documenti indicati nel ricorso. Il primo motivo deve dunque essere rigettato. Amilsui 2.1. Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazio- ne degli artt. 1398 e 1399 c.c., censurano l'ulteriore "ratio de- cidendi" della sentenza impugnata, contestando che la loro parte- cipazione alle assemblee sociali potesse integrare atto di rati- fica dell'operato di AN EL ON. -2.2. La corte d'appello ha ritenuto così introducendo un secondo ordine di considerazioni a sostegno della decisione adot- che l'attività negoziale, eventualmente non autorizzata, tata - posta in essere dall'amministratore unico sarebbe stata in ogni caso ratificata dagli interessati, "avendo gli stessi per ber 15 anni partecipato alle assemblee della società per una quota infe- riore di un terzo rispetto a quella alla quale, a loro dire, ave- vano diritto, consentito che ad esse vi partecipasse la EL GA con le azioni asseritamente a loro sottratte, ed adottato delibe- re importanti per la vita della società." I ricorrenti contestano ora la configurabilità della ritenu- ta ratifica, mancando un negozio di trasferimento e la dimostra- zione della qualità di "falsus procurator" dell'amministratore unico. La censura è priva di pregio. Il negozio di trasferimento va evidentemente individuato nella trasmissione alla EL GA delle azioni al portatore, ren- tre la qualità - ipotizzata - di "falsus procurator" dell'ammini- stratore unico si ricollega all'asserita custodia dei titoli allo stesso conferita. 7 Huifsui Trattasi è opportuno sottolineare di una "ratio decic.en- di" non assertiva ma alternativa, non avendo la corte d'appello affermato la sussistenza di un mandato conferito dagli altri azionisti all'amministratore unico e dell'esorbitanza di quest'ultimo da tale mandato, ma avendo meramente argomentato dal comportamento degli azionisti, protrattosi per ben quindici arni, che gli stessi non potevano non essere a conoscenza della parte- cipazione della EL GA alla società e che, conseguentemente, la "traditio" delle azioni al portatore era avvenuta con la loro ap- provazione. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, a favore della re- sistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive £. 4.250.000, delle quali £.
4.000.000 per onorari.. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2000. Il Presidente Praqall Rich 1'estensore Hausguilen est. IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 4 FEB. 2001 Maria Di Nuzzo чате п ог о Oggi, IL CANCELLIERE 8 Maria Di Nuzzo добного 60000 310000 14517 あ A M