15 agosto 2015
a) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 1286/2014 e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio;
b) designare, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la CONSOB e l'IVASS quali autorita' competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento, in relazione alle rispettive competenze, con particolare riguardo, per quanto concerne la CONSOB, alle competenze sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , nonche' sugli altri prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento medesimo, in relazione agli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell'integrita' e dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;
c) attribuire alle autorita' designate ai sensi della lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati nella lettera b), anche con riferimento ai nuovi poteri previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1286/2014 in relazione ai prodotti d'investimento assicurativi;
d) prevedere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorita' competente per i PRIIP commercializzati nel territorio italiano;
e) introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera b).
Note all'art. 13:
Il Regolamento (CE) 1286/2014, del 26 novembre 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2014, n. L 352.
Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , si veda nelle note all'articolo 5.
Commentari • 3
- 1. Focus recepimento Regolamento PRIIP: le Commissioni parlamentari rilasciano alcuni pareriDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 26 settembre 2016 · 16.675148
In data 11 agosto, il Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento ha presentato alla Camera e al Senato lo “Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati” (lo “Schema”), in attuazione della delega contenuta nell'articolo 13 della Legge 9 luglio 2015, n. 114 (la “Legge di Delegazione Europea 2014”) (si vedano i contenuti correlati). A tale riguardo, si segnala che le seguenti Commissioni parlamentari hanno espresso pareri favorevoli, pur con talune osservazioni, riguardo lo Schema proposto dal Governo:
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, ordinanza 08/06/2022, n. 18435Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso n. 32686/19 proposto da: -) KO CK, elettivamente domiciliato a Isernia, v. XXIV Maggio n. 33, presso l'avvocato Paolo Sassi che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) Ministero dell'Interno; - resistente - avverso il decreto del Tribunale di Campobasso 17.9.2019 n. 2102; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. L'odierno ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento in epigrafe indicato, reiettivo della sua domanda di asilo o, in subordine, di concessione della protezione sussidiaria o del …Leggi di più...
- legittimità costituzionale art. 35 bis·
- procura speciale·
- inammissibilità ricorso per cassazione·
- contributo unificato·
- art. 35 bis d.lgs. 25/2008·
- certificazione data rilascio procura·
- Corte costituzionale sentenza n. 13/2022·
- sentenza Sezioni Unite n. 15177/2021