CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR AB, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/06/2022 del TRIBUNALE DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Domenico GIUGNI, che nella sua veste di procuratore speciale ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 03/06/2022 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 23/03/2022 a carico del AR per l'imputazione provvisoria allo stesso ascritta. 2. L'Avv. Domenico Giugni, a seguito della proposizione di ricorso articolato tre diversi motivi, in data 10/11/2022, ha presentato formale rinuncia al ricorso nella sua veste di procuratore speciale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4876 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 18/11/2022 3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Domenico GIUGNI, che nella sua veste di procuratore speciale ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 03/06/2022 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 23/03/2022 a carico del AR per l'imputazione provvisoria allo stesso ascritta. 2. L'Avv. Domenico Giugni, a seguito della proposizione di ricorso articolato tre diversi motivi, in data 10/11/2022, ha presentato formale rinuncia al ricorso nella sua veste di procuratore speciale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4876 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 18/11/2022 3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore