Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2002, n. 678
CASS
Sentenza 22 gennaio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 10 della legge 30 aprile 1976 n. 386, disponendo che il riservato dominio in favore dell'Ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950 n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, e che le successive annualità dovute dall'assegnatario in base al piano di ammortamento del prezzo costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette, ha introdotto un ulteriore modo di acquisto dei fondi di riforma agraria analogo al riscatto anticipato di cui all'art.1 della legge 29 maggio 1967 n. 379, onde l'assegnatario diventa "ipso iure" proprietario, sicché, alla sua morte, purché avvenga dopo l'entrata in vigore della norma ed il pagamento della quindicesima annualità, il podere, stante la permanenza del vincolo di indivisibilità (ora ridotto a trenta anni senza effetto retroattivo dall'art. 1 della legge 25 settembre 1992 n. 9636), deve essere assegnato all'erede disposto al subentro che sia in possesso dei prescritti requisiti e sia stato designato dal "de cuius" o, in mancanza, dagli stessi interessati o, in caso di disaccordo, dall'Autorità Giudiziaria a norma degli artt. 5 e segg. della legge 3 giugno 1940 n. 1078. Tuttavia gli altri eredi, così nell'ipotesi in cui il fondo sia stato affrancato dal riservato dominio che in quella in cui sia stato riscattato, se non possono essere soddisfatti mediante l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno diritto ad ottenere dal subentrante "pro quota" il controvalore del fondo e non la somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal loro dante causa, aumentate dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui apportati, come previsto dall'art. 7 della citata legge 379/1967 nel caso di morte dell'assegnatario prima del riscatto del fondo. (Vedi Corte Cost. n. 103/1985).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2002, n. 678
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 678
    Data del deposito : 22 gennaio 2002

    Testo completo