Sentenza 22 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 10 della legge 30 aprile 1976 n. 386, disponendo che il riservato dominio in favore dell'Ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950 n. 230, permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, e che le successive annualità dovute dall'assegnatario in base al piano di ammortamento del prezzo costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette, ha introdotto un ulteriore modo di acquisto dei fondi di riforma agraria analogo al riscatto anticipato di cui all'art.1 della legge 29 maggio 1967 n. 379, onde l'assegnatario diventa "ipso iure" proprietario, sicché, alla sua morte, purché avvenga dopo l'entrata in vigore della norma ed il pagamento della quindicesima annualità, il podere, stante la permanenza del vincolo di indivisibilità (ora ridotto a trenta anni senza effetto retroattivo dall'art. 1 della legge 25 settembre 1992 n. 9636), deve essere assegnato all'erede disposto al subentro che sia in possesso dei prescritti requisiti e sia stato designato dal "de cuius" o, in mancanza, dagli stessi interessati o, in caso di disaccordo, dall'Autorità Giudiziaria a norma degli artt. 5 e segg. della legge 3 giugno 1940 n. 1078. Tuttavia gli altri eredi, così nell'ipotesi in cui il fondo sia stato affrancato dal riservato dominio che in quella in cui sia stato riscattato, se non possono essere soddisfatti mediante l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno diritto ad ottenere dal subentrante "pro quota" il controvalore del fondo e non la somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal loro dante causa, aumentate dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui apportati, come previsto dall'art. 7 della citata legge 379/1967 nel caso di morte dell'assegnatario prima del riscatto del fondo. (Vedi Corte Cost. n. 103/1985).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2002, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RB ON, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CASTRO PRETORIO 25, presso lo studio dell'avvocato MESIANO VINCENZO, che lo difende unitamente all'avvocato CUTINI STELIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RB IA DI DI, RB NT BE, RB IL, RB SO;
- intimati -
nonché contro
RB ER;
- intimato con integrazione del contraddittorio -
e sul 2^ ricorso n^ 08508/99 proposto da:
RB NT, RB SO, RB IA, RB IL, domiciliati ex lege in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato GABELLINI VARSO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
RB ON;
- intimato -
nonché contro
RB ER;
- intimato con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 1298/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 28/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato CUTINI Stelio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'ID;
udito l'Avvocato GABELLINI Varso, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ID e il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per il rigetto dei primi 2 motivi del ricorso ID, assorbito il 3^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3, 4, 5 e 6 agosto 1982 NA RB e TI RB citarono davanti al Tribunale di Grosseto i propri fratelli NI RB, ER RB, OM RB e AR RB, nonché la madre AG BO, esponendo di essere eredi legittimi, insieme con i convenuti, del padre GI RB, deceduto ab intestato il 7 febbraio 1979, al quale nel 1952 il locale ente di riforma fondiaria aveva assegnato un podere sito nel comune di Capalbio, che dopo la morte del de cuius era stato goduto in via esclusiva da NI RB, designato al subentro dallo stesso Tribunale, con un decreto del 15 novembre 1979; chiesero quindi (per quanto ancora rileva in questa sede) che il primo dei convenuti fosse condannato a pagare a ognuno degli attori una somma pari al valore di 1/9 dell'immobile, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione. Costituendosi in giudizio, NI RB dichiarò di non disconoscere i diritti dei propri congiunti, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, salvo il suo diritto ad essere rimborsato delle spese affrontate nell'interesse comune;
ER RB, OM RB, AR RB e AG BO proposero domande analoghe a quelle formulate dagli attori. All'esito dell'istruzione della causa, consistita nell'espletamento di due consulenze tecniche di ufficio, con sentenza del 5 febbraio 1993 il Tribunale condannò NI RB a pagare lire 319.515 ad AG BO e lire 106.505 per ognuno a NA RB, TI RB, ER RB, OM RB e AR RB, oltre agli interessi per dieci anni con decorrenza dal 7 febbraio 1979 e al maggior importo tra il tasso legale e quello dell'inflazione monetaria, per il periodo successivo. La decisione, impugnata da AR RB, TI RB, ER RB e OM RB, anche quali eredi di AG BO, deceduta nel corso del giudizio di primo grado, è stata riformata dalla Corte di appello di Firenze, che con sentenza del 28 novembre 1998, in parziale accoglimento del gravame (del quale NI RB aveva chiesto il rigetto, mentre NA RB era rimasto contumace) ha condannato NI RB a pagare a ognuno degli appellanti la somma di lire 76.134.000, diminuita di lire 234.763 e dei relativi interessi con decorrenza dal 19 gennaio 1974, nonché a corrispondere gli interessi sulla differenza dalla data della stessa sentenza. A tali pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo: la successione si è aperta dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386, il cui art. 10 stabilisce che i fondi di riforma agraria sono affrancati dopo il pagamento di 15 rate, come nella specie era avvenuto;
erroneamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto inapplicabile tale disposizione e conseguentemente ha attribuito agli eredi non subentranti soltanto gli importi delle annualità versate dal de cuius, secondo la previsione dell'art. 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379; a ognuno di loro compete invece, pro quota, una somma corrispondente al valore dell'immobile al momento della divisione, che viene attuata con la sentenza di appello;
esso è risultato, secondo le condivisibili conclusioni della consulenza tecnica di ufficio svolta in secondo grado, pari a lire 443.500.000 (da rivalutare rispetto all'epoca della stima), comprensive anche del valore dei fabbricati non necessari all'esercizio dell'impresa agricola;
è mancata ogni prova circa il diritto degli appellanti a ottenere pro quota le somme a loro dire riscossa come integrazione del grano duro da NI RB;
tra le spese, di cui quest'ultimo reclama il rimborso, sono state documentate soltanto quelle per il pagamento delle rate residue, per i miglioramenti eseguiti e per l'atto di riscatto del podere, ammontanti in totale a lire 1.408.577; gli interessi sulla differenza spettano alle altre parti con decorrenza dalla data della pronuncia di secondo grado, che coincide con quella della divisione. Contro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione da NI RB, in base a tre motivi, poi illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorso TI RB, OM RB, AR RB e ER RB, formulando a loro volta tre motivi di impugnazione in via ID. Non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità NA RB, nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio, come era stato disposto da questa Corte all'esito della precedente udienza, tenuta il 23 marzo 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposti contro la stessa sentenza, i due ricorsi debbono essere riuniti in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di quello principale NI RB, denunciando "violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 10 della legge 30/04/1976 n. 386 in relazione all'art. 7 legge 20/05/1967 n. 379", sostiene che il fondo in questione, essendo stato da lui stesso riscattato il 13 maggio 1983, mediante il pagamento delle annualità residue, non era entrato nel patrimonio di GI RB alla data della sua morte, sicché agli altri eredi spettavano non già le somme corrispondenti al valore venale dell'immobile, che sono state loro attribuite dalla Corte di appello, bensì soltanto gli importi delle annualità versate dal de cuius all'ente di riforma, come correttamente era stato deciso dal Tribunale.
La tesi non è fondata.
L'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386 - disponendo che "il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230 permane fino al pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le successive annualità dovute dall'assegnatario, in base al piano di ammortamento del prezzo, costituiscono oneri reali sul fondo assegnato e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette. I terreni, affrancati da riservato dominio dell'ente, sono soggetti per quindici anni ai vincoli, alle limitazioni e ai divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379" - ha introdotto un ulteriore modo di acquisto dei fondi di riforma agraria, analogo al "riscatto anticipato" che era già consentito, dopo sei anni dall'immissione in possesso, dall'art. 1 della legge 29 maggio 1967, n. 379: l'assegnatario diventa ipso iure proprietario, sicché alla sua morte (purché avvenga dopo l'entrata in vigore della norma e il pagamento della quindicesima annualità) è il podere stesso che cade in successione. Esso però, stante la permanenza del vincolo di indivisibilità (ora ridotto a trenta anni, senza effetto retroattivo, dall'art. unico della legge 25 settembre 1992, n. 9636), deve essere assegnato all'erede disposto al subentro, che sia in possesso dei requisiti richiesti e sia stato designato dal de cuius, o in mancanza dagli stessi interessati, o in caso di disaccordo dall'autorità giudiziaria, a norma degli art. 5 ss. della legge 3 giugno 1940, n. 1078. Tuttavia gli altri eredi, così nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato "affrancato" come in quella in cui sia stato "riscattato", se non possono essere soddisfatti mediante l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno diritto di ottenere dal subentrante, pro quota, il controvalore del fondo e non la somma "risultante dall'ammontare delle annualità versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguiti dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati", come è previsto dall'art. 7 della citata legge 379/1967 "nel caso di morte dell'assegnatario prima del riscatto del fondo" (cfr. Corte cost. 17 aprile 1985 n. 103; 30 maggio 1991 n. 233; Cass. 20 giugno 1986 n. 4107; 25 marzo 1991 n. 3192; 17 marzo 1995 n. 3106; 1 luglio 1996 n. 5965; 25 settembre 1998 n. 9636; 26 maggio 1998 n. 5227; 9 marzo 1999 n. 1996). Con il secondo motivo di ricorso NI RB si duole di "violazione e falsa applicazione delle norme di legge relative all'epoca della stima delle quote ereditarie", lamentando che il valore del fondo a lui assegnato è stato determinato con riferimento alla data della sentenza di appello anziché a quella di apertura della successione, nonché computando i notevoli miglioramenti che egli stesso, con il proprio lavoro e l'impegno finanziario della sua famiglia, aveva apportato all'immobile in circa venti anni. Di questa deduzioni i resistenti hanno contestato l'ammissibilità, osservando che non contengono l'indicazione delle norme asseritamente violate, che inoltre attengono alla determinazione di criteri di stima rimessi alla discrezionalità del giudice del merito e che implicano questioni nuove, riguardanti un credito in precedenza mai fatto valere dall'interessato. Nessuna di queste eccezioni è fondata. Quanto alla prima, è sufficiente rammentare che ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione non è necessaria la menzione delle disposizioni di legge violate, purché venga fatto valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiarla, che sia compreso tra quelli elencati nell'art. 360 c.p.c. (v., per tutte, Cass. 7 aprile 2000 n. 4349). In ordine alla seconda, va rilevato che la determinazione dell'epoca di riferimento della stima dà luogo a una questione non di merito, ma eminentemente di diritto, in quanto investe la natura e l'oggetto del debito del subentrante verso gli altri eredi dell'assegnatario. Quanto alla terza, infine, si deve osservare che NI RB, nel resistere al gravame proposto dalle altre parti contro la sentenza di primo grado, aveva sostenuto che comunque, ove fosse stata ritenuta fondata la pretesa degli avversari di ottenere somme corrispondenti al valore effettivo del bene, questo avrebbe dovuto essere stimato con riguardo al momento dell'apertura della successione.
Il motivo di ricorso in esame va accolto, per quanto di ragione. Il giudice di secondo grado ha perentoriamente affermato che le somme dovute agli appellanti, in proporzione alle rispettive loro quote nell'eredità, vanno ragguagliate al valore del fondo in questione stimato "al momento della divisione (v. cass. 28/3/91 n. 3380) e cioè, nella specie, al momento della emanazione di questa sentenza". L'assunto è però erroneo, poiché l'attribuzione in via esclusiva ad NI RB della proprietà del bene, che il de US aveva acquisito mediante l'affrancazione, è stata effetto non della sentenza della Corte di appello pronunciata in questo giudizio, bensì del decreto del Tribunale di Grosseto del 15 novembre 1979, con cui egli è stato designato come erede subentrante. Dalla data stessa in cui è passato in giudicato tale provvedimento (avente valore sostanziale di sentenza, in quanto pronunciato all'esito di un procedimento di natura contenziosa, anche se svolto in forma camerale: v., per tutte, Cass. 13 Marzo 1998 n. 2747) è sorto quindi il diritto degli altri eredi, esclusi dal subentro e non soddisfatti con altri beni caduti in successione, a ottenere pro quota le somme corrispondenti alla perdita subita: somme che pertanto andavano calcolate alla stregua del valore del bene stimato non "all'attualità", ma invece con riguardo alla data suddetta (diversa anche dal giorno dell'apertura della successione, che peraltro è solo di qualche mese precedente). Nè si può ritenere che il risultato, trattandosi di debito di valore da aggiornare alla data della decisione, sarebbe stato uguale a quello cui la Corte di appello comunque è pervenuta. In primo luogo, infatti, l'adeguamento - è stato compiuto sulla scorta dell'andamento del mercato immobiliare, invece che delle variazioni del generale indice del potere di acquisto della moneta. Inoltre si è erroneamente tenuto conto anche degli incrementi apportati dal subentrante al fondo, ormai di sua proprietà esclusiva, che dunque non consistono, al contrario di quanto sostengono i resistenti, in "miglioramenti e accessioni sui beni ereditari, fatti da uno dei coeredi, (che) ricadono nella comunione a favore di tutti i coeredi, avendo il singolo erede, che ha eseguito le opere, solo il diritto al riconoscimento di un suo credito".
Restano conseguentemente assorbiti il terzo motivo del ricorso principale (con cui NI RB lamenta che nella sentenza impugnata sono state recepite le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio, pur se l'elaborato peritale era affetto da vari errori ed omissioni), il secondo dell'ID (con cui si sostiene che gli interessi sulle somme attribuite a TI RB, OM RB, AR RB e ER RB avrebbero dovuto essere fatti decorrere dalla data della morte di GI RB, anziché da quella della sentenza di appello) e il terzo dell'ID (con cui viene lamentata la mancata pronuncia, nella sentenza impugnata, in ordine alle contestazioni mosse dagli appellanti alla stima compiuta con una delle due consulenze tecniche di ufficio disposte in primo grado, che peraltro non è stata utilizzata ne' dal Tribunale ne' dalla Corte di appello). Con il primo motivo del ricorso ID TI RB, OM RB, AR RB e ER RB, denunciando "in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione di norme di diritto (art. 116 c.p.c.) ed in relazione all'art. 360, n. 5, difetto di motivazione", lamentano che ingiustificatamente la Corte di appello ha disconosciuto il loro diritto alle quote della "integrazione per grano duro", concessa a GI RB ma riscossa da NI RB, ritenendo che fosse mancata la relativa prova, la quale invece era stata fornita mediante la produzione della denuncia di successione, in cui era incluso l'importo di lire 253.937, appunto a tale titolo.
La censura non è fondata.
Il documento del cui omesso esame i ricorrenti si dolgono, alla luce delle loro stesse deduzioni, era palesemente inidoneo a suffragare l'assunto, sicché non occorreva che nella sentenza impugnata se ne facesse specifica menzione: l'inserimento della somma in questione tra i crediti del defunto non implica che essa sia stata riscossa effettivamente da NI RB e debba quindi essere da lui versata agli altri coeredi, per le quote di loro rispettiva pertinenza.
Rigettato pertanto il primo motivo del ricorso principale, accolto il secondo, dichiarato assorbito il terzo, rigettato il primo motivo del ricorso ID, dichiarati assorbiti il secondo e il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Firenze, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
DISPOSITIVO
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo del ricorso principale;
accoglie per quanto di ragione il secondo e dichiara assorbito il terzo;
rigetta il primo motivo del ricorso ID;
dichiara assorbiti il secondo e il terzo;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2002