Art. 2.
I contributi statali stabiliti nell'importo complessivo di lire 250.000, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica - e dei Ministeri dell'Africa italiana e della, difesa, dalle leggi 18 dicembre 1930, n. 1837 e 26 marzo 1936, n. 564 , sono assorbiti, dall'esercizio 1951-1952, nel contributo di cui all'art. 1, ferma, restando in vigore ogni altra disposizione delle leggi summenzionate.
I contributi statali stabiliti nell'importo complessivo di lire 250.000, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica - e dei Ministeri dell'Africa italiana e della, difesa, dalle leggi 18 dicembre 1930, n. 1837 e 26 marzo 1936, n. 564 , sono assorbiti, dall'esercizio 1951-1952, nel contributo di cui all'art. 1, ferma, restando in vigore ogni altra disposizione delle leggi summenzionate.