Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2017, n. 36167
CASS
Sentenza 3 maggio 2017

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Ai fini dell'individuazione della nozione di delitti commessi con violenza alla persona e per i quali - ai sensi dell'art. 299, comma secondo bis, cod. proc. pen., sussiste l'obbligo di notifica, al difensore della persona offesa o a quest'ultima, dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto, il giudice deve tener conto - alla luce dei canoni interpretativi emergenti dalla Direttiva 2012/29/UE - in via gradata, della tipologia della parte offesa (se è parte offesa di delitti di tratta di esseri umani, di terrorismo, di criminalità organizzata, di violenza o sfruttamento sessuale, di crimini di odio, di minorenne) o del movente del reato (se si sia trattato di violenza di genere), ovvero del contesto in cui il reato è stato commesso (se si sia trattato di violenza nelle relazioni strette); al di fuori di tali casi, deve valutare se al delitto connotato da violenza si ricolleghi un concreto pericolo di intimidazione, ritorsioni o vittimizzazione secondaria ripetuta, tali da escludere che si tratti di un reato minore o che vi sia un debole rischio di danno per la vittima.

Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva in atto per omessa notifica alla parte offesa - ai sensi dell'art. 299, cod. proc. pen. - presuppone che quest'ultima sia "notiziabile", ovvero abbia nominato un difensore oppure dichiarato o eletto domicilio, e che tali dati siano rilevabili dagli atti accessibili all'istante; ne consegue che, nell'ipotesi di parte offesa non identificata né identificabile, l'istanza dovrà essere valutata nel merito, stante l'incolpevole impossibilità di adempiere all'obbligo informativo.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2017, n. 36167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36167
Data del deposito : 3 maggio 2017

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