Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2006, n. 13677
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Sentenza 15 dicembre 2006

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In tema di demanio marittimo, il requisito della libera comunicazione con il mare, necessario ai fini della demanialità dei beni di cui all'art.28 lett. b) cod. nav., non è rilevante di per sé (onde non importa che a realizzarlo sia necessaria la periodica opera dell'uomo per impedire la naturale tendenza all'interramento delle foci e dei canali), ma solo in quanto assicura l'idoneità dei beni stessi (considerati in rapporto all'estensione, alle annessioni ed alle strutture e caratteristiche idrogeologiche) agli usi pubblici del mare.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 28 lettera b) cod. nav., che assegna al demanio marittimo "i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno una parte dell'anno comunicano liberamente col mare", occorre fare riferimento alla situazione attuale del bene, nel senso che detta demanialità postula la sua attitudine oggettiva ed immediata all'uso pubblico, sicché resta irrilevante ogni indagine sull'idoneità del bene medesimo ad utilizzazioni pubbliche meramente potenziali e future.

In tema di demanio marittimo, l'"uso marittimo" dei beni di cui all'art. 28 cod. nav., può essere il più vario e sicuramente ricomprende l'accesso, l'approdo, la tirata in secco dei natanti, le operazioni attinenti alla pesca da terra e le operazioni di balneazione.

In tema di demanio marittimo, l'art. 29 cod. nav., in quanto esige, per la demanialità delle "pertinenze marittime", la loro appartenenza allo Stato, esclude anche che simile appartenenza sia rilevante agli stessi fini in ordine ai beni compresi nel precedente art. 28, per i quali essa non è menzionata.

In tema di demanio marittimo, gli effetti dell'art. 28 lett. b) cod. nav., secondo cui fanno parte del demanio necessario marittimo i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano "liberamente" con il mare, l'indispensabile elemento fisico-morfologico della comunicazione con il mare, pur essendo irrilevante che questa sia assicurata attraverso l'opera dell'uomo che impedisca il progressivo interramento delle acque, non costituisce di per sè solo il fattore decisivo e qualificante della demanialità, ma esso deve essere accertato e valutato in senso finalistico-funzionale, in quanto, cioè, si presenti tale da estendere al bacino di acqua salmastra le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, rivelando l'idoneità attuale, e non meramente potenziale e futura, del bene, secondo la sua oggettiva conformazione fisica, a servire ai pubblici usi del mare, anche se in atto non sia concretamente destinato all'uso pubblico. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta l'utilizzabilità del cosiddetto lago di Sabaudia per i pubblici usi del mare).

In tema di demanio marittimo, il requisito della libera comunicazione con il mare durante una parte almeno dell'anno dei bacini d'acqua salsa o salmastra non è, di per sè solo, rilevante ai fini della legittima identificazione della loro appartenenza al demanio marittimo, attesa la necessità dell'ulteriore requisito della idoneità oggettiva ed immediata dei bacini stessi agli usi pubblici del mare, indipendentemente da qualsiasi indagine sulla loro idoneità ad utilizzazioni pubbliche meramente potenziali e future.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2006, n. 13677
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13677
    Data del deposito : 15 dicembre 2006

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