Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
La cancellazione dall'albo professionale - ancorché disposta a domanda dell'interessato - comporta la decadenza dall'ufficio di avvocato e la cessazione dello stesso "ius postulandi", con conseguente mancanza di ogni legittimazione del difensore a compiere e ricevere atti processuali. È, pertanto, giuridicamente inesistente la notificazione del ricorso per cassazione presso il suddetto difensore, siccome effettuata presso un soggetto privo di qualunque collegamento con la parte al momento della notificazione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2003, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIOLA R. Michele - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. FIORE F. Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IDEA MARE SNC, in persona dei soci ed amm.ri Sigg.ri GHIZZOLFI AB e AD SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIALOIA 18, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO MAZZETTI, difesa dall'avvocato ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IP AM, elettivamente domiciliato in ROMA VLE B BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE FRISINA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
ER AC SAS locata (?) in Milano quale accomandataria sig.ra ER ER CATERINA;
- intimata con integrazione del contraddittorio - avverso la sentenza n. 1458/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 04/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato BONGIORNO GALLEGRA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato FRISINA Pasquale, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 18 gennaio e 14 febbraio 1990, IO AN conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, le società RR TS s.a.s. e DE AR s.n.c. perché si accertasse l'insussistenza di qualsivoglia sua obbligazione verso questa seconda impresa con riguardo ai lavori eseguiti sulla propria imbarcazione ovvero, in subordine, perché si condannasse la prima impresa a restituirgli la somma di lire 12.496.500, con obbligo di manlevarlo da quanto eventualmente dovuto all'altra. Assumeva di avere richiesto alla società RR TS i lavori di ricondizionamento della propria imbarcazione e che tale società, cui pure era stato versato il corrispettivo pattuito, aveva poi subappaltato alla società DE AR parte di quei lavori, senza corrisponderle alcunché.
La società RR TS era contumace.
La società DE AR, invece, si costituiva e, in via riconvenzionale, sostenendo di avere avuto direttamente dall'attore l'incarico di eseguire i lavori svolti, ne chiedeva la condanna al pagamento del corrispettivo di lire 13.387.500. In subordine, chiedeva che tale somma le venisse riconosciuta a titolo di indebito arricchimento ovvero che la società RR TS fosse condannata a corrispondergliela.
Con sentenza del 24 giugno 1996, il Tribunale di Milano condannava il AN a pagare alla società DE AR la somma di lire 10.000.000, quale indennizzo per indebito arricchimento, con obbligo della società RR TS a tenerlo indenne da tale pagamento. IO AN e la società DE AR interponevano gravame: il primo, in via principale, e la seconda, in via incidentale. La società RR TS era contumace. Con sentenza del 4 giugno 1999, la Corte d'appello di Milano, in accoglimento del gravame principale, respinto quello incidentale, rigettava le domande proposte dalla società DE AR nei confronti del AN e condannava tale società a restituire al predetto quanto corrispostole in esecuzione della impugnata e riformata pronuncia di primo grado.
In primo luogo, rilevava che l'incarico di ricondizionamento dell'imbarcazione era stato conferito dal AN alla società RR TS, non già alla società DE AR, poi incaricata dalla società RR TS per il compimento di alcuni lavori. Evidenziava, quindi, l'improponibilità dell'azione di arricchimento senza causa, esercitata dalla società DE AR nei confronti del AN, posto che tale società poteva esercitare azione contrattuale nei confronti della società RR TS per farsi indennizzare del pregiudizio subito, quell'azione appunto esercitata (subordinatamente) in primo grado e poi non coltivata in sede di gravame. Sottolineava, infine, che nessun carattere di novità era da attribuirsi alla domanda di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della pronuncia di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza, la società DE AR ha proposto ricorso in forza di due motivi, illustrati con memoria. IO AN ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
All'udienza del 28 febbraio 2002, il collegio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società RR TS, cui il ricorso non era stato notificato. La società RR TS non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare all'esame dei motivi di ricorso è l'indagine sull'ammissibilità dello stesso ricorso, che il controricorrente ha specificamente contestato per decorrenza del termine previsto allo scopo.
L'indagine ha esito negativo.
Risulta, infatti, pur tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, dal 1 agosto al 15 settembre, che il ricorso non è stato proposto nel termine previsto dall'art. 325 c.p.c., di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza pronunciata tra le parti IO AN, società DE AR e società RR TS.
Ed invero, alla notificazione della sentenza alla ricorrente società DE AR, in data 10 settembre 1999, è seguita una notificazione del ricorso nei confronti del AN, avvenuta l'ultimo giorno utile, il 15 novembre 1999 (il giorno precedente era festivo), ma giuridicamente inesistente, ed un mero tentativo di notifica nei confronti della società RR TS, poi sì intimata, in conformità d'ordinanza collegiale ex art. 331 c.p.c., ma in mancanza del presupposto di valida e tempestiva instaurazione del contraddittorio nei confronti del AN (sulla validità e tempestività dell'instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno una delle parti quale presupposto dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., v. ex plurimis Cass. n. 8050/92). In termini sono le emergenze degli atti citati e l'inesistenza giuridica della notificazione del ricorso al AN consegue al fatto che l'atto è stato notificato all'avv. Antonio Aurea, procuratore domiciliatario del AN, quando era ormai cancellato dall'Albo professionale, dal 25 marzo 1999, giusta certificazione del consiglio dello Ordine, e, quindi, per cessazione di ius postulandi, nell'impossibilità di compiere o ricevere atti processuali, altrimenti inesistenti sul piano giuridico, come questa Corte ha ripetutamente affermato in materia (v. ex plurimis da Cass. S.U. n. 10284/96 a Cass. n. 8821/98, n. 12002/98 e n. 7577/99). La partecipazione del AN al giudizio di cassazione non incide sul rilievo d'intempestività del ricorso, avendo sì determinato tale partecipazione la costituzione del contraddittorio, ma con effetti ex nunc, ossia dal tempo del suo avveramento, con la notifica del controricorso in data 22 dicembre 1999, dopo la scadenza del termine per impugnare, così raffigurandosi l'orientamento di questa Corte in tema di notifica inesistente dell'impugnazione e costituzione della parte nei cui confronti la sentenza impugnata (v. ex plurimis Cass. n. 1614/95, n. 2371/94, n. 8050/92 e n. 1440/90). L'esposta cancellazione dell'avv. Antonio Aurea dall'Albo professionale, in data 25 marzo 1999, non incide, poi, sulla validità della notifica della sentenza impugnata alla ricorrente società DE AR, in data 15 novembre 1999, come invece raffigurato da tale parte, in sede di memoria e discussione, con correlato effetto di instaurazione tempestiva del contraddittorio. Se è vero, infatti, come è vero, che l'avv. Antonio Aurea risulta indicato quale unico difensore del AN, nell'epigrafe della sentenza impugnata, e se è vero, come è vero, che copia della sentenza è stata rilasciata a richiesta dell'avv. Aurea, senz'altra indicazione (sul prenome), e che la notifica di essa sentenza è stata fatta su una non meglio precisata istanza "come in atti", è vero, altresì, come risulta da conforme documentazione agli atti del fascicolo d'appello, che, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 giugno 1997, in aggiunta all'originario difensore, avv. Antonio Aurea, si costituì per il AN l'avv. Isabella Aurea, con studio - anch'essa - in via Paullo, così che a quest'ultima, presuntivamente, e non al primo, ormai cancellato dall'Albo professionale, va riferita l'istanza di notifica della sentenza e la prodromica richiesta di copia conforme della stessa (sentenza).
Conclusivamente, quindi, perché proposto oltre il termine consentito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza, in favore del controricorrente AN, nulla dovendosi invece disporre per l'intimata società RR TS, che non ha svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, liquidate in euro 97,00, oltre euro 1.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 31 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003