Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2003, n. 3299
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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La cancellazione dall'albo professionale - ancorché disposta a domanda dell'interessato - comporta la decadenza dall'ufficio di avvocato e la cessazione dello stesso "ius postulandi", con conseguente mancanza di ogni legittimazione del difensore a compiere e ricevere atti processuali. È, pertanto, giuridicamente inesistente la notificazione del ricorso per cassazione presso il suddetto difensore, siccome effettuata presso un soggetto privo di qualunque collegamento con la parte al momento della notificazione stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2003, n. 3299
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3299
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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