Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 1
Il principio che la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore si protrae dopo il raggiungimento della maggiore età, in mancanza di dichiarazione, notificazione o comunicazione dell'evento, vale se non vi è necessità di rinnovare la procura "ad litem"; ma, se per qualsiasi motivo sorge una tale necessità (nella specie a seguito di decesso del procuratore), viene meno la ragione giustificatrice del principio, da individuare nell'ultrattività della procura, e cessa la rappresentanza processuale del genitore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GA FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. BRUNO UR - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER PP, ER IO nonché ER GA e IE FA nq genitori esercenti la potestà sul minore ER IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO PANSINI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato FILIPPO NICOTRA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SARA ASSICURAZIONI SPA, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CARAVITA 5, presso lo studio dell'avvocato RENZO NICOLINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GA MASSIMO SARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
IR ME, UR RE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 69/72, presso lo studio dell'avvocato FRANCO VOLTAGGIO LUCCHESI, difesi dall'avvocato GIOVANNI BIANCHINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
SAI SPA, SIA SUDITALIA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 520/97 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 28/02/97 e depositata il 18/06/97 (R.G. 653/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/00 dal Consigliere Dott. Bruno UR;
udito l'Avvocato GA Massimo SARDO;
udito l'Avvocato Antonio VOLTAGGIO (per delega Avv. Franco VOLTAGGIO LUCCHESI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO ME convenne innanzi al Tribunale di Palermo FE SE e la SIA LI spa per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla propria autovettura nell'urto con i paletti sistemati sul margine sinistro dell'autostrada Palermo Trapani, direzione Punta Raisi.
Dedusse che il proprio marito, TE LV, era stato costretto alla manovra, che aveva portato l'autovettura contro i paletti, per evitare di investire l'autovettura della FE, che si trovava al centro della strada senza che la sua presenza fosse segnalata ed era spinta sulla destra da alcune persone per essere ivi parcheggiata.
Si costituirono le convenute e resistettero;
la FE chiese inoltre in via riconvenzionale la condanna del TE e della società assicuratrice dell'autovettura dallo stesso guidata, la spa RA assicurazioni, al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura;
spiegarono intervento i coniugi FE GA e ER Raffaella, quali genitori del minore FE RI, trasportato sull'autovettura della FE, e proposero domanda di risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate dal figlio. Previa autorizzazione del giudice vennero chiamati in causa il TE e la RA assicurazioni.
Il processo, interrotto per la messa in liquidazione della SIA LI, fu riassunto dall'RO anche nei confronti del commissario liquidatore di tale società.
Intervenne la società assicuratrice industriale (SAI) quale impresa designata dal F.G.V.S. e contestò la propria titolarità passiva del rapporto.
Il tribunale dichiarò improponibili le domande concernenti la LI;
accolse la domanda attrice, condannando la FE al pagamento della somma di lire 5.504.000 con gli interessi dal fatto;
rigettò le altre domande.
La FE ed i coniugi FE - ER proposero gravame principale;
la RO ed il TE gravame incidentale. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza resa il 28.2.1997, dichiarò inammissibile il gravame degli anzidetti coniugi;
ridusse la somma liquidata alla RO dai primi giudici a lire 4.070.000 comprensive di rivalutazione;
dichiarò compensate le spese dell'intero giudizio per metà nel rapporto FE - RO ed RO - coniugi FE ER e per tre quarti nel rapporto FE - TE e coniugi FE ER - TE, ponendo la differenza a carico della FE e dei coniugi.
Sui punti ancora in discussione la Corte ha motivato come segue. Il gravame interposto dai coniugi FE - ER è inammissibile non già perché i coniugi anzidetti hanno perduto la capacità processuale a seguito del conseguimento della maggiore età da parte del figlio (noto essendo che quando la perdita avvenga prima della chiusura della discussione innanzi al tribunale il mandato conferito per l'intero giudizio è efficace anche ai fini della proposizione dell'impugnazione), ma perché i medesimi hanno conferito il mandato al procuratore, che ha sostituito quello da loro inizialmente nominato e deceduto nelle more del giudizio, quando, essendo il figlio divenuto maggiorenne, avevano perduto la legittimazione a rappresentarlo;
la responsabilità della FE proviene dall'avere trascurato di apporre il segnale di pericolo generico di cui all'art. 117 cod. strad. e quella del TE dal non avere frenato;
il contributo causale della colpa della FE va ridotto al 60%.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la FE, i coniugi FE - ER nella qualità e FE RI, deducendo tre motivi;
hanno resistito con controricorso la RO, il TE e la RA assicurazione, la quale ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso (denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 299, 300, 301 c.p.c.) si censura la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile l'appello proposto dai coniugi FE - ER nell'interesse del figlio e si sostiene: 1) qualora il conseguimento della maggiore età non abbia formato oggetto di dichiarazione da parte del difensore, non si verifica mutamento delle parti in causa ed i genitori sono legittimati non solo al compimento degli atti necessari per il proseguimento del processo nel grado in cui si trova, ma alla proposizione di eventuali gravami;
2) l'attività processuale svolta dai genitori nell'interesse del figlio dopo che esso ha raggiunto la maggiore età è suscettibile di ratifica in qualsiasi stato e grado del giudizio anche in sede di legittimità; 3) quand'anche l'impugnazione proposta dai genitori dopo il conseguimento della maggiore età da parte del figlio fosse inammissibile, quest'ultimo rivestirebbe pur sempre la qualità di parte necessaria del giudizio di impugnazione e la sua mancata partecipazione a tale giudizio ne comporterebbe la nullità.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il principio che la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore si protrae dopo il raggiungimento della maggiore età in mancanza di dichiarazione, notificazione o comunicazione dell'evento vale se non vi è necessità di rinnovare la procura "ad litem", ma, se per qualsiasi motivo sorge una tale necessità, viene meno la ragione giustificativa del principio da individuare nell'ultrattività della procura (Cass. 21.12.1995, n. 13041; Cass. 27.2.1997 n. 1744) e cessa la rappresentanza processuale del genitore.
Non meritano, conseguentemente, censura i giudici di appello, i quali hanno accertato che, quando i genitori di FE RI hanno rilasciato la nuova procura, lo stesso era già uscito dalla minore età e ne hanno derivato l'inammissibilità del gravame proposto sulla base della nuova procura, senza darsi carico della questione se, attesa l'autonomia dei gradi di giudizio, l'ultrattività della procura operi solo nell'ambito della stessa fase processuale (Cass. 21.12.1995 n. 13041; Cass. 27.2.1997 n. 1744), ritenendola evidentemente superata.
È ben vero che il difetto di legittimazione processuale è sanato con effetto "ex tunc" dalla costituzione nel successivo grado del giudizio del soggetto legittimato, il quale manifesti anche con il semplice comportamento la volontà di ratificare la precedente attività processuale, ma è ancor vero che l'indicato principio non trova applicazione quando sia intervenuta pronuncia di inammissibilità della domanda o dell'impugnazione, perché in tale caso la semplice volontà di ratifica non basta a rimuovere gli effetti della pronuncia, all'uopo occorrendo che la stessa sia impugnata per vizi suoi propri che la rendano illegittima (Cass. 11.8.1995 n. 8828; Cass. 10.8.1988 n. 4913; Cass.
7.11.1983 n. 6565).
E nella specie non sono denunciati vizi di tal genere, essendosi infondatamente dedotto che i giudici di appello avrebbero dovuto ritenere l'ammissibilità dell'impugnazione sulla base del principio dell'ultrattività della procura.
Il contenuto dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio non è sufficientemente specificato e particolarmente non è spiegato se FE RI fosse parte necessaria del giudizio di impugnazione instaurato dai genitori o di quello instaurato dalla FE.
L'eccezione è, peraltro, infondata in entrambi i casi: nel primo perché l'impugnazione è inammissibile, risultando proposta in base a procura rilasciata dai genitori dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza;
nel secondo perché non sussiste litisconsorzio necessario quando vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro (Cass. 23.4.1991 n. 4377). Non è neppure meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso, con il quale, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 117 del previgente codice stradale, si lamenta che giudici di appello abbiano ravvisato la responsabilità della FE nell'avere omesso di sistemare il "triangolo" sulla strada, ancorché non vi fosse tenuta, non concorrendo le condizioni richieste. Va in primo luogo rilevato che vanamente si invoca la giurisprudenza penale sull'art. 117 cod. strad., riferendosi la stessa ad aspetti diversi da quelli strettamente civilistici coinvolti nel presente giudizio.
Va, quindi, rilevato che, allorquando hanno ritenuto che, avuto riguardo alla peculiarità del caso, la FE avesse l'obbligo di segnalare la presenza dell'autovettura mediante l'apposizione del segnale previsto dall'art. 117 sopra menzionato e che, non avendo osservato tale obbligo, ha contribuito alla causazione dell'evento, i giudici di appello hanno in definitiva espresso un giudizio di fatto, che si sottrae a censura per completezza e correttezza di motivazione.
È, infine, infondato il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., lamentandosi che i giudici di appello abbiano attribuito interessi legali e rivalutazione monetaria, pur non essendo stata offerta prova di maggior danno.
E ciò perché sulla dovutezza di interessi e rivalutazione si sono pronunciati affermativamente i primi giudici e, non avendo il punto formato oggetto di appello, si è formato il giudicato interno con effetti preclusivi in questa sede.
Il ricorso va, pertanto, rigettato;
concorrono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 27 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2001