Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2333
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Sentenza 16 febbraio 2001

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Il principio che la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore si protrae dopo il raggiungimento della maggiore età, in mancanza di dichiarazione, notificazione o comunicazione dell'evento, vale se non vi è necessità di rinnovare la procura "ad litem"; ma, se per qualsiasi motivo sorge una tale necessità (nella specie a seguito di decesso del procuratore), viene meno la ragione giustificatrice del principio, da individuare nell'ultrattività della procura, e cessa la rappresentanza processuale del genitore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2001, n. 2333
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2333
    Data del deposito : 16 febbraio 2001

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