Sentenza 26 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7190 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUL ENIES7190 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto ✓ SI IONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI R.G.N. 9972/98 Cron.16638 SPANO' Dott. Alberto - Consigliere Consigliere FIGURELLI Dott. Donato Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 25/01/01 CAPITANIO - Rel. Consigliere Dott. Natale ha pronunciato la seguente 103 SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARI SRL, già FERRARI AUTOLINEE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato MANCINI ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORETI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 Centrale dell'Istituto, 417 presso 1'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 197/98 del Tribunale di UDINE, depositata il 09/03/98 R.G.N. 295/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CANTARINI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 9 febbraio 1994 la Ferrari Autolinee s.p.a., conveniva in giudizio l'INPS davanti al Pretore di Udine assumendo che con verbale di accertamento del 5 dicembre 1991 l'Istituto gli aveva contestato di avere utilizzato dodici lavoratori dal 1986 al 1991 senza iscriverli nei libri matricola e paga e senza versare i relativi contributi. Premetteva di aver pagato a titolo di condono somma di L. 60.672.500 con riserva di ripetere la il pagamento effettuato in esito all'accertamento giudiziario del suo obbligo, avendo svolto i detti prestazioni lavorative autonomelavoratori e non già a titolo di rapporto occasionali e subordinato. Il Pretore, respinta la preliminare eccezione dell'INPS di inammissibilità dell'azione per avvenuta accettazione del condono, accoglieva la domanda della società e condannava 1'INPS alla restituzione della somma richiesta con gli accessori di legge. Con sentenza in data 9 marzo 23 marzo 1998 il Tribunale di Udine, in accoglimento dell'appello dell'INPS, dichiarava inammissibile la proposta 3 azione di ripetizione in quanto la domanda di condono andava configurata come autodenuncia dell'inadempimento dell'obbligo contributivo e, quindi, come riconoscimento della sussistenza dei rapporti di lavoro subordinati. Il giudice del gravame, altresì, dichiarava che irrilevante l'esame della domanda proposta in era subordinata dalla società (nelle more del via giudizio trasformatasi da società per azioni in società a responsabilità limitata) in ordine alla sussistenza dei rapporti di lavoro subordinati anche limitatamente ai tre indicati lavoratori. La società Ferrari s.r.l. ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'articolato motivo di ricorso la società ricorrente si duole che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.L. 15 gennaio 1993 n.6, convertito con modificazioni nella legge 17 marzo 1993 n. 63, nonché in violazione degli artt. 2033, 2114, 2114, e 2116 C.C., abbia assimilato il condono previdenziale a quello fiscale senza averne gli stessi presupposti e richiama sull'argomento le numerose e 4 contrastanti decisioni di questa Suprema Corte. Il proposto ricorso va accolto per "ius superveniens". Nel settore previdenziale e assistenziale numerosi sono stati i provvedimenti legislativi di condono e cioè di provvedimenti intesi a incoraggiare l'adempimento di obblighi contributivi con modalità agevolate al fine di consentire la sanatoria di pregressi inadempimenti. Per citare alcuni di tali provvedimenti basta ricordare la legge n. 638 del 1983, la legge n. 11 del 1986, la legge n. 48 del 1988, la legge n. 166 del 1991 e, infine, la legge n. 63 del 1993, in forza della quale la società ricorrente ha eseguito il pagamento degli obblighi contributivi in sanatoria delle pregresse e contestate inadempienze con riserva di accertamento contributive dell'insussistenza dell'obbligo giudiziario contributivo a causa della affermata insussistenza dei rapporti di lavoro subordinati nei confronti dei lavoratori in relazione ai quali l'INPS aveva contestato l'inadempienza contributiva. Acceso è stato il dibattito sia nella giurisprudenza di merito come nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza о meno dell'effetto preclusivo del condono, accettato mediante contributi, pagamento dei sulla richiesta di accertamento in via giudiziaria successiva dell'insussistenza dell'obbligo contributivo. In un primo tempo questa Suprema Corte aveva affermato che la domanda di condono non riconoscimento delnecessariamente comportasse il debito (v. Cass. 10 giugno 1992 n. 7103). Con successiva sentenza però, ha affermato che dalla domanda di condono previdenziale, assimilabile a quello fiscale, derivasse l'effetto processuale dell'estinzione del giudizio. (v. Cass. n. 2684 del 1997). Le Sezioni Unite, intervenendo inevitabilmente sulla dibattuta questione, aderendo alla tesi di cui alla citata sentenza n. 2684 del 1997, affermavano che la domanda di accettazione del previdenziale doveva in ogni caso condono condizioni, considerarsi come presentata senza salvo che queste non venissero esplicitamente autorizzate dalla legge di condono. Tuttavia la legge di collegamento alla legge finanziaria per il 1999 e, precisamente la legge n. 448 del 1998, con l'art. 81 comma nono, dettando in parte una disposizione da intendersi di natura interpretativa (sulla base dell'accennato stato di incertezza della giurisprudenza sul problema dell'ammissibilità della condizione apposta alla domanda di condono in esito all'accertamento giudiziario dell'insussistenza dell'obbligo) e in parte di natura innovativa, ha stabilito che per le pregresse domande di condono presentate dai datori di lavoro, con riserva dell'esito del successivo accertamento giudiziario circa la effettiva sussistenza dell'obbligo contributivo, si deve far luogo, in caso di esito positivo per il datore di lavoro dell'accertamento giudiziario, alla restituzione da parte dell'istituto previdenziale della somma ricevuta a titolo di condono con riserva, ma (e qui sta la parte innovativa del dettato normativo, che si pone come "ius singulare” contrapposizione con il principio generale in civilistico sulla ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 C.C.) esclude che l'istituto previdenziale debba corrispondere gli interessi legali sulla somma indebitamente ricevuta a titolo di condono previdenziale. Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche le spese del presente giudizio, alla Corteper 7 d'appello di Trieste, la quale procederà all'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro in relazione ai quali erano state contestate le inadempienze contributive nei limiti devolutivi e preclusivi del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Trieste. Così deciso in Roma in data 25 gennaio 2001. II Presidente: Мо жна ватралий Matale Capitano II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 2.6. MAG. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE CAR E DI CANCELLERIA R P O N E * I D A , 0 S 1 S O 3 . L A 3 L T T 5 , O R . B A A ' S I N E L D L P S 3 E A I 7 D T - N S I 8 G - S O 1 O N P 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T I N S I E R A G I S L E E D L R E O D 8