Sentenza 13 settembre 2017
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, e non già il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (di cui all'art. 388, comma terzo, cod. pen.), la condotta di occultamento di un bene sottoposto a sequestro giudiziario da parte di soggetto fallito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2017, n. 44901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44901 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2017 |
Testo completo
449 01-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 13/09/2017 STEFANO PALLA Presidente - Sent. n. sez. - 1945/2017 EDUARDO DE GREGORIO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELO CAPUTO N.5590/2017 IRENE SCORDAMAGLIA ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NC nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/06/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso per - Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del colo Udito il difensore ow. C. Marinich il difensore presente si riporta ai motivi di aconsɔ - Udite le parti comparse, che hanno concluso come da verbale sopra richiamato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 12/06/2015, la Corte di appello di Firenze, per quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del 20/02/2013 con la quale il Tribunale di Firenze, sempre per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato FR RA responsabile, quale amministratore di N. Italponteggi s.r.l. e in relazione a Nuova Italponteggi s.a.s. (dichiarata fallita il 15/06/2005), di fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere sottratto, distratto o comunque disperso una somma non inferiore a 4 mila euro mensili dovuti dalla società per l'affitto del ramo di azienda da parte di Nuova Italponteggi s.a.s. [capo a3) dell'imputazione], nonché un autocarro di proprietà della fallita [capo a4) dell'imputazione], autocarro inventariato dalla curatela e affidato in custodia a RA quale legale rappresentante della s.r.l. (che aveva sede negli stessi locali della fallita), ma, al momento della vendita, non rinvenuto.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione FR RA, attraverso il difensore avv. G. Marini, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'imputazione sub a3). La Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alle deduzioni proposte con il gravame in merito alla tempistica della vicenda: N. Italponteggi s.r.l. è stata costituita oltre cinque anni prima del fallimento della s.a.s. e il ricorrente ne divenne amministratore solo dal 2002; il teste Bianchini pur avendo riferito che RA partecipava genericamente alle decisioni, aveva specificato che era poco più di un dipendente. La Corte di appello, inoltre, non aveva tenuto conto della cessazione del contratto di affitto del ramo di azienda datato 06/02/2006 [recte, 06/02/2004] intervenuta nel 2005, laddove, avendo le due società identici attività e oggetto sociale, è normale la coincidenza dei locali delle sede sociali. La sentenza impugnata non ha tenuto conto che la s.a.s. non ha mai promosso azioni di recupero del credito e non ha fornito elementi tesi a provare. eventuali accordi tra RA e la BE, richiamando la sola, suggestiva, circostanza del rapporto affettivo tra i due. Il secondo motivo denuncia erronea qualificazione del reato sub a4) e difetto della condizione di procedibilità della querela. L'autocarro della fallita era stato sottoposto a sequestro da parte della curatela e RA era stato nominato 2 custode, pur non essendo stato in grado di fornire le chiavi e il libretto di circolazione;
l'autocarro, pur non rinvenuto, continuava a circolare probabilmente in quanto usato da un dipendente. La condotta deve essere riqualificata a norma dell'art. 388 bis cod. pen. e, non essendo stata presentata alcuna querela, deve dichiararsi, in relazione a tale reato, non doversi procedere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha rilevato, richiamando la sentenza di primo grado, che RA risponde dell'imputazione sub a3) quale concorrente extraneus di AN BE (socia accomandataria della fallita dal 15/10/2000 al fallimento e socia della s.r.l., nei confronti della quale si è proceduto separatamente con applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.) e che, nel febbraio del 2004, la fallita (dal 1993 in grave esposizione debitoria) aveva concesso in affitto alla s.r.l. l'intera azienda per il canone mensile di 4 mila euro mensili, essendosi, in realtà, trattato di uno svuotamento della prima in favore della seconda, che non aveva mai corrisposto alcun canone. La stipula del contratto di affitto, sottolinea il giudice di appello, è stata, dunque, un mero espediente messo in opera dalla BE per consentire la prosecuzione dell'attività sociale da parte di una società diversa da quella che, ormai carica di debiti, era arrivata alle porte del fallimento, laddove il contributo di RA è reso evidente non solo in quanto rappresentante legale della società di nuova costituzione (nella cui compagine sociale erano presenti gli stessi soci della s.a.s.), ma anche dalla circostanza, emersa nel corso del dibattimento, relativa al ruolo di RA in seno alla fallita, come evidenziato dalla testimonianza del geometra Bianchini OR, dipendente della s.a.s. dal 2002, il quale ha riferito che RA era partecipe delle decisioni («si vedeva che era uno che era un pochino più che un dipendente») per entrambe le società. A fronte della diffusa motivazione delle conformi sentenze di merito, i rilievi del ricorrente circa l'epoca di costituzione della s.r.l. e di assunzione, da parte sua, della carica amministrativa, risultano, all'evidenza, inidonei ad inficiare, sul piano logico-argomentativo, le conclusioni della Corte distrettuale circa la funzionalità dell'affitto dell'azienda della fallita - risalente al 2004 e, dunque, in epoca prossima alla dichiarazione giudiziale di fallimento e nella quale, comunque, la pesante situazione debitoria della s.a.s. si era già largamente manifestata alla prosecuzione dell'attività di impresa sotto le insegne della - .s.r.l., conclusioni fondate su vari elementi tra i quali proprio la mancanza di 3 qualsiasi iniziativa giudiziaria volta al recupero dei crediti vantati dalla fallita: mancanza, che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è univocamente conferente verso la ricostruzione della vicenda in termini di "svuotamento" della s.a.s. in favore della s.r.l. delineata dai giudici di merito. Lungi al far leva sui soli rapporti personali tra RA e la coimputata BE, i giudici di merito, come si è anticipato, hanno valorizzato plurimi elementi a sostegno della ricostruzione dei fatti accolta, tra i quali la già richiamata assenza di iniziative di recupero del credito da parte della fallita e, dunque, come rilevato dalla sentenza di primo grado, la mancanza di alcuna controprestazione rispetto all'affitto di azienda (che priva di consistenza la deduzione difensiva circa la sopravvenuta rescissione del contratto), nonché la coincidente composizione della compagine sociale delle due società e il ruolo svolto da RA anche in seno alla fallita: a quest'ultimo proposito, le doglianze del ricorrente incentrate sulla testimonianza di Bianchini OR risultano del tutto disallineate rispetto al percorso argomentativo dei giudici di merito, posto che ad assumere rilievo, in tale percorso, non è la posizione - più o meno di vertice - rivestita dall'imputato, ma la circostanza che un ruolo decisorio era dallo stesso svolto anche in seno alla s.a.s., il che conferma il "collegamento" tra le due imprese e la ricostruzione della vicenda sostenuta dalle sentenze di merito, ossia lo "svuotamento" della fallita a poco più di un anno dalla declaratoria giudiziale di fallimento. Nel resto, le censure del ricorrente, nella parte in cui registrano l'identità di attività e di oggetto sociale della fallita e della s.r.l., nonché la coincidenza della sede sociale, non inficiano la tenuta logico-argomentativa della motivazione della sentenza impugnata.
3. Il secondo motivo è inammissibile. A proposito del reato di cui all'art. 388 cod. pen., questa Corte ha affermato che integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, e non già il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, la condotta di occultamento di un bene sottoposto a sequestro giudiziario da parte di soggetto fallito (Sez. 6, n. 14405 del 26/02/2009 - dep. 01/04/2009, P.G. in proc. Caseti, Rv. 243265; conf. Sez. 5, n. 32604 del 15/05/2001 dep. 23/08/2001, Torossi, Rv. 220168). Ciò premesso, a fronte della motivazione delle conformi sentenze di merito, che, anche sul punto, hanno valorizzato la ricostruzione dei fatti in termini di concorso del ricorrente in quello che, come si è visto, è delineato quale "svuotamento" della s.a.s. in favore della s.r.l., il carattere colposo del fatto ascritto all'imputato è dallo stesso ricorrente dedotto in termini sostanzialmente assertivi, laddove del tutto generici risultano i riferimenti svolti in ordine alla disponibilità dell'autocarro in capo a un dipendente.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente processuali. Così deciso il 13/09/2017. InConsigliere estensoreAmpelo Cop to DEPOSIT addl 2 8 SET 2017 IL FUNZIONARIO GIND ARIO льн e il ricorrente deve essere al pagamento delle spese Пан тама Il Presidente-