Sentenza 7 gennaio 2015
Massime • 1
La mancata riproposizione "in limine" al giudizio abbreviato dell'eccezione di incompetenza territoriale rigettata in udienza preliminare preclude la deducibilità della stessa mediante atto di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2015, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 07/01/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 10
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 25741/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU HE N. IL 23/02/1981;
LA AN N. IL 29/03/1972;
avverso la sentenza n. 1407/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 11/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, per il rigetto.
Udito il difensore Avv. CENSANO per l'accoglimento. CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Ancona con sentenza del 11.6-16.7.2013 ha confermato la condanna di EN EL e OL TA, deliberata dal GUP di Macerata il 23.1.2009, per i reati di cui ai capi 4, 7, 20, 32, 33 (OL), 31, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51 (EN), 14, 15, 21, 23, 26, 35, 37, 53 (entrambi), tutte fattispecie di violazione della disciplina sugli stupefacenti (cocaina e hashish) rideterminando le pene in sei anni otto mesi di reclusione e 32.000 Euro di multa ciascuno (per il capo 23 pena base, con l'aggravante dell'art. 80 per cessione a minorenne, di nove anni e 40.000 euro;
aumento complessivo per la continuazione di un anno di reclusione e 8.000 Euro di multa, riduzione del terzo di legge per il rito), dopo il proscioglimento per intervenuta prescrizione relativamente ai capi 1, 16, 22, 24, 27, 28, 30, 39 e 52. La Corte d'appello, in particolare, ha spiegato che "la fattispecie estintiva è maturata per i fatti che espressamente addebitano condotte di detenzione e cessione di sostanza del tipo hashish o marijuana (... non per la contestazione di cui al capo 23 nella parte riferita all'hashish in ragione dell'aggravante speciale D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80) ed altresì per i fatti concernenti sostanza di
"qualità imprecisata" per i quali la prova è data da conversazioni concernenti forniture di stupefacente indicate per valore - della fornitura richiesta o del debito maturato dagli acquirenti - che devono ricondursi alla tipologia di cui alla seconda tabella in ragione degli importi e delle pattuizioni in quanto afferenti a cessione di sostanza al Pastucci col quale per quanto emerso dagli atti del presente giudizio intercorrevano rapporti di fornitura di stupefacente del tipo hashish". Fin d'ora va evidenziato che questo apprezzamento, pertinente ai vari capi di imputazione che fanno riferimento a "sostanze imprecisate", non è stato oggetto di specifica impugnazione, sicché costituisce punto della decisione precluso ad ulteriore vaglio.
2. Nell'interesse degli imputati ricorre il difensore enunciando due motivi:
- violazione ed erronea applicazione degli artt. 8 e 9 c.p.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e vizi della motivazione,-con travisamento della prova, relativamente alla competenza territoriale determinata con riferimento al più grave reato di cui al capo 23;
l'eccezione, formulata all'udienza preliminare e riproposta con l'atto d'appello, è basata sul fatto che dalle conversazioni contestuali a quella intervenuta tra il minorenne marchigiano, cui le sostanze sono state cedute, e EN (13.6.2013, con consegna nelle Marche il successivo giorno 17) emergerebbe con certezza che EN e OL conclusero l'accordo, idoneo a determinare la consumazione prima della consegna materiale, quando erano nella loro residenza, posta nella competenza territoriale dell'allora Tribunale di Lucera (i ricorrenti ripercorrono i contenuti delle conversazioni richiamate, deducendo il mancato confronto dei Giudici del merito con gli stessi, con il conseguente travisamento della prova), portando poi la droga da San Nicandro Garganico verso Macerata in più tappea: trasporto che costituirebbe la prima delle condotte contestate, mancando comunque la prova che la consegna fosse stata eseguita concretamente nel circondario di Macerata;
- violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla negata ipotesi lieve per il medesimo capo di imputazione con riferimento alla dazione della dose gratuita di 1,5 gr. di cocaina al minorenne (cui contestualmente vennero ceduto tre pani di hashish:
fatti appunto ascritti al capo 23).
In data 31.12,2014 è pervenuta memoria difensiva. La stessa è tuttavia tardiva, il che esime la Corte dall'obbligo di prenderla in esame (Sez. 6^ sent. 18453 del 28.3.2012, dep. 15.5.2012; Sez. 1^ sent. 19925 del 4.4.2014, dep. 14.5.2014). RAGIONI DELLA DECISIONE
3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.
3.1 L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere giudicata tardiva.
In "fatto del procedimento" (che la Corte conosce per le questioni in rito che le vengono sottoposte), risulta dal verbale dell'udienza preliminare e del successivo giudizio abbreviato che gli imputati posero la questione di competenza territoriale (articolata sulle considerazioni in fatto afferenti il luogo di consumazione dell'accordo e quello della "partenza" degli stupefacenti) durante l'udienza preliminare. Dopo l'ordinanza con la quale il GUP di Macerata aveva per loro respinto l'eccezione, dichiarando la propria competenza in relazione al più grave capo 23 e separando le posizioni di altri coimputati, il difensore di EN e OL, nella qualità di loro procuratore speciale, chiese procedersi con rito abbreviato e il Giudice dispose in conformità. Da quel momento la questione di competenza venne riproposta solo con l'atto d'appello.
Differentemente da quanto oggi dedotto dal difensore, con la sentenza 27996 del 29.3.2012, dep. 14.7.2012 le Sezioni unite di questa Corte, affermando che l'eccezione di incompetenza territoriale è compatibile con il rito abbreviato, hanno inequivocabilmente chiarito che tale tipologia di eccezione deve sempre essere proposta "in limine" al giudizio, anche quando si sia proceduto con udienza preliminare, in questo caso la previa proposizione della questione nell'udienza costituendo solo una necessaria condizione. Così sul punto le Sezioni unite: "5. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte deve, pertanto, concludersi per la ammissibilità -in via generale- dell'incidente di competenza territoriale nel giudizio abbreviato. Si impongono peraltro alcune precisazioni i avuto riguardo alle parziali differenze procedimentali del giudizio abbreviato "tipico" e di quello "atipico" ed a quanto disposto da alcune norme che assumono rilevanza ai fini di una esatta perimetrazione della questione rimessa al giudizio di queste Sezioni Unite.
5.1. Innanzi tutto, ai sensi dell'inequivoco tenore dell'art. 21 c.p.p., allorquando il giudizio abbreviato consegua a richiesta proposta ai sensi dell'art. 438 c.p.p., dopo la ricezione dell'avviso di udienza preliminare o nel corso di tale udienza, l'incompetenza per territorio deve essere rilevata od eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare. Solo a tale condizione, dunque, è possibile - effettuata l'opzione per il rito alternativo - la reiterazione dell'incidente di competenza. La questione potrà, ovviamente, costituire in seguito motivo di impugnazione.
5.2. Tale preliminare e necessaria prospettazione - al fine di una sua reiterabilità nel prosieguo - dell'eccezione di competenza non è e non può essere imposta allorché il giudizio abbreviato si innesti nel giudizio immediato o nel procedimento per decreto (abbreviato atipico). L'assenza di udienza preliminare o, comunque, di una udienza nella quale l'imputato possa sollevare la questione di competenza esclude la tardività dell'incidente di competenza proposto in sede di giudizio abbreviato in quella fase che -come più sopra si è sottolineato (sub paragrafo 4.3)- ben può essere dedicata alla trattazione o risoluzione delle questioni preliminari. La specificità della procedura - che impone all'imputato, tratto a giudizio immediato o raggiunto da decreto penale, di " immediatamente effettuare, a pena di decadenza ed ai di fuori di una udienza, l'opzione per il rito alternativo - non consente di avanzare alcuna contestazione di competenza se non dopo l'incardinazione del giudizio abbreviato e all'inizio dell'udienza destinata alla trattazione di tale giudizio speciale. Il diniego di una siffatta possibilità condurrebbe - come si è detto - ad un inammissibile trattamento differenziato rispetto a coloro che sono stati tratti a giudizio attraverso forme difformi di vocatio in ius, alla menomazione dei diritti di difesa dell'imputato, ad una "lettura" secondo una ottica non costituzionalmente corretta della normativa in questione". In altri termini, l'aver proposto la questione in sede di udienza preliminare non esime affatto l'imputato dal riproporre tempestivamente, subito dopo aver ottenuto il rito abbreviato, la medesima questione, ma costituisce una condizione pregiudiziale per la successiva tempestiva prospettazione dell'"incidente di competenza" in sede di giudizio. Sicché la riproposizione dell'eccezione solo con il motivo d'appello ne determina l'irrimediabile tardività.
3.2 Il secondo motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti e, al tempo stesso, mancante di concreto interesse. La Corte d'appello ha specificamente argomentato le ragioni per le quali nel processo dovesse escludersi il riconoscimento dell'ipotesi lieve ad alcuna delle fattispecie contestate per le quali era intervenuta e veniva confermata la condanna.
A tali generali ragioni ha aggiunto una specifica motivazione proprio per la cessione di cocaina per il capo 23, con riferimento alla consegna della pur modesta quantità di cocaina al minorenne, come premio e incentivo per il contemporaneo acquisto a fini di spaccio di un consistente quantitativo di stupefacente, nel contesto delittuoso cui la stessa accedeva (p. 5, seconda parte). L'apprezzamento non è contrario all'insegnamento di questa Corte, in ordine alla non determinante rilevanza del solo dato quantitativo ed al rilievo che va dato al contesto oggettivo che caratterizza la fattispecie, secondo i parametri indicati del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Si tratta pertanto di un apprezzamento in fatto, conforme a quello del Primo giudice, che il motivo di impugnazione contrasta con argomentazioni che in realtà si risolvono in censure di merito. Orbene, nel determinare la pena base per il più grave reato ascritto al capo 23 in conformità a quanto già statuito dal GUP, la Corte d'appello non ha computato alcuna continuazione interna tra hashish e cocaina (in ragione della disciplina dell'epoca e della pertinente interpretazione giurisprudenziale sull'unicità della detenzione di sostanze diverse), procedendo all'aumento per l'aggravante della cessione a minorenne. Risulta pertanto evidente che, confermata l'ipotesi base e non lieve per la cocaina, l'eventuale prescrizione per la sostanza "leggera" non ha rilievo su tale quantificazione. Così è pure per il complessivo e indistinto aumento per la continuazione in relazione alle plurime fattispecie, per nessuna essendo stata distinta una continuazione interna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2015