Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00492/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2025, proposto da
LU ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 320/2024 depositata il 18 aprile 2024 dal Tribunale di Crotone, sezione lavoro, nel giudizio RG n. 930/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’epigrafato ricorso parte istante ha agito per ottenere l’esecuzione, da parte dell’Amministrazione intimata, della sentenza n. 320 pubblicata il 18 aprile 2024 dal Tribunale di Crotone, in funzione di Giudice del Lavoro, nell’ambito del procedimento n. R.G. 930/2023, passata in giudicato, con la quale è stato così disposto: “ Previa disapplicazione dell’art.1 (co.121) l.107/2015, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentire alla parte ricorrente di usufruire, per gli anni scolastici indicati nel ricorso, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall’art.1 (co.121) l.107/2015. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all’erogazione, per gli anni scolastici indicati nel ricorso, della retribuzione professionale docenti prevista dall’art.7 del CCNL relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, per un importo complessivo di euro 2.656,49, oltre interessi legali (o, se maggiore, rivalutazione monetaria) dalla scadenza dei singoli diritti e fino all’effettivo soddisfo. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione) ”;
Rilevato che:
- la sentenza è stata notificata all’amministrazione resistente in data 18 aprile 2024 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, completa di codice fiscale e annualità, ed è passata in giudicato, come da attestazione resa il 26 febbraio 2025;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio, ad onta della ritualità della notifica;
Ritenuto pertanto che:
- l’intimato Ministero deve eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- non può essere di contro accolta la domanda formulata ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. e), di fissazione della somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, giacché ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla carta docenti, non qualificabile quale corrispettivo bensì quale contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- respinge la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RE, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
IA NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NO | RA RE |
IL SEGRETARIO