CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17956 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) SA CE, nato a [...] il [...], 2) NA AV, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE DA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione a vari reati di Penale Sent. Sez. 2 Num. 17956 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 10/02/2023 riciclaggio, falso e truffa loro rispettivamente ascritti in concorso ed aventi ad oggetto alcuni autoveicoli di provenienza furtiva il cui telaio veniva contraffatto, poi venduti a terzi di buona fede indotti all'acquisto anche sulla base di nuove immatricolazioni in Italia basate su documentazione falsificata. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. SA CE deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di riciclaggio. La Corte non avrebbe dato adeguata contezza della sussistenza in capo al ricorrente della consapevolezza della provenienza illecita delle automobili, tanto non potendo rilevarsi attraverso l'indicazione della o delle agenzie nelle quali era avvenuta l'immatricolazione dei veicoli o della circostanza che la prima immatricolazione fosse stata effettuata in capo al ricorrente NA o all'imputato non ricorrente SO al fine di non destare sospetti sulla persona del SA in quanto soggetto con precedenti penali. Non sarebbe stata vagliata la tesi difensiva secondo la quale il ricorrente avrebbe acquistato una partita di auto provenienti dalla Germania da tale SI CH, corredate da documentazione della quale sarebbe stato impossibile accertare la falsità, per poi rivenderle senza intestarle a sé per evitare problemi di natura fiscale. Il ricorrente, alla luce di tutte le circostanze indicate, si duole della qualificazione giuridica del fatto che, al più, avrebbe dovuto essere ritenuto come incauto acquisto;
2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di falso per induzione, non essendovi prova della conoscenza nel ricorrente della falsità della documentazione utilizzata per la pratica di nuova immatricolazione delle automobili;
3) vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, posto che la conoscenza nel ricorrente dell'illecito a monte commesso doveva comportare, per le sue modalità, l'eventuale sussunzione della condotta nel reato di autoriciclaggio, stante la compartecipazione alla commissione del reato presupposto. 2.2. NA AV deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe adeguatamente valutato la tesi difensiva esposta con l'atto di appello, secondo cui il ricorrente, commerciante d'auto, aveva rivenduto, dietro provvigione, le auto che gli procurava l'imputato SA intestandole a sé senza alcuna consapevolezza della loro provenienza delittuosa (come affermato anche dal SA nel corso del suo interrogatorio) e compiendo condotte di 2 intermediazione «alla luce del sole» e, per questo, incompatibili con la volontà di commettere il reato di riciclaggio. Le circostanze fattuali valorizzate dalla Corte per giungere alla condanna del ricorrente non sarebbero conducenti, posto che le operazioni di immatricolazione presso la stessa agenzia erano state effettuate solo dall'imputato SA e l'immatricolazione in capo al ricorrente avrebbe avuto lo scopo di garantirgli il pagamento della provvigione da parte del coimputato o dell'acquirente finale;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte specificato e suddiviso i singoli aumenti di pena per i reati posti in continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono manifestamente infondati e generici. 1. SA CE. 1.1. In ordine al primo motivo, il ricorrente tende ad offrire una diversa ricostruzione di merito delle risultanze processuali che non può trovare ingresso in questa sede stante che la sentenza impugnata - che si è conformata a quella di primo grado nel giudizio di condanna degli imputati - risulta priva di vizi logico- giu ridici. La Corte di Appello, ai fgg. 31-33 e 49-51 della sentenza impugnata, ha ampiamente analizzato la questione in ordine alla sussistenza del dolo, rilevando che il ricorrente aveva preso parte a tutte le operazioni di nuova immatricolazione dei veicoli di cui ai capi di imputazione, tutti provenienti da furto, attraverso la presentazione di una carta di circolazione tedesca fasulla, l'inserimento di un telaio contraffatto e la successiva vendita a terzi di buona fede. Si è sottolineata, a più riprese (cfr. fgg. 17, 29,34), la omologia delle condotte, ripetutamente commesse con identiche modalità illecite ed attraverso un meccanismo collaudato volto a schermare la figura del ricorrente attraverso una prima immatricolazione a favore dell'imputato RA o del coimputato non impugnante SO, soggetti che insieme al SA avevano intavolato le trattative con gli acquirenti dei mezzi. L'imputato aveva utilizzato sempre una stessa agenzia per effettuare le prime immatricolazioni ai complici e ottenuto i a volte direttamente;
il pagamento del prezzo. Tale necessità di una intermedia, nuova immatricolazione del mezzo era dovuta, secondo la coerente ricostruzione della Corte, al fatto che l'imputato, già recidivo specifico per fatti identici a quelli per cui si procede, non voleva apparire come 3 soggetto proprietario del mezzo, anche avuto riguardo al numero delle auto oggetto della condotta, pari almeno a cinque. E' stata affrontata e superata dalla Corte, con dovizia di argomenti, la labile tesi difensiva secondo la quale il ricorrente avrebbe ricevuto la «partita» di automobili da un soggetto terzo senza consapevolezza della loro provenienza delittuosa e si sarebbe schermato nelle transazioni per sfuggire ad eventuali azioni esecutive promosse dalla Agenzia delle Entrate, nei confronti della quale sarebbe stato esposto. La Corte ha sottolineato, in proposito, che il soggetto terzo, tale SI CH, era deceduto e non poteva confermare l'assunto; la documentazione attestante le transazioni tra costui ed il ricorrente non erano in originale e non risultava che quest'ultimo avesse debiti con lo Stato che giustificassero, come da lui sostenuto, le operazioni di schermo. Una volta superata la tesi difensiva ed accertata, senza contestazione sul punto, la partecipazione dell'imputato a tutta la catena di ripetute operazioni illecite costituenti reato, la sentenza ha affermato la sussistenza del dolo, evidenziando ulteriormente che, a fronte di una vantata professionalità dei soggetti imputati nel settore della vendita delle auto, nessun controllo era stato effettuato sui mezzi di provenienza illecita, nonostante la presenza di anomalie nella loro commercializzazione tra alcune parti di qualche veicolo ed altre, secondo quanto aveva affermato lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio (cfr. fg. 32 della sentenza impugnata). Tanto assorbe ogni altra argomentazione difensiva, anche sotto il profilo della diversa qualificazione giuridica del fatto in termini di incauto acquisto, avuto riguardo alla sussistenza del dolo di riciclaggio, che esclude ogni rappresentazione dell'elemento soggettivo in termini più favorevoli all'imputato. 1.2. Le considerazioni che precedono assorbono anche le censure di cui al secondo motivo, avendo il ricorrente preso parte da protagonista occulto, come si è precisato, a tutta la «catena di riciclaggio» (fg. 32 della sentenza) che passava anche attraverso la predisposizione di una carta di circolazione tedesca fasulla utilizzata per la nuova immatricolazione del mezzo, condotta costituente i reati di falso per induzione contestatigli. 1.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte escluso che il ricorrente potesse aver commesso i reati di furto presupposti a quelli di riciclaggio, dal momento che nessuna indicazione specifica era stata prospettata circa il suo coinvolgimento nei furti (fg. 51 della sentenza impugnata), come sarebbe stato necessario per dare concretezza all'assunto difensivo, invece meramente generico e non affidato neanche alle labiali affermazioni del ricorrente in sede di interrogatorio. 4 2. RA AV. 2.1. Va richiamato, a proposito del ricorso del RA, quanto evidenziato in relazione al coimputato SA CE. Anche il ricorrente RA tenta di offrire una alternativa ricostruzione in fatto della vicenda, a fronte di un oggettivo e non contestato suo coinvolgimento in alcune delle operazioni di riciclaggio contestate e relative a tre automobili (capi da 7 a 15). La circostanza che egli fosse stato solo un inconsapevole tramite che aveva percepito una provvigione dal coimputato SA, non è stata supportata da alcunché ed è rimasta una mera ipotesi difensiva, che la Corte ha superato con precise argomentazioni di segno contrario che si ritrovano a fg. 52 della sentenza impugnata e che sono volte a rappresentare le anomale e ripetitive modalità di prima immatricolazione dei mezzi, con la successiva, pressoché immediata, rivendita a terzi attraverso la predisposizione di una documentazione fasulla e la apposizione di un telaio contraffatto, senza l'esercizio di alcun controllo in nessuna fase della catena di condotte illecite che avevano visto RA accanto al SA fino alla vendita del bene ai terzi di buona fede ed all'incasso del prezzo attraverso tecniche idonee a schermare la persona del correo senza ragione plausibile, come si è detto trattando della di lui posizione. Nel che, la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non aveva formato oggetto, se non in termini del tutto generici, dell'atto di appello, dovendosi rilevare, altresì, che l'esiguità del complessivo aumento di pena in continuazione (pari a soli sei mesi di reclusione ed euro 3000 di multa per ben otto reati) rende esente da vizi la motivazione della Corte territoriale che si è espressa in termini di congruità della sanzione inflitta in primo grado, anche in considerazione della presenza di plurimi precedenti penali del ricorrente che la sentenza ha sottolineato a fg. 54. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.02.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente 5 SE DA IO aola RA4 ‘/I/VV; _-)EPS,ITATO IN CANCELLEKA ECCND SEZIONE PENALE 6
udita la relazione della causa svolta dal consigliere SE DA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione a vari reati di Penale Sent. Sez. 2 Num. 17956 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 10/02/2023 riciclaggio, falso e truffa loro rispettivamente ascritti in concorso ed aventi ad oggetto alcuni autoveicoli di provenienza furtiva il cui telaio veniva contraffatto, poi venduti a terzi di buona fede indotti all'acquisto anche sulla base di nuove immatricolazioni in Italia basate su documentazione falsificata. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. SA CE deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di riciclaggio. La Corte non avrebbe dato adeguata contezza della sussistenza in capo al ricorrente della consapevolezza della provenienza illecita delle automobili, tanto non potendo rilevarsi attraverso l'indicazione della o delle agenzie nelle quali era avvenuta l'immatricolazione dei veicoli o della circostanza che la prima immatricolazione fosse stata effettuata in capo al ricorrente NA o all'imputato non ricorrente SO al fine di non destare sospetti sulla persona del SA in quanto soggetto con precedenti penali. Non sarebbe stata vagliata la tesi difensiva secondo la quale il ricorrente avrebbe acquistato una partita di auto provenienti dalla Germania da tale SI CH, corredate da documentazione della quale sarebbe stato impossibile accertare la falsità, per poi rivenderle senza intestarle a sé per evitare problemi di natura fiscale. Il ricorrente, alla luce di tutte le circostanze indicate, si duole della qualificazione giuridica del fatto che, al più, avrebbe dovuto essere ritenuto come incauto acquisto;
2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di falso per induzione, non essendovi prova della conoscenza nel ricorrente della falsità della documentazione utilizzata per la pratica di nuova immatricolazione delle automobili;
3) vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, posto che la conoscenza nel ricorrente dell'illecito a monte commesso doveva comportare, per le sue modalità, l'eventuale sussunzione della condotta nel reato di autoriciclaggio, stante la compartecipazione alla commissione del reato presupposto. 2.2. NA AV deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe adeguatamente valutato la tesi difensiva esposta con l'atto di appello, secondo cui il ricorrente, commerciante d'auto, aveva rivenduto, dietro provvigione, le auto che gli procurava l'imputato SA intestandole a sé senza alcuna consapevolezza della loro provenienza delittuosa (come affermato anche dal SA nel corso del suo interrogatorio) e compiendo condotte di 2 intermediazione «alla luce del sole» e, per questo, incompatibili con la volontà di commettere il reato di riciclaggio. Le circostanze fattuali valorizzate dalla Corte per giungere alla condanna del ricorrente non sarebbero conducenti, posto che le operazioni di immatricolazione presso la stessa agenzia erano state effettuate solo dall'imputato SA e l'immatricolazione in capo al ricorrente avrebbe avuto lo scopo di garantirgli il pagamento della provvigione da parte del coimputato o dell'acquirente finale;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte specificato e suddiviso i singoli aumenti di pena per i reati posti in continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono manifestamente infondati e generici. 1. SA CE. 1.1. In ordine al primo motivo, il ricorrente tende ad offrire una diversa ricostruzione di merito delle risultanze processuali che non può trovare ingresso in questa sede stante che la sentenza impugnata - che si è conformata a quella di primo grado nel giudizio di condanna degli imputati - risulta priva di vizi logico- giu ridici. La Corte di Appello, ai fgg. 31-33 e 49-51 della sentenza impugnata, ha ampiamente analizzato la questione in ordine alla sussistenza del dolo, rilevando che il ricorrente aveva preso parte a tutte le operazioni di nuova immatricolazione dei veicoli di cui ai capi di imputazione, tutti provenienti da furto, attraverso la presentazione di una carta di circolazione tedesca fasulla, l'inserimento di un telaio contraffatto e la successiva vendita a terzi di buona fede. Si è sottolineata, a più riprese (cfr. fgg. 17, 29,34), la omologia delle condotte, ripetutamente commesse con identiche modalità illecite ed attraverso un meccanismo collaudato volto a schermare la figura del ricorrente attraverso una prima immatricolazione a favore dell'imputato RA o del coimputato non impugnante SO, soggetti che insieme al SA avevano intavolato le trattative con gli acquirenti dei mezzi. L'imputato aveva utilizzato sempre una stessa agenzia per effettuare le prime immatricolazioni ai complici e ottenuto i a volte direttamente;
il pagamento del prezzo. Tale necessità di una intermedia, nuova immatricolazione del mezzo era dovuta, secondo la coerente ricostruzione della Corte, al fatto che l'imputato, già recidivo specifico per fatti identici a quelli per cui si procede, non voleva apparire come 3 soggetto proprietario del mezzo, anche avuto riguardo al numero delle auto oggetto della condotta, pari almeno a cinque. E' stata affrontata e superata dalla Corte, con dovizia di argomenti, la labile tesi difensiva secondo la quale il ricorrente avrebbe ricevuto la «partita» di automobili da un soggetto terzo senza consapevolezza della loro provenienza delittuosa e si sarebbe schermato nelle transazioni per sfuggire ad eventuali azioni esecutive promosse dalla Agenzia delle Entrate, nei confronti della quale sarebbe stato esposto. La Corte ha sottolineato, in proposito, che il soggetto terzo, tale SI CH, era deceduto e non poteva confermare l'assunto; la documentazione attestante le transazioni tra costui ed il ricorrente non erano in originale e non risultava che quest'ultimo avesse debiti con lo Stato che giustificassero, come da lui sostenuto, le operazioni di schermo. Una volta superata la tesi difensiva ed accertata, senza contestazione sul punto, la partecipazione dell'imputato a tutta la catena di ripetute operazioni illecite costituenti reato, la sentenza ha affermato la sussistenza del dolo, evidenziando ulteriormente che, a fronte di una vantata professionalità dei soggetti imputati nel settore della vendita delle auto, nessun controllo era stato effettuato sui mezzi di provenienza illecita, nonostante la presenza di anomalie nella loro commercializzazione tra alcune parti di qualche veicolo ed altre, secondo quanto aveva affermato lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio (cfr. fg. 32 della sentenza impugnata). Tanto assorbe ogni altra argomentazione difensiva, anche sotto il profilo della diversa qualificazione giuridica del fatto in termini di incauto acquisto, avuto riguardo alla sussistenza del dolo di riciclaggio, che esclude ogni rappresentazione dell'elemento soggettivo in termini più favorevoli all'imputato. 1.2. Le considerazioni che precedono assorbono anche le censure di cui al secondo motivo, avendo il ricorrente preso parte da protagonista occulto, come si è precisato, a tutta la «catena di riciclaggio» (fg. 32 della sentenza) che passava anche attraverso la predisposizione di una carta di circolazione tedesca fasulla utilizzata per la nuova immatricolazione del mezzo, condotta costituente i reati di falso per induzione contestatigli. 1.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte escluso che il ricorrente potesse aver commesso i reati di furto presupposti a quelli di riciclaggio, dal momento che nessuna indicazione specifica era stata prospettata circa il suo coinvolgimento nei furti (fg. 51 della sentenza impugnata), come sarebbe stato necessario per dare concretezza all'assunto difensivo, invece meramente generico e non affidato neanche alle labiali affermazioni del ricorrente in sede di interrogatorio. 4 2. RA AV. 2.1. Va richiamato, a proposito del ricorso del RA, quanto evidenziato in relazione al coimputato SA CE. Anche il ricorrente RA tenta di offrire una alternativa ricostruzione in fatto della vicenda, a fronte di un oggettivo e non contestato suo coinvolgimento in alcune delle operazioni di riciclaggio contestate e relative a tre automobili (capi da 7 a 15). La circostanza che egli fosse stato solo un inconsapevole tramite che aveva percepito una provvigione dal coimputato SA, non è stata supportata da alcunché ed è rimasta una mera ipotesi difensiva, che la Corte ha superato con precise argomentazioni di segno contrario che si ritrovano a fg. 52 della sentenza impugnata e che sono volte a rappresentare le anomale e ripetitive modalità di prima immatricolazione dei mezzi, con la successiva, pressoché immediata, rivendita a terzi attraverso la predisposizione di una documentazione fasulla e la apposizione di un telaio contraffatto, senza l'esercizio di alcun controllo in nessuna fase della catena di condotte illecite che avevano visto RA accanto al SA fino alla vendita del bene ai terzi di buona fede ed all'incasso del prezzo attraverso tecniche idonee a schermare la persona del correo senza ragione plausibile, come si è detto trattando della di lui posizione. Nel che, la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non aveva formato oggetto, se non in termini del tutto generici, dell'atto di appello, dovendosi rilevare, altresì, che l'esiguità del complessivo aumento di pena in continuazione (pari a soli sei mesi di reclusione ed euro 3000 di multa per ben otto reati) rende esente da vizi la motivazione della Corte territoriale che si è espressa in termini di congruità della sanzione inflitta in primo grado, anche in considerazione della presenza di plurimi precedenti penali del ricorrente che la sentenza ha sottolineato a fg. 54. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.02.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente 5 SE DA IO aola RA4 ‘/I/VV; _-)EPS,ITATO IN CANCELLEKA ECCND SEZIONE PENALE 6