CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 290/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
FE CO, Relatore
MITOLA MARIA, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3666/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto, 43 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 901 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1498/2025 depositato il
23/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale d'udienza
Resistente/Appellato: come da verbale d'udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso telematicamente il 6.12.2024 Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso d'accertamento n. 901 del 29.08.2024, notificato dall'Ufficio Tributi del Comune di Triggiano, e relativo all'avviso di accertamento IMU 2019, dell'importo di € 11.959,00.
La ricorrente ha riferito che il predetto atto le era notificato in qualità di “tutore della Società_1 srl”. Con comunicazioni, anche via pec, del 19 settembre, 2 ottobre e 4 ottobre 2024 la ricorrente rappresentava di essere estranea a funzioni all'interno della predetta compagine sociale, così che chiedeva che l'ente territoriale provvedesse in autotutela al suo annullamento. Seguiva il diniego del Comune, che affermava di aver verificato il ruolo di Amministratore unico rivestito dalla Ricorrente_1 nella società.
La ricorrente pertanto ha impugnato l'atto, dolendosi del difetto di legittimazione passiva al debito tributario, per aver ricoperto le funzioni di amministratore della Società_1 dal 24.03.2016 al 7.06.2018. Ha chiesto dunque l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Sospesa l'esecutività dell'atto impositivo all'esito dell'udienza del 27 gennaio 2025, si costituiva successivamente il Comune di Triggiano, riconoscendo che da ulteriori verifiche presso la camera di Commercio aveva verificato che l'amministratore della società Società_1 nel 2019 rispondeva ad altro soggetto e in particolare ad Nominativo_2, coniuge della ricorrente, quale liquidatore della Società_1 srl in liquidazione volontaria, successivamente cancellata dal registro imprese il 31/12/2019. A seguito di tale verifica il Comune ha provveduto a rettificare l'atto d'accertamento, avente sempre come soggetto passivo la società, ma nella persona dell'Nominativo_2.
Ha invocato il difetto di legittimazione della ricorrente, evidenziando la correttezza del proprio operato.
All'esito dell'udienza del 23 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rettifica portata all'avviso d'accertamento rende inutile ogni statuizione in relazione alla richiesta di annullamento dell'atto impositivo, poiché la materia del contendere può considerarsi cessata.
Poiché la difesa della ricorrente ha chiesto che fossero comunque regolate le spese processuali, ai fini della verifica della soccombenza virtuale il ricorso trova intanto accoglimento nella misura in cui l'amministratore unico si è rivelato altro soggetto perché, come riconosciuto dallo stesso ente territoriale, la Ricorrente_1 era soggetto fisico totalmente estraneo, nel 2019, alla compagine sociale della Società_1 s.r.l., proprietaria dell'immobile sottoposto ad IMU.
Sotto tale profilo va comunque evidenziato che l'atto impositivo era stato notificato alla società -ormai cancellata ma ancora esistente ex art. 2495 c.c. ed art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175-, nella persona del soggetto che ancora risultava amministratrice presso l'anagrafe tributaria, come emerge dal documento n. 3, allegato dalla difesa dell'ente resistente, atti che sono aggiornati in relazione alle dovute comunicazioni che ciascun contribuente ha l'obbligo di trasmettere all'ente impositore, e che, qualora non trasmessi, esonerano da responsabilità quest'ultimo per disguidi da essi dipendenti. Ebbene, a fronte di tali considerazioni difensive, evidenziate dal Comune sin dall'atto di costituzione, la ricorrente non ha dimostrato il contrario, così che della notifica alla Ricorrente_1 dell'atto impositivo, di per sé erronea perché nelle more era subentrato altro amministratore, la ricorrente non può certo addebitare responsabilità al Comune di Triggiano, che ha attinto i dati presso l'Anagrafe tributaria, evidentemente non aggiornata per omesse dovute comunicazioni da parte della società.
Per tali motivi le spese processuali vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2: -Dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. -Compensa integralmente tra le parti le spese degl giudizio.
Così deciso in Bari il 23.06.2025
Il GIUDICE EST.
CO RI
IL PRESIDENTE
Avv. Celeste Vigorita
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente
FE CO, Relatore
MITOLA MARIA, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3666/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto, 43 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 901 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1498/2025 depositato il
23/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale d'udienza
Resistente/Appellato: come da verbale d'udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso telematicamente il 6.12.2024 Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso d'accertamento n. 901 del 29.08.2024, notificato dall'Ufficio Tributi del Comune di Triggiano, e relativo all'avviso di accertamento IMU 2019, dell'importo di € 11.959,00.
La ricorrente ha riferito che il predetto atto le era notificato in qualità di “tutore della Società_1 srl”. Con comunicazioni, anche via pec, del 19 settembre, 2 ottobre e 4 ottobre 2024 la ricorrente rappresentava di essere estranea a funzioni all'interno della predetta compagine sociale, così che chiedeva che l'ente territoriale provvedesse in autotutela al suo annullamento. Seguiva il diniego del Comune, che affermava di aver verificato il ruolo di Amministratore unico rivestito dalla Ricorrente_1 nella società.
La ricorrente pertanto ha impugnato l'atto, dolendosi del difetto di legittimazione passiva al debito tributario, per aver ricoperto le funzioni di amministratore della Società_1 dal 24.03.2016 al 7.06.2018. Ha chiesto dunque l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Sospesa l'esecutività dell'atto impositivo all'esito dell'udienza del 27 gennaio 2025, si costituiva successivamente il Comune di Triggiano, riconoscendo che da ulteriori verifiche presso la camera di Commercio aveva verificato che l'amministratore della società Società_1 nel 2019 rispondeva ad altro soggetto e in particolare ad Nominativo_2, coniuge della ricorrente, quale liquidatore della Società_1 srl in liquidazione volontaria, successivamente cancellata dal registro imprese il 31/12/2019. A seguito di tale verifica il Comune ha provveduto a rettificare l'atto d'accertamento, avente sempre come soggetto passivo la società, ma nella persona dell'Nominativo_2.
Ha invocato il difetto di legittimazione della ricorrente, evidenziando la correttezza del proprio operato.
All'esito dell'udienza del 23 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rettifica portata all'avviso d'accertamento rende inutile ogni statuizione in relazione alla richiesta di annullamento dell'atto impositivo, poiché la materia del contendere può considerarsi cessata.
Poiché la difesa della ricorrente ha chiesto che fossero comunque regolate le spese processuali, ai fini della verifica della soccombenza virtuale il ricorso trova intanto accoglimento nella misura in cui l'amministratore unico si è rivelato altro soggetto perché, come riconosciuto dallo stesso ente territoriale, la Ricorrente_1 era soggetto fisico totalmente estraneo, nel 2019, alla compagine sociale della Società_1 s.r.l., proprietaria dell'immobile sottoposto ad IMU.
Sotto tale profilo va comunque evidenziato che l'atto impositivo era stato notificato alla società -ormai cancellata ma ancora esistente ex art. 2495 c.c. ed art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175-, nella persona del soggetto che ancora risultava amministratrice presso l'anagrafe tributaria, come emerge dal documento n. 3, allegato dalla difesa dell'ente resistente, atti che sono aggiornati in relazione alle dovute comunicazioni che ciascun contribuente ha l'obbligo di trasmettere all'ente impositore, e che, qualora non trasmessi, esonerano da responsabilità quest'ultimo per disguidi da essi dipendenti. Ebbene, a fronte di tali considerazioni difensive, evidenziate dal Comune sin dall'atto di costituzione, la ricorrente non ha dimostrato il contrario, così che della notifica alla Ricorrente_1 dell'atto impositivo, di per sé erronea perché nelle more era subentrato altro amministratore, la ricorrente non può certo addebitare responsabilità al Comune di Triggiano, che ha attinto i dati presso l'Anagrafe tributaria, evidentemente non aggiornata per omesse dovute comunicazioni da parte della società.
Per tali motivi le spese processuali vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 2: -Dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. -Compensa integralmente tra le parti le spese degl giudizio.
Così deciso in Bari il 23.06.2025
Il GIUDICE EST.
CO RI
IL PRESIDENTE
Avv. Celeste Vigorita