Sentenza 11 febbraio 1997
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono - e ciò soprattutto se esse vanno a comporre espressioni, come "fedina penale", che, pur alludendo a vicende giudiziarie, sono estranee al linguaggio giuridico. Per questa ragione, quando il giudizio penale richiede l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza ( premessa maggiore ) che, muovendo dal testo della comunicazione ( premessa minore ), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ( difetto della giustificazione esterna ) ovvero applichino scorrettamente tali criteri ( difetto della giustificazione interna ). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito, e quando l'interpretazione del significato di un'affermazione che si assuma falsa e offensiva è sorretta da un'adeguata motivazione, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità. ( Nella specie, relativa a rigetto di ricorso della parte civile, la S.C. ha ritenuto non censurabile l'interpretazione del testo dell'articolo proposta dai giudici del merito, secondo cui nel contesto di detto articolo non assumeva un significato deliberatamente denigratorio il riferimento alla "fedina penale", ne' tale espressione individuava il querelante medesimo come persona già condannata ).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/1997, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1997 |
Testo completo
ĀL MA
Udienza
1 REPUBBLICA ITALIANA pubblica in
2 In nome del popolo italiano data 11/2/1997 1
3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA N. 223
SEZIONE QUINTA PENALE REGISTRO GENERALE
N.34895/96 Composta dagli ill.mi sigg.:
Presidente Ietti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott. Guido UFFICIO COPIE Consigliere Cicchetti dott. Nuuzio alfouso Amato Richiesta copia studio "1 dal Sig. L SOLE 24 ORE "1
صحة Rotella per diritti 11
3 HPR. 1997 11 Mario
-
il 11
Aniello Nappi 1. DANCELLIERE 11
ha pronunciato la seguente
LIRE 1000). SENTENZA
CANCELLERIA
sul ricorso proposto da
La OC UI in proc. a carico di a Civitavecchia il 6 aprile SC IO, n. N217348
Piervincenzi EM, n. a Roma il 3 aprile 1953 1924
la sentenza della Corte d'appello di Roma
avverso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. depositata il 9 maggio 1996 UFFICIO COPIE
Richiesta copia studie Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. dal Sig. Bovie per diritti 1300 Udite le conclusioni del P.M. M. Bruno Ramien Aniello NAPPI
IL CANCELLIER: che ha chiesto il repetto del ricorso uditoреиla P.C. l'arr. I. Moutone di Napoli" Udito il difensore arv. G. Le Pera di Roma DIRITTI
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. DEMAN per diritti L. 30... il
IL CANCELLIERE
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la corte d'appello di Ro- 000 CANCELLERI confermò l'analoga decisione del tribunale che ma aveva assolto IO SC e EM Piervincen- zi dalle imputazioni loro contestate in relazione
CK482275 pubblicazione sul quotidiano La Repubblicaalla
del 4 giugno 1992, di un articolo intitolato «In
Ma sui nomi è top secret», lista 200 inquinati.
nel quale, riferendo sul contenuto di un dossier
di polizia relativo alle condanne e pendenze giudi-
ziarie dei candiati alle elezioni amministrative in Campania, si affermava, tra l'altro, che sareb-
be stato opportuno controllare anche la «fedina pe-
nale» di UI La OC, candidato del partito li-
berale, con l'aggiunta in funzione esplicativa del-
le parole «associazione per delinquere».
I giudici del merito ritennero che, essendo sta-
to La OC effettivamente rinviato a giudizio per i deliti di associazione per delinquere falso e truffa, il quotidiano aveva rispettato i limiti del diritto di cronaca, perché non assumeva un si-
gnificato deliberatamente denigratorio il riferi- mento alla «fedina penale» di La OC nel conte-
sto di un'elencazione, priva di commenti, dei can- -3-
alle elezioni che risultavano colpiti da didati provvedimenti giudiziari o denunciati per reati co-
muni o contro la pubblica amministrazione. Secondo
la corte romana, infatti, dal testo dell'articolo,
valutato nell'insieme dell'informazione fornita, risulta che le parole «fedina penale» non furono adoperate per porre La OC sullo stesso piano di personaggi sottoposti a provedimenti di cu- altri stodia cautelare o condannati per gravi reati.
Ricorre per cassazione UI La OC, che dedu-
ce vizio di motivazione e violazione di legge la-
mentando che i giudici del merito abbiano travisa-
to il fatto quando hanno escluso che fosse falsa notizia nella quale egli era stato presentato la come pregiudicato per gravi reati mentre in realtà
era solo imputato.
Il ricorso è infondato.
Come già rilevò in primo grado il tribunale, nel caso in esame l'applicabilità dell'esimente del di-
ritto di cronaca dipende dal significato che si attribuisce all'espressione «fedina penale» usata dell'articolo controverso. Secondo nel contesto
UI La Rocca quell'espressione era idonea a
rappresentarlo falsamente come pregiudicato per delitti, anche perché nello stesso articolo gravi si parlava di altre persone effettivamente già con-
dannate con sentenze definitive. Secondo i giudici del merito, invece, l'espressione non individuò
UI La OC come persona già condannata, anche -4-
perché l'articolo nel quale fu inserito il riferi-
mento al querelante parlava di un dossier di poli-
zia relativo ai molti candidati che a diverso tito- 10 avevano avuto problemi di giustizia penale;
e ciò che assumeva rilevanza era il diffuso fenomeno di malcostume politico evidenziato da quel dos-
sier.
L'interpretazione del testo dell'articolo propo-
sta dai giudici del merito non è censurabile in questa sede. In realtà il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono;
e ciò soprattutto se esse vanno a comporre espressioni, come «fedina pena-
le», che, pur alludendo a vicende giudiziarie, so- no certamente estranee al linguaggio giuridico. Per questa ragione, quando il giudizio penale l'interpretazione di fatti comunicativi, richiede le regole del linguaggio e della comunicazione co-
stituiscono il criterio di inferenza (premessa mag-
giore) che, movendo dal testo della comunicazione
(premessa minore), consente di pervenire alla con-
clusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili
(difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto
giustificazione interna). La stessa indivi-della
duazione del contesto comunicativo che contribuí- $
-5-
a definire il significato di un'affermazione, Sce
invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del signifi-
cato di un'affermazione che si assuma falsa e of-
fensiva, è sorretta da un'adeguata motivazione, co-
me nel caso in esame, essa è incensurabile nel giu-
dizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren-
te al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 11 febbraio 1997
لمقهIl Presidente Il consigliere estensore
(dr.Aniello Nappi) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Carmela Lanzuise aujuin
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1997 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA