Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 1
L'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre "in limine" a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare (Fattispecie relativa a reato procedibile a citazione diretta del P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2013, n. 22366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22366 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 23/04/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1160
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 37551/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS NO nato a [...] [...];
2) IS GR nato a [...] [...];
avverso la sentenza del 2/5/2012 della Corte d'appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Stabile Carmine che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per gli imputati l'avv. Lombardo Giuseppe che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 2/5/2012, la Corte di appello di Trento confermava la sentenza del Tribunale di Trento del 1/10/2010, che aveva condannato IS NO e IS GR alla pena di giorni venti di reclusione ed Euro 100,00 di multa, con sostituzione della pena detentiva con la multa di Euro 760, per un totale di Euro 860 di multa ciascuno per il reato di cui all'art. 648 c.p.. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, qualificazione del fatto come incauto acquisto e trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati per mezzo del loro difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza delle norme processuali e difetto di motivazione per non avere ritenuto radicata la competenza territoriale in Tivoli, luogo di residenza degli imputati, ai sensi degli artt. 8 e 9 c.p.p.. Fanno rilevare, al riguardo, che l'eccezione di incompetenza per territorio è stata proposta nel primo momento utile dinanzi al giudice monocratico, trattandosi di giudizio a citazione diretta e poi è stata reiterata dopo la richiesta di rito abbreviato. Nel merito della questione relativa alla competenza per territorio rilevano che il reato contestato risulta commesso in data e luogo non compiutamente accertabile e pertanto occorre fare ricorso al criterio residuale di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2. 2.2. violazione di legge in relazione all'avvenuta utilizzazione ai fini del giudizio di dichiarazioni contra se rese da entrambi gli imputati nelle indagini preliminari, dichiarazione che, sia pure dichiarate dal giudice di prime cure inutilizzabili, sono state in relata utilizzate per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento in relazione al primo motivo proposto. Al riguardo la prima questione da esaminare attiene all'ammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio nell'ambito del giudizio abbreviato con la precisazione che nel caso di specie si procedeva per un reato attribuito alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, in relazione al quale era prevista la citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 c.p.p., comma 2, lett. g). La Corte territoriale ha ritenuto, rifacendosi ad un indirizzo giurisprudenziale che il Collegio considera superato (sez. 4 n. 2481 del 20/11/2008, Rv. 242493), che l'ammissione del giudizio abbreviato precludesse le questioni di incompetenza per territorio. Difatti oggi la questione deve essere esaminata alla luce della recente decisione delle sezioni unite di questa Corte, in base alla quale si è affermato che l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in limine al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare (sez. U n. 27996 del 29/3/2012, Rv. 252612). Deve, al riguardo, precisarsi che pur essendo la fattispecie concreta affrontata dalle sezioni unite relativa ad un caso di cosiddetto giudizio abbreviato atipico, cioè giudizio abbreviato instaurato in seguito alla notifica del decreto di giudizio immediato, la problematica affrontata e risolta nel senso sopra indicato attiene all'ammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio nell'ambito del giudizio abbreviato non preceduto da udienza preliminare;
ciò comporta che le conclusioni alle quali sono pervenute le sezioni unite si prestano perfettamente ad essere applicate alla fattispecie oggetto del presente ricorso, laddove gli imputati sono stati tratti a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal p.m. Difatti anche in tale ipotesi gli imputati, prima del momento in cui hanno sollevato l'eccezione, non sono stati posti in condizione di sindacare la competenza dell'organo giudicante individuato dal p.m. e la contestuale richiesta dagli stessi avanzata di accesso al rito abbreviato non può comportare la rinuncia di tale facoltà: ciò in quanto la questione della competenza per territorio del giudice adito rappresenta la concreta applicazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, in forza del quale anche nel caso in cui si opti, in virtù di una legittima scelta difensiva, per il rito abbreviato, non si perde il diritto di essere giudicati dal proprio giudice naturale.
L'eccezione di incompetenza per territorio era, quindi, ammissibile e compatibile con la contestuale richiesta di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato e, pertanto, ha errato la Corte territoriale nel ritenere che la stessa fosse prelusa in seguito alla richiesta di rito alternativo. E la stessa risulta altresì fondata, in quanto, come già ritenuto da questa Corte con decisione che il Collegio di condividere (sez. 2 n. 42423 del 22/10/2009, Rv. 244854), ai fini della determinazione della competenza territoriale per il delitto di ricettazione, qualora, come nel caso di specie, non possa determinarsi il luogo in cui è stato commesso il reato, che deve essere individuato in quello in cui il bene sia stato ricevuto, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., fermo restando, però, che non può farsi ricorso a quella prevista nel comma 1 della disposizione menzionata per individuare nel luogo in cui l'agente è stato sorpreso nel possesso del bene medesimo quello in cui è avvenuta parte dell'azione criminosa. Nel caso di specie, appunto, non era noto il luogo di consumazione del reato, coincidente con quello nel quale gli imputato entrarono in possesso del telefono risultato di provenienza delittuosa e pertanto, non potendo individuarsi neppure il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o omissione, occorreva rifarsi ai criteri suppletivi fissati dall'art. 9 c.p.p., comma 2 e, quindi, nel caso di specie al luogo di residenza degli imputati, risultato essere per entrambi gli imputati PA (Rm), che fa parte del circondario del tribunale di Tivoli.
Il secondo motivo di doglianza proposto resta assorbito dal pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
4. La sentenza impugnata e quella del Tribunale di Trento del 1/10/2010 devono essere, pertanto, annullate senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli perché proceda nei confronti degli attuali ricorrenti IS NO e IS GR per il reato di cui agli artt. 110 e 648 c.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Trento del 1/10/2010 e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Tivoli.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2013