Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
L'omessa formulazione dell'avviso all'imputato, nel giudizio direttissimo, della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma primo lett. c), cod. proc. pen., che è sanata ove non eccepita, dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2010, n. 28153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28153 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 16/06/2010
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2481
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 2207/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EE EE EU nato il [...];
avverso la sentenza del 30/10/2009 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto.
FATTO
1. Con sentenza del 30/10/2009, la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza pronunciata in data 30/04/2009, all'esito del giudizio direttissimo, dal Tribunale della medesima città, con la quale EE HE EU era stato ritenuto responsabile dei delitti di rapina impropria e lesioni e condannato alla pena di anni tre, mesi due di reclusione ed Euro 800,00 di multa.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 451 c.p.p., comma 5 per avere il giudice omesso di avvisare l'imputato della facoltà di chiedere riti alternativi, con conseguente nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c);
2. VIOLAZIONE degli Artt. 628 e 582 c.p. per avere la Corte territoriale ritenuto che l'imputato avesse usato violenza laddove, invece, nulla risultava accertato sul punto in quanto della documentazione medica non vi era traccia in atti ne' alcunché poteva desumersi dalle stesse testimonianze.
Di conseguenza, la Corte avrebbe dovuto qualificare il fatto come furto in appartamento.
DIRITTO
3. VIOLAZIONE DELL'Art. 451 c.p.p., comma 5 (motivo sub 1): la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 2004, nel dichiarare non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità dell'art. 456 c.p.p., nella parte in cui non prevede la nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato nel caso di mancanza, insufficienza o inesattezza dell'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena, ha ribadito che la richiesta di riti alternativi costituisce una modalità di esercizio del diritto di difesa (sentenze n. 497 del 1995, n. 76, n. 101 e n. 214 del 1993, n. 265 del 1994, n. 70 del 1996, tutte nel senso che sarebbe lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali per un errore a lui non imputabile;
da ultimo, nella sentenza n. 120 del 2002, proprio in relazione al termine per presentare richiesta di giudizio abbreviato dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, la Corte ha puntualizzato che il diritto di difesa va qui inteso come possibilità di ricorrere anche all'assistenza tecnica del difensore, stabilendo che il termine deve decorrere dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato), ha precisato che l'effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce una delle più incisive forme di "intervento" dell'imputato, cioè di partecipazione "attiva" alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall'art. 24 Cost., comma 2, integra la nullità di ordine generale sanzionata dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). La suddetta omissione, quindi, determina una nullità a regime intermedio che viene sanata, ex combinato disposto dell'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2 ove non venga eccepita, dalla parte che vi assiste, "immediatamente dopo" il suo compimento. Va, pertanto, ribadito, il seguente principio di diritto:
"l'inosservanza della norma dell'art. 451 c.p.p., comma 5, secondo cui l'imputato contro il quale si procede con giudizio direttissimo deve essere avvertito della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, risolvendosi in una illegittima menomazione del diritto sancito dall'art. 24 Cost., integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), che è peraltro sanata, ex combinato disposto dell'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, ove non venga eccepita, dalla parte che vi assiste, "immediatamente dopo" il suo compimento": cfr. sul punto Cass. 11287/2007 Rv. 236218. Nel caso di specie, poiché ne' l'imputato (presente), ne' il difensore hanno eccepito alcunché, ne consegue che la nullità deve ritenersi sanata.
4. VIOLAZIONE DEGLI Artt. 628 e 582 c.p. (motivo sub 2): la Corte ha disatteso la censura rilevando che la "violenza usata dall'imputato contro la parte lesa che fu dal medesimo spintonata e poi contro lo IA colpito con una testata, integra gli elementi costituitivi della rapina impropria così come contestato ... che lo IA abbia, a causa della aggressione posta in essere dall'imputato riportato le lesioni di cui alla rubrica, appare provato, sia dalle affermazioni dello IA sia dalla documentazione medica in atti".
La censura è, quindi, manifestante infondata proprio in fatto.
5. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010