TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/12/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.559/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 09/12/2025
PROMOSSO DA
Parte_1 (P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1
avv. CAMAIONI Giuseppe Via G.Galilei 9 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
Conclusioni: come da verbale in data 09/12/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 25/08/2025, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1 conveniva in giudizio l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in CP_1 rito, in via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 30820250000244535000 notificato il 28.7.2025, per violazione dell'art. 24 comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, per nullità della notifica, e comunque per omessa e/o insufficiente motivazione, nonché per omessa e/o assoluta genericità nella deduzione e nell'allegazione di fatti e di prove relativi alle contestazioni mosse, così come nella quantificazione delle somme dovute titolo di contributi;
b) nel merito, in via principale, dichiarare illegittima e non dovuta la pretesa contributiva e sanzionatoria di cui all'avviso di addebito impugnato e quindi del verbale unico di accertamento, in quanto infondata in fatto ed in diritto con conseguente annullamento del dell'avviso di addebito e del verbale impugnato accertamento e di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti, collegati e connessi;
c) nel merito, in via subordinata, dichiarare parzialmente non dovuta la contribuzione richiesta con l'avviso di addebito impugnato e quindi con il verbale di accertamento sopra richiamato, per le motivazioni espresse in ricorso. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali”. Si costituiva in giudizio l' facendo presente che, in sede di autotutela, era stato CP_1 annullato l'avviso di addebito oggetto di causa con conseguente sgravio dell'importo ingiunto e chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. All'odierna udienza, di prima comparizione, parte opponente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell CP_1 al pagamento delle spese di lite. In esito a ciò il Giudice emette Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
*** Come risulta dai documenti versati in atti, l ha provveduto ad annullare CP_1
l'avviso di addebito n.30820250000244535000, con conseguente sgravio dell'importo ingiunto. Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia non vi è prova dell'avvenuta comunicazione del provvedimento a CP_1 parte opponente, che si è vista costretta, suo malgrado, a depositare il ricorso nei termini di legge. Le spese di lite, quindi, seguono la soccombenza e sono liquidate come al dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere.
2 Condanna l alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite CP_1 liquidate in complessivi euro 800,00 oltre 15% forfetario, CPA e IVA come per legge. Così deciso in Ascoli Piceno in data 09/12/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
3
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 09/12/2025
PROMOSSO DA
Parte_1 (P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1
avv. CAMAIONI Giuseppe Via G.Galilei 9 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
Conclusioni: come da verbale in data 09/12/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 25/08/2025, notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1 conveniva in giudizio l per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in CP_1 rito, in via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 30820250000244535000 notificato il 28.7.2025, per violazione dell'art. 24 comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, per nullità della notifica, e comunque per omessa e/o insufficiente motivazione, nonché per omessa e/o assoluta genericità nella deduzione e nell'allegazione di fatti e di prove relativi alle contestazioni mosse, così come nella quantificazione delle somme dovute titolo di contributi;
b) nel merito, in via principale, dichiarare illegittima e non dovuta la pretesa contributiva e sanzionatoria di cui all'avviso di addebito impugnato e quindi del verbale unico di accertamento, in quanto infondata in fatto ed in diritto con conseguente annullamento del dell'avviso di addebito e del verbale impugnato accertamento e di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti, collegati e connessi;
c) nel merito, in via subordinata, dichiarare parzialmente non dovuta la contribuzione richiesta con l'avviso di addebito impugnato e quindi con il verbale di accertamento sopra richiamato, per le motivazioni espresse in ricorso. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali”. Si costituiva in giudizio l' facendo presente che, in sede di autotutela, era stato CP_1 annullato l'avviso di addebito oggetto di causa con conseguente sgravio dell'importo ingiunto e chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. All'odierna udienza, di prima comparizione, parte opponente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell CP_1 al pagamento delle spese di lite. In esito a ciò il Giudice emette Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
*** Come risulta dai documenti versati in atti, l ha provveduto ad annullare CP_1
l'avviso di addebito n.30820250000244535000, con conseguente sgravio dell'importo ingiunto. Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia non vi è prova dell'avvenuta comunicazione del provvedimento a CP_1 parte opponente, che si è vista costretta, suo malgrado, a depositare il ricorso nei termini di legge. Le spese di lite, quindi, seguono la soccombenza e sono liquidate come al dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere.
2 Condanna l alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite CP_1 liquidate in complessivi euro 800,00 oltre 15% forfetario, CPA e IVA come per legge. Così deciso in Ascoli Piceno in data 09/12/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
3