Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/01/2003, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
сс IN NONE DEL POPOLO ITALIANO0 0 2 0 0 / 0 3 REPUBBLICA LT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento somma SEZIONE TERZA CIVILE da parte della P.A. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 23224/99 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 625 Rel. Consigliere Dott. Fabio MAZZA Rep. 107 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 15/10/02Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: 71 LIKE 1500 CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI CREMONA SCARL, in CANCELLERIA persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Ing. Girolamo Balestrieri, con sede in Cremona, A1D1642 elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIANA 54, A101643 presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CONFORTINI, che lo difende, giusta procura speciale per Notar Paolo N . Salvelli di Cremona del 19/11/99 rep. n. 58971; ricorrente
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, 2002 MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA 1929 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona dei rispettivi 1 Ministri pro tempore, elettiv amente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li difende controricorrentiope legis;
avverso la sentenza n. 3040/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione I Civile, emessa il 30/09/98 e depositata il 19/10/98 (R.G. 419/96+871/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Maurizio BENINCASA (per delega Avv. Massimo Confortini); udito l'Avvocato Gianni DE MELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'estinzione del giudizio. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 12-13.1.1992, il Consorzio agrario Provinciale di Cremona conveniva davanti al Tribunale di Roma Ministeri dell'Agricoltura e Foreste e del Tesoro al fine di ot- tenerne la condanna al pagamento della somma (quantifi- cata al 31.12.1991) di £. 7.923.059.450, che assumeva essere dovuta dalle Amministrazioni convenute a titolo di spese per le gestioni dell'ammasso di cereali effet- tuate negli anni dal 1947 al 1962. Sulla suddetta somma 2 chiedeva gli ulteriori interessi convenzionali pari al T.U.S. maggiorato del 4,40%, con capitalizzazione seme- strale. Con sentenza n. 2031/95 il Tribunale accoglieva in parte la domanda attorea condannando il solo ministero dell'Agricoltura a corrispondere la somma di £.
1.328.008.819 oltre gli interessi richiesti dal 31.1.1982 al saldo. Avverso tale decisione proponeva appello il Consor- zio, lamentando la mancata liquidazione capitalizzazio- ne semestrale degli interessi. Anche le amministrazioni proponevano appello chiedendo il rigetto delle domande avanzate dal Consorzio. Con sentenza n. 3040/98 la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dall'Amministrazione, rigettava la domanda attorea. Il Consorzio Agrario di Cremona ha proposto ricorso per Cassazione con nove motivi. Resistono con controricorso il Ministero delle Po- litiche agricole e forestali (nuova denominazione del ministero per le Politiche Agricole ai sensi del D.P.R 13.9.1999, in G.U. 24.9.99 n. 225) e il Ministero del Tesoro, che hanno chiesto il rigetto del ricorso ed hanno prodotto memoria. Motivi della decisione 3 La legge 28.10.1999 n. 410 recante "Nuovo ordina- mento dei consorzi agrari", all'art. 8 ha disposto che: "I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso ob- спит е налоfor couts a well' intieme all stato e di eu di stem e ngi bligatorio e di commercializzazione dei prodotti agri- 1 Appari coli nazionali, svolte dai consorzi agraris sono titola- ri alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, non- ché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di stato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". Il successivo comma 3 prevede inoltre che “I giudi- zi pendenti alla data di entrata in vigore della pre- sente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei ti- toli di stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudi- ziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti”. La legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) all'art. 130 ha integrato il citato art. 8 stabilendo che 4 "b) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Gli interessi di cui al presente comma sono cal- colati fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capi- talizzazione annuale;
per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali>>. Risulta altresì che, in applicazione delle citate disposizioni anche al Consorzio ricorrente sono stati corrisposti titoli di debito pubblico nella misura e della secondo le modalità di cui al citato art. 130 legge n. 388/2000 e il pagamento del saldo è stato ef- fettuato con il D.M.
1.3.2001 pubblicato nella G.U. 13 marzo 2001 n. 60 (serie generale). Pertanto il processo deve essere dichiarato estinto con compensazione totale delle spese di lite del giudi- zio di Cassazione. РОМ La Corte Pronunciando sul ricorso dichiarava estinto il giu- dizio a norma dell'art. 8 della legge 28.10.1999 n. 410 e compensa interamente tra le parte le spese del giudi- zio di Cassazione. Così deciso in Roma, addì 15.10.2002 Il Presidente Il Cons. est. Gaans Fiduciaвзабыло Palatuak 5 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alello