Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
La determinazione del termine di prescrizione del reato va effettuata secondo il calendario comune con decorrenza dal giorno successivo al verificarsi del fatto e senza tenere conto dei giorni effettivi di cui è composto l'anno o il mese.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2010, n. 21947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21947 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea Presidente del 06/05/2010
Dott. OLDI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere N. 739
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria rel. Consigliere N. 34733/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FI CO, N. IL 07/02/1967;
avverso la sentenza n. 1006/2009 TRIBUNALE di BERGAMO, del 29/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Izzo: inammissibilità. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione GL FR avverso la sentenza in data 29 aprile 2009 con la quale il Tribunale di Bergamo gli ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni due di reclusione, in ordine alle imputazioni di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale relativamente al fallimento della Mabe srl dichiarato il 12 aprile 2002 (capo A), dichiarazione dei redditi infedele per l'anno 2000 (capo B), omessa dichiarazione IRPEG per l'anno 2001 (capo C).
Deduce:
1) la violazione dell'art. 129 c.p.p., in relazione al capo B). Non si sarebbe tenuto conto che il reato, consumato il 29 ottobre 2001, si era prescritto il 29 aprile 2009.
2) la stessa violazione con riferimento al capo C).
Il reato in questione doveva ritenersi consumato non prima del 31 luglio 2002, data in cui sarebbe venuto a scadere il termine per la presentazione del la dichiarazione, in base al disposto del D.P.R. n.322 del 1998, art. 2, comma 2. Ebbene, in tale data il fallimento era stato già dichiarato, e on conseguente assunzione degli adempimenti fiscali in capo al curatore (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 4). Il PG presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In data 13 aprile 2010 la difesa ha depositato una memoria di replica.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La determinazione del termine di prescrizione del reato va effettuata secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno successivo al verificarsi del fatto e senza tener conto dei giorni effettivi di cui e composto l'anno o il mese. La scadenza del termine stabilita a mesi si verifica, perciò, nel giorno corrispondente a quello in cui e iniziata la decorrenza secondo il calendario comune (Rv. 140313) alle ore ventiquattro (Rv. 211066; Massime precedenti Conformi: N. 312 del 1975 Rv. 129007, N. 8083 del 1982 Rv. 155126).
Nel caso di specie, posto che il termine prescrizionale sarebbe scaduto secondo la prospettazione dello stesso difensore, alle ore 24 del 29 aprile 2009 (salva la ulteriore dilazione dovuta ad eventuali cause di sospensione), non è chi non veda come alla data della pronuncia della sentenza impugnata il giudice non avrebbe potuto apprezzare la detta causa estintiva, inesistente.
Per quanto concerne il secondo motivo deve osservarsi che alla stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corte, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Rv. 236622).
Nella specie tale evidenza non è apprezzabile posto che la critica, rivolta dalla difesa al patteggiamento da essa stessa caldeggiato, si basa su un accertamento in punto di fatto che non solo non è stato mai prospettato o sollecitato in precedenza - così da non aver radicato uno specifico dovere di motivazione sul punto da parte del giudice del merito - ma, per di più risulta sottoposto del tutto inammissibilmente, per la prima volta, a questa Corte di legittimità. Infatti la disamina relativa alla individuazione del momento consumativo del reato sub C) e alla conseguente individuazione, in riferimento a tale data, del soggetto gravato dall'onere di presentazione della dichiarazione, costituisce materia devoluta al giudice del merito, il quale è quello che considera anche tutte le ulteriori implicazioni in punto di fatto sulla specifica posizione dell'imputato - che invero non è stato nemmeno chiamato a rispondere del reato in discussione in ragione di una carica formale - e sui suoi concreti rapporti con la condotta materiale in contestazione.
Alla inammissibilità consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedurali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in 1000,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di 1000,00 Euro.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010