Art. 2.
La presente legge entrera' in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 17 aprile 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
La presente legge entrera' in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 17 aprile 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.