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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21603 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: YS SE LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettetserrItte le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO e..1".: e- e{ c• 69-I CAN.. a-Lann- L I ì•-i GIC Penale Sent. Sez. 1 Num. 21603 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 20/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Milano in composizione monocratica in data 21/10/2024, con la quale KA LI UY era dichiarato responsabile di violenza contro incaricato di pubblico servizio ex art. 336 cod. pen., di otto violazioni del divieto di accesso a infrastrutture di trasporto ai sensi dell'art. 10, comma 2, d. I. 29 febbraio 2017, n. 14, convertito nella I. 18 aprile 2017 n. 48, come modificato dall'art. 21-ter d. I. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella I. 1 dicembre 2018, n. 132 e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale, ritenuta la continuazione e tenuto conto delle riduzioni per il rito abbreviato, era condannato alla pena di 9 mesi e giorni 15 di reclusione. In particolare, si era ritenuto che il suddetto avesse violato, in modo pressoché seriale, il divieto di accesso alle infrastrutture di trasporto della Stazione Centrale di Milano e delle aree limitrofe, imposto dal Questore di Milano per dodici mesi a partire dal 23 ottobre 2022; e ciò in diverse date tra dicembre 2022 e maggio 2023, venendo identificato in aree interdette. Si era, altresì, accertato che il 17 maggio 2023 l'imputato aveva usato violenza contro un incaricato di pubblico servizio, un addetto ATM, durante un tentativo di vendita illegale di titoli di viaggio usati. 1.1 La Corte territoriale, in sintonia col Giudice di primo grado, ritiene infondate le censure rivolte al provvedimento del Questore, congruamente motivato in relazione alla pericolosità del destinatario, attraverso il richiamo alle sue precedenti condotte e condanne, e, quindi, non passibili di disapplicazione, come, invece, invocato dalla difesa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, UY, deducendo violazione dell'art. 10, comma 2, d. I. 29 febbraio 2017, n. 14, convertito nella I. 18 aprile 2017 n. 48, come modificato dall'art. 21-ter d.
1.4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella I. 1 dicembre 2018, n. 132. Osserva la difesa che la Corte costituzionale con la sentenza n. 47 del 2024 ha imposto precisi limiti perché il divieto di accesso sia legittimamente disposto dal Questore, rilevando che non basta che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell'area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concreto 1 pericolo di commissione di reati e che la misura non sia meramente rivolta ad allontanare oziosi e vagabondi. Rileva che, nel caso in esame, i Giudici avrebbero dovuto disapplicare il divieto di accesso emanato dal Questore nei confronti di UY, basandosi lo stesso su meri precedenti penali per stupefacenti risalenti (condanne del 2004 e del 2015), lesivi, quindi, dì beni giuridici del tutto difformi da quelli che si mira a tutelare nella specie, e su condotte consistite nell'ottenere, ad opera di UY, dai pendolari i biglietti della metropolitana usati, ma ancora validi, al fine di rivenderli a prezzo competitivo, per far fronte alle primarie esigenze di vita, del tutto inoffensiva e non lesiva degli obiettivi di prevenzione e di sicurezza pubblica, che la fattispecie di cui al suddetto art. 10 mira a tutelare. Lamenta il difensore che la Corte d'appello di Milano, nel rigettare il motivo d'appello sulla illegittimità del decreto del Questore, non compie un effettivo vaglio dei presupposti ex lege del divieto di accesso alle infrastrutture, che non possono consistere nella mera esistenza di precedenti penali o di polizia. Insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte Olga Mignolo conclude, con requisitoria scritta, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, la Corte territoriale, con riguardo all'invocata disapplicazione del decreto del Questore sopra specificato, rileva che: - la normativa vigente consente al Questore di adottare misure preventive, come il divieto di accesso a determinate aree, per prevenire la commissione dei reati;
- il provvedimento del Questore emesso nel caso in esame è stato motivato dal concreto pericolo di commissione di reati da parte dell'imputato, richiamando le sue precedenti condotte e condanne, non essendo, pertanto, arbitraria la misura adottata, ma basata su elementi specifici e documentati;
- detto atto enuclea in modo compiuto le aree interdette e la durata del divieto (12 mesi), fornendo indicazioni precise e dettagliate, e risulta essere stato notificato all'imputato in modo regolare, garantendo la sua piena consapevolezza del contenuto e delle conseguenze del 2 provvedimento;
- pur tenendo conto dei principi statuiti dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 47 del 2024, il provvedimento è stato ritenuto conforme alla legge e proporzionato rispetto agli obiettivi di prevenzione e sicurezza pubblica. In relazione a quest'ultimo profilo la sentenza di appello si ricollega a quella di primo grado, che evidenzia come il provvedimento amministrativo, di cui già in primo grado si chiedeva la disapplicazione, fosse conforme ai principi sanciti (ancorché successivamente alla sua emissione) dalla Corte costituzionale nella summenzionata pronuncia, ponendo, invero, a proprio fondamento il pericolo di commissione di reati da parte del prevenuto, attraverso il richiamo alle precedenti condotte e condanne. In effetti, il decreto del Questore, allegato agli atti del fascicolo, premette che UY è gravato, oltre che dai due precedenti penali per stupefacenti menzionati dalla difesa nel ricorso, da precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, insolvenza fraudolenta, evasione e furto;
e che lo stesso è stato precedentemente allontanato dalle aree interdette per condotte, tenute rispettivamente in data 25 gennaio e 3 agosto 2022 nei pressi di due fermate della metropolitana, consistite nell'impedire la libera fruizione degli spazi interponendosi tra gli utenti al fine di ottenere offerte di denaro con atteggiamento molesto, fastidioso e insistente. Conclude col ritenere tali condotte e i precedenti, penali e di polizia, espressione di pervicace inclinazione a commettere reati che pongono in pericolo la salute pubblica e l'ordine pubblico e, quindi, in grado di giustificare il divieto imposto. Tali essendo le argomentazioni della sentenza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza che lo interpreta nonché coerenti con la declinazione del presupposto della sicurezza nell'accezione ristretta di cui alla pronuncia della Corte costituzionale n. 47 del 2024 ( in cui si afferma che «nel contesto della norma censurata il termine "sicurezza" può e deve essere inteso nel senso della garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose» e che «affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto, non basta che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell'area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concreto pericolo di commissione dei reati, sulla base di un giudizio prognostico, di tipo 3 probabilistico sulla futura condotta del soggetto che vi è sottoposto»), è evidente l'infondatezza delle doglianze difensive sopra riportate. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di UY al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 20 marzo 2026
lettetserrItte le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO e..1".: e- e{ c• 69-I CAN.. a-Lann- L I ì•-i GIC Penale Sent. Sez. 1 Num. 21603 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 20/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Milano in composizione monocratica in data 21/10/2024, con la quale KA LI UY era dichiarato responsabile di violenza contro incaricato di pubblico servizio ex art. 336 cod. pen., di otto violazioni del divieto di accesso a infrastrutture di trasporto ai sensi dell'art. 10, comma 2, d. I. 29 febbraio 2017, n. 14, convertito nella I. 18 aprile 2017 n. 48, come modificato dall'art. 21-ter d. I. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella I. 1 dicembre 2018, n. 132 e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale, ritenuta la continuazione e tenuto conto delle riduzioni per il rito abbreviato, era condannato alla pena di 9 mesi e giorni 15 di reclusione. In particolare, si era ritenuto che il suddetto avesse violato, in modo pressoché seriale, il divieto di accesso alle infrastrutture di trasporto della Stazione Centrale di Milano e delle aree limitrofe, imposto dal Questore di Milano per dodici mesi a partire dal 23 ottobre 2022; e ciò in diverse date tra dicembre 2022 e maggio 2023, venendo identificato in aree interdette. Si era, altresì, accertato che il 17 maggio 2023 l'imputato aveva usato violenza contro un incaricato di pubblico servizio, un addetto ATM, durante un tentativo di vendita illegale di titoli di viaggio usati. 1.1 La Corte territoriale, in sintonia col Giudice di primo grado, ritiene infondate le censure rivolte al provvedimento del Questore, congruamente motivato in relazione alla pericolosità del destinatario, attraverso il richiamo alle sue precedenti condotte e condanne, e, quindi, non passibili di disapplicazione, come, invece, invocato dalla difesa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, UY, deducendo violazione dell'art. 10, comma 2, d. I. 29 febbraio 2017, n. 14, convertito nella I. 18 aprile 2017 n. 48, come modificato dall'art. 21-ter d.
1.4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella I. 1 dicembre 2018, n. 132. Osserva la difesa che la Corte costituzionale con la sentenza n. 47 del 2024 ha imposto precisi limiti perché il divieto di accesso sia legittimamente disposto dal Questore, rilevando che non basta che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell'area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concreto 1 pericolo di commissione di reati e che la misura non sia meramente rivolta ad allontanare oziosi e vagabondi. Rileva che, nel caso in esame, i Giudici avrebbero dovuto disapplicare il divieto di accesso emanato dal Questore nei confronti di UY, basandosi lo stesso su meri precedenti penali per stupefacenti risalenti (condanne del 2004 e del 2015), lesivi, quindi, dì beni giuridici del tutto difformi da quelli che si mira a tutelare nella specie, e su condotte consistite nell'ottenere, ad opera di UY, dai pendolari i biglietti della metropolitana usati, ma ancora validi, al fine di rivenderli a prezzo competitivo, per far fronte alle primarie esigenze di vita, del tutto inoffensiva e non lesiva degli obiettivi di prevenzione e di sicurezza pubblica, che la fattispecie di cui al suddetto art. 10 mira a tutelare. Lamenta il difensore che la Corte d'appello di Milano, nel rigettare il motivo d'appello sulla illegittimità del decreto del Questore, non compie un effettivo vaglio dei presupposti ex lege del divieto di accesso alle infrastrutture, che non possono consistere nella mera esistenza di precedenti penali o di polizia. Insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte Olga Mignolo conclude, con requisitoria scritta, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, la Corte territoriale, con riguardo all'invocata disapplicazione del decreto del Questore sopra specificato, rileva che: - la normativa vigente consente al Questore di adottare misure preventive, come il divieto di accesso a determinate aree, per prevenire la commissione dei reati;
- il provvedimento del Questore emesso nel caso in esame è stato motivato dal concreto pericolo di commissione di reati da parte dell'imputato, richiamando le sue precedenti condotte e condanne, non essendo, pertanto, arbitraria la misura adottata, ma basata su elementi specifici e documentati;
- detto atto enuclea in modo compiuto le aree interdette e la durata del divieto (12 mesi), fornendo indicazioni precise e dettagliate, e risulta essere stato notificato all'imputato in modo regolare, garantendo la sua piena consapevolezza del contenuto e delle conseguenze del 2 provvedimento;
- pur tenendo conto dei principi statuiti dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 47 del 2024, il provvedimento è stato ritenuto conforme alla legge e proporzionato rispetto agli obiettivi di prevenzione e sicurezza pubblica. In relazione a quest'ultimo profilo la sentenza di appello si ricollega a quella di primo grado, che evidenzia come il provvedimento amministrativo, di cui già in primo grado si chiedeva la disapplicazione, fosse conforme ai principi sanciti (ancorché successivamente alla sua emissione) dalla Corte costituzionale nella summenzionata pronuncia, ponendo, invero, a proprio fondamento il pericolo di commissione di reati da parte del prevenuto, attraverso il richiamo alle precedenti condotte e condanne. In effetti, il decreto del Questore, allegato agli atti del fascicolo, premette che UY è gravato, oltre che dai due precedenti penali per stupefacenti menzionati dalla difesa nel ricorso, da precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, insolvenza fraudolenta, evasione e furto;
e che lo stesso è stato precedentemente allontanato dalle aree interdette per condotte, tenute rispettivamente in data 25 gennaio e 3 agosto 2022 nei pressi di due fermate della metropolitana, consistite nell'impedire la libera fruizione degli spazi interponendosi tra gli utenti al fine di ottenere offerte di denaro con atteggiamento molesto, fastidioso e insistente. Conclude col ritenere tali condotte e i precedenti, penali e di polizia, espressione di pervicace inclinazione a commettere reati che pongono in pericolo la salute pubblica e l'ordine pubblico e, quindi, in grado di giustificare il divieto imposto. Tali essendo le argomentazioni della sentenza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza che lo interpreta nonché coerenti con la declinazione del presupposto della sicurezza nell'accezione ristretta di cui alla pronuncia della Corte costituzionale n. 47 del 2024 ( in cui si afferma che «nel contesto della norma censurata il termine "sicurezza" può e deve essere inteso nel senso della garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose» e che «affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto, non basta che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell'area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata ad un concreto pericolo di commissione dei reati, sulla base di un giudizio prognostico, di tipo 3 probabilistico sulla futura condotta del soggetto che vi è sottoposto»), è evidente l'infondatezza delle doglianze difensive sopra riportate. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di UY al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 20 marzo 2026