Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6765
CASS
Sentenza 10 maggio 2002

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Il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati.

Ai fini della scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria, è legittimo, e razionalmente giustificato, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 268 del 1994), il criterio, adottato in sede di accordo collettivo (nella specie, accordo FIAT AUTO del febbraio 1994), della maggiore anzianità anagrafica e contributiva, in quanto esso consente di formare una graduatoria rigida e di essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità per il datore di lavoro.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6765
Data del deposito : 10 maggio 2002

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