Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 2
Il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati.
Ai fini della scelta dei lavoratori da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria, è legittimo, e razionalmente giustificato, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 268 del 1994), il criterio, adottato in sede di accordo collettivo (nella specie, accordo FIAT AUTO del febbraio 1994), della maggiore anzianità anagrafica e contributiva, in quanto esso consente di formare una graduatoria rigida e di essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità per il datore di lavoro.
Commentari • 2
- 1. Criteri di sceltaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Eleonora Pini ed aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Il problema dei criteri di scelta tra lavoratori si pone nel caso di esuberanze riferibili non a singole e predeterminate posizioni lavorative, ma a un gruppo indifferenziato di lavoratori. In tali casi, è necessario individuare, tra i diversi lavoratori potenzialmente colpiti dall'esuberanza, quali collocare in mobilità o sospendere in CIG. Ciò inevitabilmente avviene attraverso criteri di selezione, che il legislatore non vuole lasciare alla libera discrezione del datore di lavoro (anche perché, se così fosse, l'esuberanza del personale si ridurrebbe a pretesto per l'eliminazione di lavoratori …
Leggi di più… - 2. Separazione dei coniugi: addebito per violazione degli obblighi verso i figliAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6765 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AN, elettivamente domiciliato in Roma, via Renato Fucini n. 238, presso l'avv. Guido Cutuli, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente agli avv. RE Leperino e Arcangelo Fele del Foro di Napoli;
- ricorrente -
contro
FI AU S.P.A., in persona del Dott. RA Cerchiara, procuratore speciale dell'amministratore delegato, Dott. Roberto Testore, in virtù di procura del 28 aprile 1998, rep. 83011, per NO RE MO di Torino, elettivamente domiciliato in Roma, via Roccaporena n. 34 presso l'avv. prof. Raffaele De Luca Tamajo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Nola del 16-24 settembre 1998, n. 1696 del 1998, RGAC 239 dell'anno 1997, cron. 239 del 1997;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 16-24 settembre 1998, il Tribunale di Nola accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla s.p.a. Fiat AU avverso la decisione del locale Pretore, dichiarando illegittima la sospensione dal lavoro in Cassa integrazione guadagni straordinaria di RA DD, limitatamente al periodo 18 gennaio - 28 giugno 1994 (ritenendo invece legittima la collocazione in CIGS per il restante periodo, fino alla cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento anticipato, avvenuta quattro mesi dopo il 31 ottobre 1994). Il Tribunale osservava che i due provvedimenti di sospensione in CIGS, pur essendo tra loro collegati storicamente alla complessa vicenda della crisi del settore automobilistico, nel quale opera la società, ed alle conseguenziali esigenze di ristrutturazione, erano sorretti da due successivi accordi sindacali che avevano preceduto i provvedimenti di concessione della cassa integrazione guadagni da parte del Ministero del Lavoro, in data 22 giugno 1993 e, rispettivamente, 20 febbraio 1994.
Occorreva, pertanto, procedere ad un esame separato dei due diversi provvedimenti, per controllarne la coerenza tra la causa integrabile individuata dalle parti sociali, che aveva giustificato il ricorso alla CIGS, e la sospensione dal lavoro del DD. Quanto al primo periodo, i giudici di appello osservavano che le risultanze istruttorie non consentivano di ritenere la congruità causale tra la scelta del predetto lavoratore e le esigenze evidenziate, poiché il carico di lavoro del reparto cui era addetto lo stesso DD non aveva subito diminuzione alcuna ed anzi i testi sentiti avevano riferito che di fatto l'attività cui era stato addetto era aumentata, poiché i controlli erano effettuati su quattro, anziché su tre, modelli. Il teste RI capo reparto aveva precisato che egli aveva dovuto distribuire tra altri lavoratori le mansioni prima affidate al DD. Al contrario, per l'altro periodo, la prova espletata aveva fornito un chiaro riscontro della congruità causale tra la seconda sospensione in CIGS del DD (dal 29 giugno al 31 ottobre 1994) e la causa integrabile della ristrutturazione.
Sottolinea, infatti, il Tribunale che la scelta di questo lavoratore era stata adottata proprio in forza di una precisa previsione dell'accordo sindacale del 20 febbraio 1994, che prevedeva la anzianità anagrafica e contributiva come unico criterio di scelta dei lavoratori da porre in CIGS senza rotazione.
Il Tribunale dichiarava espressamente di ritenere tale criterio di scelta meritevole di tutela, alla stregua dei principi desumibili dall'ordinamento, in quanto specifico ed obiettivo. Il Tribunale richiamava la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la scelta dei lavoratori da sospendere in CIGS soggiace solo all'osservanza dei limiti "interni" della coerenza con le finalità cui è preordinata la concessione della integrazione salariale e dei limiti "esterni" derivanti dai principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 codice civile, nonché dal divieto di atti discriminatori, salva la disciplina collettiva che, ove non contrastante con le norme imperative, può legittimamente regolare il predetto potere dell'imprenditore, anche prevedendo che la scelta (indipendentemente dal carico di famiglia) prioritariamente ricada su quei lavoratori che abbiano il requisito di età per l'ammissione al pensionamento anticipato.
Tale criterio non urta, secondo i giudici di appello, con i principi di solidarietà di cui i principi di correttezza e buona fede sono espressione: costituisce infatti una scelta tra le varie soluzioni possibili, tutte indubbiamente afflittive per i destinatari, incidendo su un fondamentale bene della vita del lavoratore, che tuttavia non contrasta con norme imperative e con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
Avverso tale decisione il DD ricorre per cassazione con un unico motivo.
Resiste la società Fiat AU con controricorso e ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto disporsi la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti contro la medesima decisione (art. 335 codice di procedura civile). Con l'unico motivo, il ricorrente principale denuncia omessa e insufficiente motivazione (art. 360 primo comma, n. 5 codice di procedura civile) per la mancata valutazione delle risultanze processuali ovvero delle deposizioni testimoniali rese nel primo grado del giudizio e riportate nella decisione pretorile. In particolare, per quanto riguarda la causa integrabile della ristrutturazione che ebbe a comportare la sospensione in CIGS del DD nel secondo periodo (giugno-ottobre 1994), il ricorrente rileva che la decisione del Tribunale è priva sul punto di qualsiasi motivazione, non spiegando per quale ragione i giudici avrebbero concluso per la legittimità della sua sospensione.
In particolare, i giudici di appello non avrebbero esaminato le deposizioni testimoniali raccolte dal primo giudice, che costituivano indubbiamente un punto decisivo della controversia. La decisione del Pretore aveva opportunamente sottolineato che mancava qualsiasi prova della sussistenza del nesso di causalità e coerenza della sospensione dal lavoro del ricorrente rispetto ad entrambe le cause integrabili, come individuate nei due successivi accordi del giugno 1993 e febbraio 1994 (crisi aziendale e ristrutturazione). La dichiarazione del teste RI non lasciava margini a dubbi di sorta in ordine alle necessità dell'opera del DD, il quale svolgeva "i lavori più impegnativi nell'ambito del capitale circolante".
La sospensione del ricorrente per il periodo indicato aveva concretato inadempimento datoriale delle obbligazioni dal regolamento contrattuale.
Il ricorso principale non è fondato.
In particolare, con riferimento al secondo periodo di sospensione (giugno-ottobre 1994), i giudici di appello hanno osservato che la prova espletata aveva fornito riscontro della congruità causale tra la successiva sospensione del lavoratore e la causa integrabile della ristrutturazione.
"La scelta del lavoratore - sottolineano i giudici di appello - è stata adottata in forza del criterio della maggiore anzianità anagrafica e contributiva previsto dall'accordo sindacale del 20 febbraio 1994".
Gli stessi giudici hanno concluso che "il criterio determinato dalle parti sociali risulta ancorato ad elementi obiettivi e garantisce un procedimento selettivo che, verificata la coerenza della sospensione con la causa integrabile, risponde ad esigenze generali e non contrasta con i principi solidaristici, di cui il richiamato principio di buona fede è espressione"..."che, poi, la soluzione si palesi meno appagante di altre possibili, costituisce oggetto di una valutazione estranea all'oggetto del sindacato giudiziale, attinente all'opportunità delle scelte demandate all'autonomia collettivà". Le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Nola paiono in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che la scelta dei lavoratori da sospendere, espressione di un potere unilaterale dell'imprenditore, soggiace soltanto all'osservanza dei limiti interni di coerenza con la finalità cui è preordinata la concessione dell'integrazione e di limiti esterni, derivanti dai principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 codice civile, nonché dal divieto di atti discriminatori, salva,
peraltro, la disciplina collettiva.
Come riconosciuto del resto dalla Corte Costituzionale, proprio il criterio della prossimità al trattamento pensionistico, con fruizione della cosiddetta "mobilità lunga" è stato ritenuto come esemplificazione di criterio razionalmente giustificato, ai fini dei licenziamenti collettivi (Corte Costituzionale, sentenza n. 268 del 1994). Si legge, infatti, in tale decisione che: "per esempio, la svalutazione del privilegio tradizionale dell'anzianità di servizio, nei confronti dei lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione per fruire di un trattamento di quiescenza, può essere giustificata in una situazione del mercato tale da escludere per i lavoratori più giovani la possibilità di trovare a breve termine un altro posto di lavoro...". Il criterio prescelto dalle parti sociali, con riferimento all'accordo FI AU del febbraio 1994, alla luce di tali principi, è stato ritenuto del tutto razionale ed oggettivo dai giudici di appello.
E tale valutazione non può essere sindacata in questa sede di legittimità, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici. La sentenza impugnata, nel ritenere legittimo il criterio adottato del prepensionamento, non è pertanto incorsa nel vizio lamentato di violazione della legge n. 223 del 1991. Più volte questa Corte, con riferimento ai licenziamenti collettivi e alle procedure di mobilità, ha sottolineato che il criterio della maggior vicinanza al pensionamento consente di formare una graduatoria rigida e quindi di essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità per il datore di lavoro (Cass. 2 marzo 1999 n. 1760, 9 settembre 2000 n. 11875; v. però, per ulteriori precisazioni e riferimenti, Cass. n. 4140 del 22 marzo 2001 e 25 luglio 2001 n. 10171). Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la società FI AU denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 6 e 7 della legge n. 223 del 1991 e dell'art. 8, commi 5 e 6, della legge n. 236 del 1993, nonché della successiva legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria (legge n. 451 del 1994), relativamente alla propedeuticità della cigs rispetto al prepensionamento ed alla legittimità del comportamento dell'azienda che faccia precedere l'espulsione dei lavoratori da un periodo di cigs (art. 360 n. 3 codice di procedura civile). Secondo la società, l'errore del Tribunale consiste nel non aver considerato che "la vicenda sospensiva, culminata poi nel prepensionamento, costituisce... un 'continuum' che gradualmente allontana il lavoratore dall'azienda col sostegno degli ammortizzatori sociali offerti dalla legge" e che "il criterio di selezione dei lavoratori era, quindi, 'ab initio' il criterio della maggiore anzianità e l'applicazione dello stesso porta a ritenere legittima anche la prima sospensione (dal 18 gennaio al 28 giugno 1994)".
In altre parole, la situazione di crisi grave e complessa in cui versava la società Fiat AU che aveva evidenziato notevoli esuberi di personale era stata gestita dalle parti sociali con una manovra di tipo progressivo, attraverso la quale si era cercato di evitare, per quanto possibile, la riduzione definitiva del personale con l'utilizzo preventivo degli ammortizzatori messi a disposizione dal legislatore.
Si era preferito procedere per gradi, prevedendo innanzi tutto una cigs con sospensioni settimanali o plurisettimanali, secondo l'accordo del 22 giugno 1993, poi una cigs continuativa e senza rotazione e quindi la mobilità e/o l'accesso diretto al trattamento previdenziale di prepensionamento (accordo 20 febbraio 1994). Il criterio guida nella individuazione dei lavoratori da sospendere era stato, sin dall'inizio, quello della maggiore anzianità anagrafica e contributiva, al fine di compensare, in qualche modo, la perdita del lavoro con l'incentivo al pensionamento previsto dalla legge n. 223 del 1991, all'art. 7 commi 6 e 7, o con l'ammissione al beneficio del prepensionamento, ove richiesto.
La ricorrente incidentale richiama la legislazione relativa al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria segnalando le modifiche del quadro normativo succedutesi nel tempo. Osserva sul punto il Collegio:
Attraverso la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, la ricorrente incidentale in realtà sottopone a questa Corte la non rispondenza della ricostruzione dei fatti al proprio convincimento, che non può essere fatta valere neppure nell'ambito dei vizi afferenti alla motivazione.
Del resto, costituisce giurisprudenza consolidata che il giudice del merito è libero di attingere li proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure implicito, a quelli utilizzati (Cass. 23 luglio 1994 n. 6868, 10 maggio 2000 n. 6023, 7 novembre 2000 n. 14472, 23 aprile 2001 n. 5964). Orbene, i giudici di appello - con una interpretazione degli accordi insindacabile in questa sede - hanno ritenuto che nel caso di specie si verificarono in azienda due situazioni successive, ben distinte tra di loro e regolate da due distinti accordi.
Il Tribunale ha osservato preliminarmente che:
"Le esigenze sottese ai due distinti accordi vengono in evidenza mediante la interpretazione di essi, che non consente di considerare, ai fini che interessano questo giudizio, unitariamente la vicenda collettiva. Che la crisi abbia condotto alla ristrutturazione, che gli esiti della crisi fossero individuabili già nella successiva e definitiva riduzione del personale in esubero, che gli interventi succedutisi appartengano alla medesima vicenda può avere rilievo, sul piano storico, al fine della ricostruzione degli avvenimenti". Il criterio dell'anzianità anagrafica e contributiva, segnala ancora il Tribunale (pag. 8 della sentenza impugnata), venne del resto previsto solo nel secondo accordo del 20 febbraio 1994. In ordine a tale circostanza non sono state formulate specifiche censure da parte del ricorrente principale.
I giudici di appello hanno osservato che nel primo periodo, la cassa integrazione venne richiesta e concessa per brevi periodi, a seguito della crisi aziendale, tenendo conto della "congiuntura del settore automobilistico e dello strutturale decremento della domanda". La situazione di crisi, in questo primo periodo, era riferita all'andamento di mercato sui singoli modelli e prevedeva un sistema di verifiche bimestrali.
Solo con l'accordo del 1994, fu presa in esame la necessità di fronteggiare la crisi con interventi più radicali, volti alla ristrutturazione del settore. Le parti concordarono nuove misure, rispetto a quelle già individuate nel precedente accordo, costituite questa volta dal ricorso in cigs in via continuativa ed alla mobilità.
Solo con l'accordo del 20 febbraio 1994 venne concordata la richiesta di ammissione della società alla cigs per ristrutturazione prevedendosi, in funzione della ristrutturazione, la modifica delle sospensioni da settimanali o plurisettimanali a continuative. Ebbene, con riferimento al primo periodo, i giudici di appello hanno ricordato che le esigenze del reparto cui era addetto il DD non erano affatto diminuite, ma erano aumentate "a causa del fatto che i controlli erano effettuati su quattro modelli in luogo dei precedenti tre". Il teste RI, secondo la deposizione richiamata dal Tribunale, aveva precisato che la sospensione del DD aveva creato notevoli problemi organizzativi, avendo egli dovuto distribuire ad altri il lavoro prima a lui affidato. Lo stesso teste aveva precisato che il DD svolgeva i lavori più impegnativi.
In base ad una valutazione di questo materiale probatorio, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, i giudici di appello hanno concluso che la sospensione del DD, per il periodo gennaio-febbraio 1994 doveva considerarsi illegittima, perché disposta "debordando dai limiti, pattuiti dalle parti sociali, entro i quali il potere datoriale di sospendere poteva legittimamente essere esercitata".
Conclusivamente i due ricorsi devono essere rigettati. In considerazione dell'esito della lite, appare opportuno disporre la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002