Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2003, n. 7693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7693 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
: C 683751 68375 SI DEL D.P.R. 26/4/1986 DA REGISTRAZIONEMATERIA J. 131 TAS, ALL. B - N. 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTAS LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZI TRIBUT07693 0 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.r Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G. N. 6174/00 Dott. Mario CICALA Consigliere Cron.16964 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Dott. Raffaele BOTTA Cons. Rel. Ud. 26/11/02 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Excelsior Cinema e Spettacoli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore dott. Giorgio Altamura, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare 61, presso l'avv. Quirino D'Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Masci del Foro di Pescara giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Por-toghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Sta- to, che lo rappresenta e difende per legge;
CORTE SUPRIMA DI C SSAZ CAMPIONE CIVILE 4306 68345
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regio- nale di L'Aquila, Sez. 1, n. 199/01/98 del 15 dicembre 1998, depositata il 26 gennaio 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2002 dal Relatore Cons. Raf- faele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 13 febbraio 1996 la società Excelsior Cinema e Spettacoli a r.l. impugnava davanti alla Com- missione Tributaria Provinciale di Pescara il provvedi- mento n. 8/1995, emanato il 24 ottobre 1995 e notifi- cato al contribuente il 15 dicembre 1995, con il quale 1'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Pesca- ra, Servizio Esenzioni utili reinvestiti, rilevato che il contribuente non aveva prodotto né l'attestazione ہے del Ministero del Turismo e Spettacolo di cui all'art. 7, L. n. 163/1985 né il certificato UTE di cui all'art. 4 D.M. 4 giugno 1985, e ritenuto l'eccedenza del reddi- to agevolato rispetto al reddito imponibile, rigettava la richiesta presentata dal contribuente medesimo per 2 l'esenzione dalle imposte IRPEG ed ILOR sugli utili reinvestiti ai sensi della L. n. 163/1985. Con il ri- corso il contribuente produceva copia dell'attestazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, ma si ri- servava di produrre il certificato UTE, dichiarando che l'Ufficio non aveva ancora rilasciato la richiesta do- cumentazione. La Commissione adita, con sentenza n. 305/04/97 del 31 maggio 1997, depositata il 14 giugno 1997, rigettava il ricorso, ponendo tra l'altro in rilievo che la mancata produzione del certificato UTE era attribuibile solo all'inerzia del contribuente, che aveva chiesto il ri- lascio di tale documentazione, solo dopo aver ricevuto il provvedimento di diniego dell'agevolazione da parte dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette. La sentenza di primo grado era confermata dalla Commis- R sione Tributaria Regionale di Pescara, la quale, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello del contri- buente. Avverso tale sentenza, con atto notificato il 10 marzo 2000, la società Excelsior Cinema e Spettacoli a r.l. ricorso cassazioneper con unico motivo. Re- propone 1'Amministrazione finanziaria con controricorso siste notificato il 18 aprile 2000. La società ricorrente ha 3 prodotto memoria ex art. 378 c.p.c., depositata il 20 novembre 2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dei principi di cui all'art. 7, L. n. 163/1985 e agli artt. 4 e 5, D. M. 4 giugno 1985, nonché "violazione di norme di di- ritto" e omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.: la censura concerne la circostanza che la sentenza impu- gnata avrebbe erroneamente, ad avviso della società ri- corrente, escluso il diritto della stessa all'agevola- zione prevista dall'art. 7, L. n. 163/1985, «sulla base natura peren- dell'assunto, del tutto inesatto, della D.M. 4 giur toria del termine previsto dall'art. 4, 1985 per la presentazione del certificato dell'Ufficio tecnico Erariale competente per territorio attestante RB la data di inizio e di ultimazione dei lavori di cui alla citata legge». Il motivo è inammissibile, in quanto la censura non in- veste argomentazioni che costituiscono la ratio deci- dendi della sentenza impugnata (Cass. n. 3228/1971). Invero, la ratio decidendi della sentenza impugnata non è rappresentata dalla ritenuta perentorietà del termine 4 di 180 giorni entro il quale deve essere prodotto il certificato UTE: «l'eccezione della non perentorietà del termine di 180 giorni, sollevata dalla ricorrente», afferma in proposito la sentenza impugnata, non può essere presa in considerazione perché nella fattispecie non si tratta di ritardo nella presentazione della documentazione, bensì di omessa documentazione, in quanto la Società si è rivolta all'UTE per ottenere la certificazione solo in data 19 gennaio 1996, quando l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette aveva già adottato il provvedimento di diniego delle agevolazioni richieste». Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissi- bile. Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile condanna il ricor- rente alle spese del giudizio che liquida in € 600,00, di cui € 500,00 per onorari. Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Bruno Saccucci Dott. Raffaele Botta киной Вишо СТ DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 01 Roma 16 MAG. 2003. IL CA RE C1 5