Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di sostituzione di misure cautelari personali, il principio della domanda, che vieta l'applicazione di una forma di cautela più grave di quella richiesta, ha come riferimento la misura originariamente disposta, sicché non viola il principio in questione il provvedimento con cui il giudice applica una misura più grave di quella richiesta in sostituzione dal pubblico ministero ma comunque meno grave di quella precedentemente in corso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2015, n. 12202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12202 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 13/01/2015
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 38
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 49519/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EU, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 10/11/2014 della Sezione impugnazioni cautelari del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ZAZA Carlo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva confermata l'appellata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova del 22/10/2014, con la quale, a seguito di richiesta del pubblico ministero di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di AR EU, con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la prima misura veniva sostituita con quella dell'obbligo di dimora nel quartiere genovese di Cornigliano, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21 alle ore 7.
L'indagato ricorrente deduce violazione di legge nell'applicazione di una misura maggiormente afflittiva rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero;
tanto si porrebbe in contrasto con il principio di cui all'art. 291 c.p.p. per il quale le misure cautelari sono disposte unicamente a seguito di tale richiesta, valido anche laddove, come nel caso di specie, la sostituzione sia stata determinata dal superamento del termine custodiate di fase ai sensi dell'art. 307 c.p.pn.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che il richiamo del ricorrente alla disciplina dell'applicazione di misure cautelari non custodiali a seguito dell'inefficacia della custodia cautelare per il superamento del relativo termine di fase, di cui all'art. 307 c.p.p., è nel caso di specie inesatto. Dalla lettura del provvedimento impugnato, dell'ordinanza appellata e della stessa richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari precedentemente in atto nei confronti del AR, presentata dal pubblico ministero, risulta infatti che detta sostituzione veniva richiesta e disposta allorché il termine di cui sopra non era ancora decorso, e tenendo conto della prossimità della scadenza dello stesso solo quale elemento che, considerato unitamente al tempo trascorso dal fatto ed alla derubricazione dell'originaria ipotesi d'accusa di tentato omicidio in quella di lesioni personali aggravate, concorreva all'affievolimento delle esigenze cautelari;
rispondendo pertanto il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari a necessità di adeguamento della misura alle effettive ragioni di cautela, nei termini previsti dall'art. 299 c.p.p.. Così correttamente inquadrata la prospettiva normativa nella quale si colloca il caso in esame, la stessa non esclude sicuramente l'operatività del principio della domanda cautelare posto dall'art. 291 c.p.p., con il conseguente divieto di applicazione di una misura più grave di quella richiesta dal pubblico ministero;
ma, come espressamente affermato da questa Corte (Sez. 6^, n. 1352 del 30/03/1994, Ometto, Rv. 199139), la valenza del principio anche per i provvedimenti sostitutivi della misura, oltre che per quelli genetici della stessa, comporta che il divieto in esso implicato abbia come riferimento la misura originariamente disposta in accoglimento dell'altrettanto originaria richiesta del pubblico ministero, impedendo l'applicazione, in sostituzione di quest'ultima, di altra più grave. Non contrasta invece, con il principio summenzionato, il riconoscimento al giudice della possibilità di applicare una misura più grave di quella richiesta in sostituzione dal pubblico ministero, ma comunque meno grave della misura precedentemente in atto. La procedura innescata dalla richiesta di sostituzione della misura in adeguamento della mutata consistenza delle esigenze cautelari, anche laddove detta richiesta provenga dal pubblico ministero, costituisce vicenda modificativa inserita nel più ampio subprocedimento cautelare, le cui coordinate, in tema di limite di gravita delle misure applicabili, sono dettate dall'originaria richiesta del pubblico ministero;
e per effetto di ciò la posizione di quest'ultimo, in ordine alla misura proposta in sostituzione ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 3, individua il limite minimo dell'ambito delle misure sottoposto alla valutazione del giudice ai fini della sostituzione, ma assume per il resto efficacia parificabile a quella del parere dell'ufficio requirente sulla sostituzione richiesta da altra parte o proposta d'ufficio dal giudice, in quanto tale non vincolante ai fini dell'applicabilità di una misura più grave di quella indicata dal pubblico ministero (Sez. 6^, n. 8860 del 06/12/2002, dep. 2003, Piazzolla, Rv. 224221), purché inclusa nei limiti fissati dalla richiesta originaria. Coerentemente con tali principi, pertanto, il Tribunale escludeva la lamentata illegittimità, osservando che l'applicazione della misura disposta in sostituzione si risolveva comunque in un'attenuazione della misura sostituita;
e con analoga correttezza richiamava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che rilevava come l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora non fosse preclusa dalla richiesta del pubblico ministero, per essere quest'ultima vincolante solo in sede di modificazione in pejus della misura genetica, e non anche in una situazione, quale quella esaminata, in cui si poneva il diverso problema della graduazione della misura, da applicarsi in sostituzione, all'interno di un quadro comunque più favorevole per l'indagato rispetto al regime precedente.
Il ricorso deve pertanto deve essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2015