Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2026, n. 19061
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Sentenza 26 maggio 2026

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  • Accolto
    Nullità per omessa traduzione della sentenza

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, dichiarando la nullità della sentenza-documento di primo grado per omessa traduzione, in quanto la mancata conoscenza dei motivi su cui si fonda la sentenza pregiudica la possibilità di una ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di una efficace difesa. La Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per la traduzione della sentenza.

  • Rigettato
    Detenzione ai fini di spaccio e acquisto di gruppo

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello non si confronti con la doglianza difensiva e che la motivazione del giudice di primo grado sia manifestamente illogica, prima ancora che contraddittoria, in relazione alla mancata traduzione della sentenza. Tuttavia, la questione della detenzione ai fini di spaccio non è stata decisa nel merito, essendo il ricorso fondato sul primo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2026, n. 19061
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19061
    Data del deposito : 26 maggio 2026

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