Sentenza 14 aprile 2004
Massime • 1
In tema di reati militari, la facoltà di richiesta di procedimento, ai sensi dell'art. 260 cod. pen. mil., appartiene al comandante del corpo o ad altro ente superiore, rispondendo tale scelta a criteri di certezza e razionalità affinché sia sempre identificabile il soggetto titolare del potere di scelta ed apparendo giusto che sia il comandante del corpo a valutare l'opportunità o meno di perseguire condotte di limitato disvalore, contemplate nei reati individuati dal citato art. 260.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2004, n. 22699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22699 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/04/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 473
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 042614/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI LU N. IL 21/02/1975;
avverso SENTENZA del 09/06/2003 CORTE MIL. APP. SEZ. DIST. di VERONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. P.G. militare Dott. GENTILE Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Piergiorgio Vittorini.
OSSERVA
Con sentenza del 22.10.2002, il tribunale militare di Verona dichiarava il NI - maresciallo dei Carabinieri - colpevole di istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p. in relazione all'art. 120), condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione militare.
Su gravame dell'imputato, la Corte militare d'appello - colla sentenza oggi esaminata - riduceva la pena a due mesi di reclusione, sostituendola colla corrispondente sanzione pecuniaria, e confermava nel resto la decisione impugnata.
Riteneva la corte militare - ed è questa l'unica questione rilevante attualmente - che la richiesta di procedimento ex art. 260 c.p.m.p. (alla quale indubbiamente era subordinato il delitto in esame) fosse stata tempestivamente avanzata dal comandante di corpo, disattendendo la tesi difensiva secondo la quale, essendo stata portata a conoscenza dell'autorità militare (nella specie, comando di compagnia) la condotta incriminata prima che il comandante decidesse, la decorrenza del termine di un mese dovesse ricollegarsi a tale dato. Il potere di richiesta, invero, appartiene al solo comandante del corpo di appartenenza e, diversamente opinando, potrebbe giungersi alla aberrante conclusione che esso potesse venire vanificato da una ritardata comunicazione da parte delle autorità subordinate;
vero che si profilava anche l'opposto pericolo - ovvero una abnorme dilatazione del termine per richiedere il procedimento - ma questo apparteneva alla patologia dell'istituto e non poteva costituire regola interpretativa.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione, a mezzo del suo difensore, il NI, che denunciava violazione di legge. Posto che era indubbia la procedibilità a richiesta dell'ipotesi criminosa in addebito, e che il comandante del corpo l'avesse avanzata ben dopo che quello di compagnia era venuto a piena conoscenza dei fatti, doveva evidenziarsi che il c. 4 dell'art. 260 c.p.m.p. ricollega il giorno iniziale del termine per provvedervi alla cognizione dei fatti in capo all'autorità militare, non già specificamente al comandante del corpo;
autorità intesa in senso lato, come per altre ipotesi di reato militare, senza alcuna relazione con singole figure all'interno della gerarchia. Ciò rispondeva razionalmente all'esigenza di evitare indeterminati periodi di incertezza circa l'esercizio dell'azione penale;
ed invero, le normative regolamentari disponevano che ogni informativa dovesse raggiungere anche, ma non esclusivamente, il comandante del corpo, sempre per esigenze di celerità. Nulla, dunque, impediva che anche nel caso dell'art. 260 l'autorità militare titolare della facoltà di richiesta dovesse essere intesa latamente. Il ricorso è infondato.
La lettera dell'art. 260 è chiarissima, prescrivendo al c. 2 che reati quale quello in esame sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore - e basterebbe quest'ultima previsione a smentire la tesi difensiva che allarga indefinitamente e senza specificazione alcuna il concetto di autorità militare, cui fa riferimento il c. 4 che, pur non ripetendo le parole del c. 2, è stato sempre inteso dalla giurisprudenza come individuante il comandante del corpo di appartenenza (cfr. Cass. 11.6.1985, Olmo). E tale interpretazione risponde anzitutto alla già accennata esigenza di specifica individuazione della titolarità della richiesta, giacché, se si ragionasse come il ricorrente, tutti e nessuno ne sarebbero investiti, giungendosi a giustificare decisioni negative o positive di soggetti diversi da quello specificamente indicato dalla legge;
ma poi anche a criteri di razionalità, essendo giusto che il comandante del corpo valuti - conoscendo il soggetto interessato - l'opportunità di perseguire condotte di limitato disvalore. Tanto è vero che si è ritenuto spettasse al comandante del corpo di appartenenza decidere riguardo a militare aggregato presso altro corpo, trattandosi di un apprezzamento che investe, nel rispetto delle tradizioni e dello spirito del corpo, le circostanze del fatto e la personalità del colpevole (cfr. Cass. 28.10.1985, Barbagallo). Valgono, per il resto, le osservazioni contenute nella sentenza impugnata.
Nella fattispecie è pacifico che il comando della Regione Lombardia fosse stato portato a conoscenza del fatto il 17.2.2000 e che la richiesta di procedimento fosse datata 13.3.2000, nel rispetto del termine mensile previsto dall'art. 260 più volte citato. Deve dunque rigettarsi il ricorso, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2004