Sentenza 23 febbraio 1998
Massime • 1
L'eventuale pendenza del procedimento di rimessione, previsto dagli artt. 45 e segg. cod. proc. pen., non è causa di alcuna delle incompatibilità elencate dagli artt. 34 e 35 stesso codice e 16, 17, 18 e 19 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (cd. ordinamento giudiziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/1998, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 23/02/1998
1. Dott. BRUNO ROSSI Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANTONIO MARCHESE " N. 1097
3. Dott. GIORGIO SANTACROCE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE " N. 36710/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR IA NI, nato in [...] il [...],
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari in data 3.9.1997. sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Rossi. Letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte Suprema di cassazione, Dott. V. Galgano, che chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi dedotti, il collegio osserva:
Con ordinanza del 3.9.1997 la Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 41, comma primo, c.p.p., la dichiarazione di ricusazione di tutti i giudici componenti la locale corte d'assise spiegata il precedente 28 agosto da IC RA DA, perché non conforme al disposto dell'art. 38 comma terzo, dello stesso codice e, comunque, "estremamente generico", non contenendo neppure l'indicazione dei membri del collegio rifiutato, nonché manifestamente infondato, non rappresentando "alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 36, lett. G. c.p.p.". Con il proposto gravame il RA DA denuncia l'illegittimità della decisione per violazione del citato art. 36, comma primo, lett. g, in relazione all'art. 47 c.p.p., sull'assunto che avendo egli già formulato una richiesta di rimessione per "ostilità ambientale del distretto barese", si era determinata una delle situazioni d'incompatibilità dei giudici "stabilite dalle norme dell'ordinamento giudiziario".
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, seconda ipotesi, c.p.p..
La eventuale pendenza del procedimento previsto dagli artt. 45, segg. c.p.p. non è causa di alcuna delle incompatibilità elencate dagli artt. 34 e 35 dello stesso codice di rito e dagli artt. 16, 17, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario (R.D. 30.1.1941, n. 12), che attengono a ipotesi tutt'affatto diverse.
Lo dimostra, in modo inequivocabile, lo stesso tenore dell'art. 47, richiamato dal ricorrente, il quale stabilisce non solo che la richiesta di rimessione non sospende il processo, ma, dopo l'intervento della corte Costituzionale (sent. N. 353 del 22.10.1996), preoccupata di possibili abusi processuali dell'istituto e dei conseguenti danni all'amministrazione della giustizia, anche se il giudice può persino emettere la sentenza, ancorché non sia ancora intervenuto il provvedimento che dichiara inammissibile la richiesta in questione, sancendo perciò stesso l'assenza di qualsivoglia ostacolo al pieno esercizio della funzione giurisdizionale.
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, a mente dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché di una sanzione pecuniaria che, attesa l'evidente pretestuosità del gravame, si determina in un milione di lire.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 606, 611, 616, c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di un milione di lire in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 1998