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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Edmondo Ruggiero Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1
IO RI, F. CE e R. IA
Resistente
Oggetto: opposizione avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.02.2024 la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 406 2023 000 13713 11 000, notificato dall' in data 16.01.2024, e CP_1 relativo al mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per un importo complessivo di € 6.656,53, in quanto iscritta alla gestione commercianti in relazione al periodo dal 03/2019 al 12/2022.
In particolare, la riferiva che nel periodo in contestazione aveva ricoperto la Pt_1 carica di amministratore e socio unico della società “Il Gusto Mediterraneo srls”
(operante nel settore della ristorazione con somministrazione), sino al mese di agosto 2022 allorquando la società diventava totalmente inattiva. A fronte di ciò, la ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione Commercianti, asserendo di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa all'interno dell'impresa commerciale. Pertanto, concludeva chiedendo di accertare l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione Commercianti con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Si costituiva in giudizio l' il quale, contestava nel merito quanto dedotto da CP_1 parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
L' art. 1 co. 203 l. 662/96 prevede, quali presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e per l'insorgenza del relativo obbligo contributivo, che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per
i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Pertanto, affinché scatti l'obbligo di iscrizione alla gestione Commercianti è necessario che il contribuente possegga congiuntamente i requisiti prescritti dal legislatore, il quale ha attribuito particolare rilevanza al concreto e personale esercizio dell'attività lavorativa assoggettata all'obbligo contributivo, prevedendo che essa sia svolta personalmente con carattere di abitualità e prevalenza (Trib.
Catania sent. n. 4458/2017).
Il caso di specie è connotato anche dalla circostanza che la ricorrente rivestiva, nel periodo in contestazione, la qualità di amministratrice e socia unica della “Il Gusto
Mediterraneo srls”.
In tema di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma ed esercizio di attività commerciale nell'ambito dell'impresa, la giurisprudenza di legittimità - a fronte del disposto di cui alla l. 662/96 art. 1 comma 208, come interpretato dalla norma di interpretazione autentica di cui al d.l. n. 78 /010 art. 12 - ha chiarito quanto segue: “Il criterio dell'attività prevalente", quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell' alla quale versare i contributi previdenziali nel caso CP_1 di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero
l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma
d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe reiscrizione in un'altra gestione assicurativa;
(…)Questo criterio dell'"attività prevalente" non opera invece - prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata - per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista
l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26” (Cass. S.U. n. 17076/2011).
In tale ultima fattispecie ricade l'ipotesi di socio di società responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore anche unico.
Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ove svolga, personalmente, in seno alla società, attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza essendo in possesso dei requisiti ex art .1 co. 203 l. 662/96. Tale obbligo non viene meno per il fatto che lo stesso ricopre contestualmente la qualifica di amministratore con conseguente e relativo obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui alla l.
335/95.
Non vi è infatti incompatibilità tra le due iscrizioni, neppure ai sensi della stessa l.
662/96 art. 1 co. 208.
Pertanto, al fine della risoluzione della presente controversia, occorrerà chiarire se la ricorrente abbia svolto nell'impresa unicamente l'attività di amministratrice, con conseguente e relativa iscrizione alla gestione separata ex l. 335/95, ovvero sia anche in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'iscrizione alla gestione commercianti ex art 1 co. 203 l. 662/96 avendo svolto all'interno dell'impresa attività lavorativa personale, prevalente e continuativa.
Questo è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “sul piano previdenziale (…) qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020,
n.3829). Tanto, con la precisazione che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di iscrizione alla gestione separata, nonché la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza grava sull' CP_2 assicuratore (cfr. sul punto C. d'Appello Venezia, sez. lav., sent. n. 567/2018).
Ebbene, l' non ha assolto a tale onere probatorio posto che non è sufficiente la CP_1 formale qualità di amministratore e socio unico per far automaticamente ritenere integrati i requisiti dell'iscrizione alla gestione commercianti, in assenza di prova in ordine alla concreta partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita è, invece, emerso che la ricorrente nel periodo ricompreso tra il 2019 e 2021, pur ricoprendo la carica di amministratrice e socio unico, non ha partecipato personalmente al lavoro aziendale in maniera abituale o prevalente. Difatti, i testi escussi hanno confermato che la non si occupava né dei rapporti con i fornitori né della gestione Pt_1 contabile della società (cfr. dich. . Peraltro, i testi confermavano che Testimone_1 la non ha mai svolto attività lavorativa presso la società “Il Gusto Pt_1
Mediterraneo srls” (cfr. dich. testi e ). Testimone_2 Testimone_3
Pertanto, alla luce dell'istruttoria svolta, non vi è prova che la ricorrente, quale socia e amministratrice unica della società a responsabilità limitata “Il Gusto
Mediterraneo srls”, abbia partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza ex art 1 co. 203 l. 662/96, con conseguente esclusione del correlativo obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Il ricorso deve, dunque, essere accolto in ragione dell'accertata insussistenza dei presupposti di iscrizione della ricorrente alla gestione Commercianti in relazione agli anni 2019-2021, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto. Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di € 6.656,53 a titolo di contributi gestione commercianti per gli anni 2019/2021 di cui all'avviso di addebito n. 406 2023 000 13713 11 000;
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€1.900,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione.
Taranto, 19.12.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Edmondo Ruggiero Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1
IO RI, F. CE e R. IA
Resistente
Oggetto: opposizione avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.02.2024 la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 406 2023 000 13713 11 000, notificato dall' in data 16.01.2024, e CP_1 relativo al mancato pagamento di contributi IVS e somme aggiuntive per un importo complessivo di € 6.656,53, in quanto iscritta alla gestione commercianti in relazione al periodo dal 03/2019 al 12/2022.
In particolare, la riferiva che nel periodo in contestazione aveva ricoperto la Pt_1 carica di amministratore e socio unico della società “Il Gusto Mediterraneo srls”
(operante nel settore della ristorazione con somministrazione), sino al mese di agosto 2022 allorquando la società diventava totalmente inattiva. A fronte di ciò, la ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione Commercianti, asserendo di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa all'interno dell'impresa commerciale. Pertanto, concludeva chiedendo di accertare l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione Commercianti con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Si costituiva in giudizio l' il quale, contestava nel merito quanto dedotto da CP_1 parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
L' art. 1 co. 203 l. 662/96 prevede, quali presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e per l'insorgenza del relativo obbligo contributivo, che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per
i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Pertanto, affinché scatti l'obbligo di iscrizione alla gestione Commercianti è necessario che il contribuente possegga congiuntamente i requisiti prescritti dal legislatore, il quale ha attribuito particolare rilevanza al concreto e personale esercizio dell'attività lavorativa assoggettata all'obbligo contributivo, prevedendo che essa sia svolta personalmente con carattere di abitualità e prevalenza (Trib.
Catania sent. n. 4458/2017).
Il caso di specie è connotato anche dalla circostanza che la ricorrente rivestiva, nel periodo in contestazione, la qualità di amministratrice e socia unica della “Il Gusto
Mediterraneo srls”.
In tema di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma ed esercizio di attività commerciale nell'ambito dell'impresa, la giurisprudenza di legittimità - a fronte del disposto di cui alla l. 662/96 art. 1 comma 208, come interpretato dalla norma di interpretazione autentica di cui al d.l. n. 78 /010 art. 12 - ha chiarito quanto segue: “Il criterio dell'attività prevalente", quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell' alla quale versare i contributi previdenziali nel caso CP_1 di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero
l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma
d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Per queste attività vale il criterio (semplificante) dell'attività prevalente per individuare l'unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe reiscrizione in un'altra gestione assicurativa;
(…)Questo criterio dell'"attività prevalente" non opera invece - prevede la norma di interpretazione autentica sopra citata - per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista
l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26” (Cass. S.U. n. 17076/2011).
In tale ultima fattispecie ricade l'ipotesi di socio di società responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore anche unico.
Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti ove svolga, personalmente, in seno alla società, attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza essendo in possesso dei requisiti ex art .1 co. 203 l. 662/96. Tale obbligo non viene meno per il fatto che lo stesso ricopre contestualmente la qualifica di amministratore con conseguente e relativo obbligo di iscrizione alla Gestione Separata di cui alla l.
335/95.
Non vi è infatti incompatibilità tra le due iscrizioni, neppure ai sensi della stessa l.
662/96 art. 1 co. 208.
Pertanto, al fine della risoluzione della presente controversia, occorrerà chiarire se la ricorrente abbia svolto nell'impresa unicamente l'attività di amministratrice, con conseguente e relativa iscrizione alla gestione separata ex l. 335/95, ovvero sia anche in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'iscrizione alla gestione commercianti ex art 1 co. 203 l. 662/96 avendo svolto all'interno dell'impresa attività lavorativa personale, prevalente e continuativa.
Questo è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “sul piano previdenziale (…) qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (Cassazione civile sez. lav., 14/02/2020,
n.3829). Tanto, con la precisazione che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di iscrizione alla gestione separata, nonché la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza grava sull' CP_2 assicuratore (cfr. sul punto C. d'Appello Venezia, sez. lav., sent. n. 567/2018).
Ebbene, l' non ha assolto a tale onere probatorio posto che non è sufficiente la CP_1 formale qualità di amministratore e socio unico per far automaticamente ritenere integrati i requisiti dell'iscrizione alla gestione commercianti, in assenza di prova in ordine alla concreta partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita è, invece, emerso che la ricorrente nel periodo ricompreso tra il 2019 e 2021, pur ricoprendo la carica di amministratrice e socio unico, non ha partecipato personalmente al lavoro aziendale in maniera abituale o prevalente. Difatti, i testi escussi hanno confermato che la non si occupava né dei rapporti con i fornitori né della gestione Pt_1 contabile della società (cfr. dich. . Peraltro, i testi confermavano che Testimone_1 la non ha mai svolto attività lavorativa presso la società “Il Gusto Pt_1
Mediterraneo srls” (cfr. dich. testi e ). Testimone_2 Testimone_3
Pertanto, alla luce dell'istruttoria svolta, non vi è prova che la ricorrente, quale socia e amministratrice unica della società a responsabilità limitata “Il Gusto
Mediterraneo srls”, abbia partecipato al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza ex art 1 co. 203 l. 662/96, con conseguente esclusione del correlativo obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Il ricorso deve, dunque, essere accolto in ragione dell'accertata insussistenza dei presupposti di iscrizione della ricorrente alla gestione Commercianti in relazione agli anni 2019-2021, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto. Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di € 6.656,53 a titolo di contributi gestione commercianti per gli anni 2019/2021 di cui all'avviso di addebito n. 406 2023 000 13713 11 000;
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€1.900,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione.
Taranto, 19.12.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli