CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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- 1. Sito indica PEC sbagliata, ma colpa del difensore (Cass. 44368/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2023
Ai fini della spedizione di una impugnazione l'individuazione degli indirizzi PEC operata con provvedimento del 9 novembre 2020 dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia è tassativa: inammissibile quindi la impugnazione a diverso indirizzo, pur se evincibili dalla pagina web dell'autorità giudiziaria. L'utilizzo delle PEC ufficialmente risultanti dall'allegato del provvedimento del 9 novembre 2020 costituisce l'unico ed inderogabile punto di riferimento per il difensore, che non si deve fidare delle indicazioni non ufficiali anche se contenute nelle pagina web dell'autorità giudiziaria. Corte di Cassazione sez. IV penale ud. 28 settembre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/07/2023, n. 32467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32467 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: YI AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 07/03/2023 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 07/03/2023, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata, nell'interesse di YI AN, avverso l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, nei confronti del predetto, in relazione ai delitti di cui agli artt. 291-quater e 291-ter d.P.R. . 43 del 1973 a lui ascritti. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il gravame perché pervenuto ad una casella di posta elettronica (PEC Tribunale.riesame) non abilitata alla ricezione di tale tpo di impugnazione (deposito.atti penali.5). Penale Sent. Sez. 3 Num. 32467 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 23/05/2023 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020, essendo l'indirizzo utilizzato dalla difesa espressamente stato indicato, nell'elenco degli indirizzi PEC del Tribunale di Napoli, come l'unico abilitato a ricevere tutti gli atti del riesame, ed era andato a buon fine (il difensore precisa che la decisione del Tribunale era stata erroneamente notificata, dalla Cancelleria, ad altro difensore omonimo). 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza di pericoli di fuga e di reiterazione di condotte analoghe. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inadeguatezza di misure gradate, e alla mancata indicazione degli elementi a favore dell'indagato. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, condividendo le valutazioni del Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, dovendosi condividere le valutazioni del Tribunale di Napoli in ordine alla erroneità dell'indirizzo utilizzato dalla difesa per la proposizione del riesame. 2. Occorre prendere le mosse dalle disposizioni transitorie dettate, in attesa della integrale entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), dal d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 199 del 2022. In particolare, l'art. 94 d.lgs. n. 150, modificato dal predetto d.l. 162, dispone che per le impugnazioni proposte (come nel caso di specie) entro il 30 giugno 2023, continuano ad applicarsi alcune disposizioni emergenziali anti-Covid dettate dagli artt. 23 e 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla I. n. 176 del 1990. Per ciò che attiene alle modalità di deposito dell'impugnazione, e alle conseguenze della sua inosservanza, deve peraltro aversi riguardo a quanto disposto dall'art. 87-bis del d.lgs. n. 150, introdotto dal citato d.l. n. 162 del 2022. Al comma 1 si prevede tra l'altro che - fino all'entrata a regime del nuovo processo telematico - il deposito dell'atto sia effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati con provvedimento della DGSIA, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con specifico riferimento alle impugnazioni, si prevede - come regola generale - che l'atto sia trasmesso tramite PEC dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento 2 2 impugnato, individuato ai sensi del comma 1: in deroga a tale disposizione, peraltro, il comma 6 dell'art. 87-bis dispone che nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali, o reali, l'atto di impugnazione sia trasmesso all'indirizzo di PEC del tribunale di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Infine, ai sensi del comma 7 del citato art. 89-bis, la richiesta di riesame è inammissibile, tra l'altro, quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di PEC non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento DGSIA di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello. 3. In tale cornice normativa, non può dubitarsi della correttezza della decisione del Tribunale di Napoli, dovendo evidentemente aversi riguardo all'individuazione degli indirizzi PEC operata con provvedimento del 09/11/2020 dal Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenuta nell'allegato al predetto provvedimento. In tale allegato, compare l'indirizzo depositoattipenaliS.tribunale.napoli.giustiziacert.it , richiamato nell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, e non anche l'indirizzo utilizzato dal difensore. Del resto, la corrispondenza di tale indirizzo al Tribunale del riesame di Napoli, e la necessità di fare esclusivamente uso dell'indirizzo medesimo, emergono con assoluta chiarezza dalla pagina dedicata a tale Ufficio di Napoli nel sito del Ministero della giustizia, in cui si specifica che Vindirizzo per le richieste di riesame presentate dai difensori è appunto depositoattipenali5.tribunale.napoli.giustiziacert.it . Deve solo aggiungersi, per completezza„ che - da un lato - il documento prodotto dalla difesa, a sostegno della correttezza dell'individuazione dell'indirizzo mail utilizzato per il deposito della richiesta di riesame è privo di data e di sottoscrizione, e non è quindi idoneo a confutare la ricostruzione qui operata. D'altro lato, il vademecum presente sul sito del Tribunale di Napoli, contenente gli adempimenti per gli avvocati e sottoscritto dal Presidente coordinatore del Riesame in data 19/02/2021, è altrettanto chiaro sulla necessità di fare uso del solo indirizzo già più volte trascritto, non essendo ammissibile l'impugnazione proposta con l'invio della pec all'indirizzo utilizzato dal difensore. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà dell'imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 3 3
P.Q.M.
, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigli estensore Il Presidente •
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 07/03/2023, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata, nell'interesse di YI AN, avverso l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, nei confronti del predetto, in relazione ai delitti di cui agli artt. 291-quater e 291-ter d.P.R. . 43 del 1973 a lui ascritti. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il gravame perché pervenuto ad una casella di posta elettronica (PEC Tribunale.riesame) non abilitata alla ricezione di tale tpo di impugnazione (deposito.atti penali.5). Penale Sent. Sez. 3 Num. 32467 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 23/05/2023 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020, essendo l'indirizzo utilizzato dalla difesa espressamente stato indicato, nell'elenco degli indirizzi PEC del Tribunale di Napoli, come l'unico abilitato a ricevere tutti gli atti del riesame, ed era andato a buon fine (il difensore precisa che la decisione del Tribunale era stata erroneamente notificata, dalla Cancelleria, ad altro difensore omonimo). 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza di pericoli di fuga e di reiterazione di condotte analoghe. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inadeguatezza di misure gradate, e alla mancata indicazione degli elementi a favore dell'indagato. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, condividendo le valutazioni del Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, dovendosi condividere le valutazioni del Tribunale di Napoli in ordine alla erroneità dell'indirizzo utilizzato dalla difesa per la proposizione del riesame. 2. Occorre prendere le mosse dalle disposizioni transitorie dettate, in attesa della integrale entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), dal d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 199 del 2022. In particolare, l'art. 94 d.lgs. n. 150, modificato dal predetto d.l. 162, dispone che per le impugnazioni proposte (come nel caso di specie) entro il 30 giugno 2023, continuano ad applicarsi alcune disposizioni emergenziali anti-Covid dettate dagli artt. 23 e 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla I. n. 176 del 1990. Per ciò che attiene alle modalità di deposito dell'impugnazione, e alle conseguenze della sua inosservanza, deve peraltro aversi riguardo a quanto disposto dall'art. 87-bis del d.lgs. n. 150, introdotto dal citato d.l. n. 162 del 2022. Al comma 1 si prevede tra l'altro che - fino all'entrata a regime del nuovo processo telematico - il deposito dell'atto sia effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati con provvedimento della DGSIA, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con specifico riferimento alle impugnazioni, si prevede - come regola generale - che l'atto sia trasmesso tramite PEC dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento 2 2 impugnato, individuato ai sensi del comma 1: in deroga a tale disposizione, peraltro, il comma 6 dell'art. 87-bis dispone che nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali, o reali, l'atto di impugnazione sia trasmesso all'indirizzo di PEC del tribunale di cui all'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Infine, ai sensi del comma 7 del citato art. 89-bis, la richiesta di riesame è inammissibile, tra l'altro, quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di PEC non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento DGSIA di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello. 3. In tale cornice normativa, non può dubitarsi della correttezza della decisione del Tribunale di Napoli, dovendo evidentemente aversi riguardo all'individuazione degli indirizzi PEC operata con provvedimento del 09/11/2020 dal Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenuta nell'allegato al predetto provvedimento. In tale allegato, compare l'indirizzo depositoattipenaliS.tribunale.napoli.giustiziacert.it , richiamato nell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, e non anche l'indirizzo utilizzato dal difensore. Del resto, la corrispondenza di tale indirizzo al Tribunale del riesame di Napoli, e la necessità di fare esclusivamente uso dell'indirizzo medesimo, emergono con assoluta chiarezza dalla pagina dedicata a tale Ufficio di Napoli nel sito del Ministero della giustizia, in cui si specifica che Vindirizzo per le richieste di riesame presentate dai difensori è appunto depositoattipenali5.tribunale.napoli.giustiziacert.it . Deve solo aggiungersi, per completezza„ che - da un lato - il documento prodotto dalla difesa, a sostegno della correttezza dell'individuazione dell'indirizzo mail utilizzato per il deposito della richiesta di riesame è privo di data e di sottoscrizione, e non è quindi idoneo a confutare la ricostruzione qui operata. D'altro lato, il vademecum presente sul sito del Tribunale di Napoli, contenente gli adempimenti per gli avvocati e sottoscritto dal Presidente coordinatore del Riesame in data 19/02/2021, è altrettanto chiaro sulla necessità di fare uso del solo indirizzo già più volte trascritto, non essendo ammissibile l'impugnazione proposta con l'invio della pec all'indirizzo utilizzato dal difensore. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà dell'imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 3 3
P.Q.M.
, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigli estensore Il Presidente •