Sentenza 8 marzo 2006
Massime • 1
Non può essere qualificato come abnorme il decreto che dispone il giudizio, la cui motivazione sia ampliata in modo da valutare gli elementi di accusa, in violazione dell'art. 429, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., trattandosi di un atto che rientra nello schema tipico dei provvedimenti che il giudice emette all'esito dell'udienza preliminare, idoneo comunque a determinare la progressione del processo alla fase del giudizio. (Nel caso di specie la Corte ha rigettato il ricorso stante la inoppugnabilità del decreto in questione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2006, n. 29361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29361 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2006 |
Testo completo
29361
293 6 1 / 0 6 Sentenza n. 692 Registro generale n. 24801/2005
Udienza c.c. 8.3.2006
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori
EL presidente Gian Giulio AMBROSINI consigliere Francesco IPPOLITO (rel.) 66
Massimo DOGLIOTTI 66
Vincenzo ROTUNDO 66
NN conti u ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal
RI NN, n. a Milano il 22.11.1932
Avverso il decreto del g.i.p. del Tribunale di Milano, emesso il 4.5.2005
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del P.G., S. Consolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
Osserva in
FATTO E DIRITTO Giovanni Testori ricorre per cassazione avverso un atto inoppugnabile, ossia il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha disposto il suo rinvio a giudizio in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 112 n. 1, 479 cod. pen., 56, 112
n. 1, 323 cod. pen., 56, 81, 112 n 1 e 476 c.p.
Il ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento per violazione
Premesso che per il principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p. la motivazione apposta al decreto che dispone il giudizio non rende nullo il provvedimento, essendo la nullità prevista soltanto per la mancanza di motivazione (art 125 c.p.p.), il ricorso va dichiarato inammissibile in accoglimento della condivisibile richiesta del
Procuratore generale. Come è noto l'abnormità è concetto di creazione giurisprudenziale, volto a introdurre un rimedio per vizi dell'atto così radicali da non poter neppure essere presi in considerazione dal legislatore, per il carattere assolutamente anomal e imprevedibile del vizio.
Il decreto impugnato non può essere qualificato come abnorme, rientrando esso nello schema legale di uno dei due atti tipizzati, previsti dal primo comma dell'art. 424 c.p.p., che il giudice emette all'esito dell'udienza preliminare. La circostanza che esso sia stato deliberato senza rispettare l'art. 479 c.p.p. non incide sull'idoneità funzionale dell'atto a determinare la progressione del processo dalla fase procedimentale delle indagini a quella del processo e del giudizio.
Tutta la parte del decreto eccedente rispetto ai requisiti essenziali previsti dall'art. 479 c.p.p. vitiatur sed non vitiat, ossia costituisce un'irregolarità che non inficia in alcun modo il contenuto dispositivo dell'atto. Il giudice del processo saprà ovviamente ignorare tutto ciò che nel decreto risulta irrituale e improprio.
All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte o inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di 1.000
(mille) euro in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 marzo 2006 Il presidente Il consigliere est. F/Ippol R. Leonast
Depositato in Cancelleria
21 AGO, 2006 oggi
IL CANCELLIERE OMAR
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Dott.ssa Sandra Cecinelli