Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2002, n. 4803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4803 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
0 48 03/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE AZIONE DANNO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TEMUTA - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 7808/01 - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 11409/01 - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Cron. 10874 Dot . Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 1101 Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.05/02/02 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti SS L4 APR 2012 US ONOFRIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato CARMINE IM, che lo difende, giusta delega in atti;
- CANCELLERIA - ricorrente
contro
COND VIA GIACOMO GIANGROSSO 11 ROMA in persona dell'Amm.re p.t.; intimato e sul 2° ricorso n° 11409/01 proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE COND VIA GIACOMO GIANGRASSO 11 ROMA in persona UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 2002 dell'Amm.re p.t.Sig. SCAPPA GIOVANNI, elettivamente dal Sig. RAGUSE per diritti € 1.55 175 domiciliato in ROMA VIA TORINO 29, presso lo studio 1106.06.03 IL CANCELLIERE -1- ク dell'avvocato BIASE MEZZANOTTE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
US ONOFRIO;
intimato avverso la sentenza n. 2678/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato IM CA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; udito l'Avvocato MEZZANOTTE Biase, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 6/2/1995 il pretore di Roma - decidendo su un'azione di danno temuto proposta da EO IO - in accoglimento del ricorso condannava il condominio dell'edificio di via Giacomo Giangrosso 11 di Roma ad eseguire i lavori indicati dal c.t.u. atti a prevenire il pericolo di smottamenti del terreno di proprietà del ricorrente. Avverso la detta sentenza proponevano appello principale il condominio e incidentale il EO. Il condominio deduceva, tra l'altro, la sua estraneità ai fatti ed alle cause che avevano determinato lo stato di pericolo denunciato in quanto lo stabile condominiale era stato costruito dalla s.r.l. Cautelativa 74 su terreno di detta società: pertanto, poiché il pericolo di smottamenti e di lesioni al fabbricato del ricorrente era conseguenza degli sbancamenti attuati al momento della costruzione, alla citata società andava imputata la causa del pericolo. Il EO lamentava l'inidoneità della soluzione indicata dal c.t.u. pro- ponendone un'altra più conveniente. Il tribunale di Roma, con sentenza 1/2/2000, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda del EO osservando: che il fondo di proprietà del EO era sito in posizione dominante rispetto all'edificio condominiale;
che secondo il EO nel 1970, al momento della costru- zione del fabbricato sottostante alla sua proprietà, era stato alterato il piano di campagna ed erano stati eseguiti sbancamenti con conseguente pericolo di smottamento del terreno e con pregiudizio della stabilità del proprio edi- ficio;
che, come risultava dai documenti esibiti e dalla c.t.u., nel 1970 era sorta una controversia tra il EO e Di DO TR, proprietario del 3 fondo limitrofo sul quale era stato costruito il fabbricato condominiale;
che tale lite era stata definita con atto di transazione con il quale il Di DO si era impegnato alla costruzione di un muro alto circa sette metri;
che il Di DO, non avendo rispettato gli impegni assunti con l'atto transattivo, era stato nuovamente citato in giudizio dal EO e, con sentenza del tribu- nale di Roma del 28/2/1975, era stato condannato ad eseguire le opere indi- cate in tale atto;
che, con altro giudizio, il EO aveva chiesto la condan- na della società Cautelativa 74 ( subentrata al Di DO nella proprietà del terreno ) alla demolizione del fabbricato ed al risarcimento del danno;
che anche tale giudizio si era concluso con una transazione con indicazione delle opere da eseguire per evitare il pericolo di smottamenti di terreno;
che dette opere, iniziate, erano state sospese;
che, pertanto, al condominio non poteva essere addebitata la responsabilità per la situazione di pericolo venutasi a creare perché la detta situazione non dipendeva dall'attuale stato del fabbri- cato condominiale, bensì dall'attività edificatoria posta in essere per realiz- zarlo;
che il condominio era solo proprietario dell'area di sedime ove era sorto il fabbricato che, come tale, non determinava alcun pericolo;
che, pe- raltro, il EO poteva agire nei confronti di due distinti soggetti al fine di far eseguire coattivamente le opere necessarie per scongiurare il lamentato pericolo di danno;
che ricorrevano giusti motivi per l'integrale compensa- zione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. La cassazione della sentenza del tribunale di Roma è stata chiesta da Ra- guseo IO con ricorso affidato ad un solo motivo. Il condominio ha resi- stito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sorretto da un mo- tivo. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con l'unico motivo del ricorso principale EO IO denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1172 c.c. deducendo che, ai fini della proposta azione di danno temuto, il tribunale avrebbe dovuto tener conto dell'edificio condominiale così come esso è nel suo assetto definitivo, con le sue caratteristiche e con le sue carenze: le opere che comportano tra- sformazione del territorio ( come gli edifici ) devono essere tali - non solo durante la realizzazione ma anche nell'assetto finale - da evitare il prodursi di situazioni di pericolo. Nella specie è del tutto inadeguata quella parte della struttura del fabbricato condominiale costituita dal muro di conteni- mento che si diparte dal piano di fondazione e che non è in grado di conte- nere il progressivo smottamento del terreno in pendio. Da ciò consegue che correttamente è stato convenuto in giudizio il condominio proprietario dell'immobile e sul quale incombe l'obbligo di provvedere e di intervenire per evitare la situazione di pericolo. Il Di DO e la società Cautelativa 74 nessun rapporto hanno con l'edificio condominiale e non possono essere de- stinatari della condanna all'esecuzione coattiva delle opere necessarie per evitare la situazione di pericolo. Peraltro, ad avviso del ricorrente principale, il condominio è avente causa dalla società Cautelativa 74 ed è subentrato nella medesima situazione di fatto e di diritto della dante causa anche sotto il profilo relativo alla responsabilità per le modalità della costruzione dell'edificio condominiale e per le carenze strutturali di tale edificio, nonché sotto l'aspetto della violazione degli obblighi assunti da detta società con l'atto di transazione del 19/10/1978 come dedotto con l'atto di citazione tra- scritto presso la Conservatoria dei RR.II. Il motivo è infondato. Come riportato nella parte narrativa che precede il giudice di appello ha accertato in fatto: a) che la situazione di pericolo lamentata dal EO tro- va la sua causa o origine solo ed esclusivamente nella alterazione del piano di campagna e negli sbancamenti eseguiti nel 1970 al momento della costru- zione del fabbricato attualmente del condominio resistente nei cui confronti è stata iniziata la controversia in esame;
b) che controversie analoghe a quella in esame sono state in precedenza promosse dal EO nei con- fronti prima di tale Di DO ( iniziale proprietario del terreno ove è stato realizzato l'edificio condominiale) e poi della società Cautelativa 74 su- bentrata al Di DO nella proprietà del detto terreno;
c) che tali precedenti liti giudiziarie si sono risolte con la condanna del Di DO ad eseguire le opere dallo stesso concordate con il EO con atto di transazione, nonché con il rigetto della domanda nei confronti della Cautelativa 74 per effetto dell'intervenuta transazione tra le parti contenente la previsione dell'esecuzione di opere successivamente iniziate e poi sospese. Dalle dette (non contestate ) circostanze di fatto deriva, come logica conseguenza, l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata con la quale il tribunale, a sostegno della decisione adottata, ha¨ ineccepibilmente posto in evidenza sia l'insussistenza di responsabilità del condominio in ordine alla lamentata situazione di pericolo sorta nel lontano 1970 al momento della costruzione del fabbricato ad opera di altri soggetti, sia le precedenti azioni giudiziarie nei confronti di tali diversi soggetti pro- mosse dal EO e relative agli stessi beni della vita ed alle stesse richie- ste oggetto della domanda poi avanzata verso il condominio contenente la medesima causa petendi, ossia la situazione di pericolo, nonché l'analogo petitum concernente le richieste demolitorie e risarcitorie. Il EO, come puntualmente rilevato dal giudice di secondo grado, ben avrebbe potuto agire nei confronti del Di DO e della società Cautela- tiva 74 per ottenere il rispetto ( o il risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto ) di quegli impegni da tali soggetti assunti con appositi atti di transazione e volti ad eliminare la situazione di pericolo. Una volta ac- certato che la pretesa azionata dal EO diretta ad ottenere l'eliminazione della lamentata situazione di pericolo sorta nel 1970 era stata già due volte avanzata in sede giudiziaria - con controversie promosse nei confronti del Di DO e della società Cautelativa 74 definite ( dopo il raggiungimento di accordi transattivi ) con sentenze passate in giudicato - deve ritenersi inam- missibile la riproposizione della stessa pretesa con la nuova ed autonoma domanda avanzata verso il condominio al quale non è addebitabile alcuna responsabilità in ordine alla causa del sorgere del pericolo di danno dedotto dal EO derivato da opere ( sbancamento di terreno e alterazione del piano di campagna) eseguite da altri soggetti molti anni prima della stessa costituzione del condominio. E' appena il caso di osservare poi che dalla lettura della sentenza impu- gnata non risulta – né è stato dedotto in ricorso - che il EO con l'atto introduttivo del giudizio in esame abbia agito nei confronti del condominio nella qualità di avente causa dalla società Cautelativa 74 (che ha realizzato il fabbricato condominiale) nei cui confronti lo stesso ricorrente aveva pro- posto una domanda giudiziaria trascritta presso la conservatoria dei RR.II. In proposito è sufficiente rilevare che la detta domanda del EO avanzata verso la società Cautelativa 74 - come precisato nella sentenza im- pugnata – è stata rigettata a seguito della definizione della lite per effetto - della transazione intervenuta tra le parti. Peraltro il EO non ha posto a base della domanda nei confronti del condominio né l'accoglimento delle analoghe pretese avanzate verso il Di DO e la società Cautelativa 74, né gli accordi transattivi con questi ultimi raggiunti. Non può pertanto ritenersi che, come sostenuto dal ricorrente, il condominio sia stato chiamato in giudizio nella qualità di avente causa dalla citata società in quanto subentrato nella medesima situazione di fatto e di di- ritto della dante causa con riferimento specifico alla responsabilità per le modalità di relative alla costruzione dell'edificio condominiale. Non risulta poi, né è stato asserito dal EO, che la responsabilità per la lamentata situazione di pericolo sia attribuibile autonomamente al condominio per at- tività da questo posta in essere dopo la costruzione dell'edificio condomi- niale. Del pari non è stato sostenuto dal EO ( né risulta emerso in fatto) che la denunciata situazione di pericolo sorta nel 1970 si è successivamente aggravata nel tempo per effetto e come conseguenza di incuria o di carenze ravvisabili nel comportamento del condominio con riferimento all'attività relativa alla manutenzione dei beni condominiali. In definitiva deve ritenersi insussistente l'asserita violazione da parte del giudice di appello dell'articolo 1172 c.c.: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. 8 vikud • Con l'unico motivo del ricorso incidentale il condominio dell'edificio di via Giacomo Giangrasso 11 denuncia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. sostenendo che il tribunale ha errato nel compensare - peraltro senza alcuna valida motivazione - le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio pur se, con la sentenza di appello, tutte le domande del EO sono state rigettate. La censura non è fondata essendo il sindacato di questa Corte, in ordine al regolamento delle spese giudiziali, limitato all'ipotesi - che non ricorre nel caso in esame - nella quale le spese del processo siano poste a carico ( della parte totalmente vittoriosa. Ricorrono giusti motivi - anche in considerazione del rigetto sia del ri- corso principale che di quello incidentale - per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del . p giudizio di cassazione. Roma 5 febbraio 2002 Il nsigliere estensoreigliere Il presidente The tipph Правам IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 100 123,11 456T 30.99 DEPOSITATO IN CANCELLERIA тот. 160 10 APR. 2002 IL CANCELLIEREGI 4 • Roma : 9 Fi