Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
A N IA L ITA O L A L IC O B L 4 B 7 B 3 . U N P E G A P 7 1 I - 0 2 9 1 6 /0 1 1 D E 2 R E . A C L I D 9 D E 3 T U DI CASSAZIONE CORTE . N J T Oggetto E T S R E francia secondo egite A SEZIONE SECONDA CIVILE HU de lap twiter S I ( limiti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 1994/99 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Cron.5974 RIGGIO Dott. Ugo Consigliere SPAGNA MUSSO Dott. Enrico Rep. Serp DEL CORE Bott. Giovanni - Consigliere SETTIMJ Ud. 12/12/00 Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio dal Sig. SENTENZA IL SOLE 24 ORE per diritti L. sul ricorso proposto da: 27 FEB 2001 IL CANCELLIERE COND. VIA SAPPUSI 11 LOTTO 9 SCALA A, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA ACILIA 4, presso lo studio L 1 dall'avvocato ANTONIO, difeso dell'avvocato FUNARI CARINI LORENZO, giusta delega in atti;
-> ricorrente
contro
RA NO, DI GIROLAMO FELICE;
intimati avverso la sentenza. n. 83/98 del Giudice di pace di MARSALA, depositata il 27/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco 2061 -1- Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 2 maggio 1997, il Condominio di via Sappusi 11, lotto 9, scala A, in Marsala, conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Marsala, i condomini NO BE e LI Di MO perché fossero condan- nati al pagamento della somma di lire 292.000 ciascuno, oltre interessi, quale quota parte delle spese di giustizia sostenute da esso Condominio, rimasto soccombente, nella causa promossa dal condomino ST RI e definita dallo stesso giudice di pace di Marsala con sentenza del 25 luglio 1996. NO BE e LI Di MO si costitui- vano e resistevano alla domanda. Con sentenza del 27 maggio 1998, il giudice di pace di Marsala rigettava la domanda, segnatamente argomentando che i convenuti avevano dissentito dal partecipare alla controversia insorta tra il Condominio ed il condomino NO RI, e che tale controversia atteneva ad infiltrazioni di acque da colonna di scarico non servente gli appartamenti dei convenuti. Per la cassazione di tale sentenza, il Condominio di via Sappusi 11, lotto 9 scala A, ha proposto 3 ricorso in forza di quattro motivi. Gli intimati NO BE e LI Di MO, cui il ricorso è stato notificato il 22 gennaio 1999, non hanno svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE motivi, il ricorrente censura la Con quattro sentenza impugnata, denunciandone l'omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Con il primo, denuncia l'errore del giudice di pace per aver ritenuto di inquadrare autonomamente la precedente del 1996, cui conseguiva sentenza l'azionato credito condominiale per contributo spese di lite. Con il secondo, denuncia l'errore dello stesso giudice per aver considerato come dissenso la mera astensione, manifestata dalle controparti alla delibera condominiale di nomina del difensore per resistere all'azione promossa dal condomino Angile- ri. Con il terzo, denuncia che il giudice di pace ha errato nel ritenere che le controparti non facesse- ro parte dei condòmini occupanti i piani superiori dello stabile del condomino RI. Con il quarto, infine, denuncia l'errore del giudice di pace per aver ritenuto che le contropar- ti e l'RI non abitassero sullo stesso lato della scala e che la colonna di scarico servisse soltanto gli appartamenti sovrastanti quello dell'Angeleri. I motivi tutti sono inammissibili. Al di là della loro pur ipotizzabile genericità, per quanto assertivi e non anche esplicativi degli errori di giudizio, in cui sarebbe incorso il giudice di pace, essi motivi sono invero inammissi- bili perché formulano censure in ordine alla motivazione di una sentenza, che quel giudice ha reso secondo equità, ai sensi dell'art. 113 comma secondo c.p.c., dando sufficiente e coerente conto (come innanzi riportato in sintesi, in narrativa) del processo logico-giuridico seguito. Con riguardo a tal tipo di pronuncia secondo equità, perché resa dal giudice di pace in causa non eccedente il valore di due milioni di lire, abbia о meno dichiarato quel giudice di aver applicato una norma equitativa ovvero una norma di legge ritenuta equitativa, le Sezioni unite di questa Corte hanno infatti chiarito che: a) il vizio di motivazione in diritto è irrilevante, salvo che esso non si traduca in inesistenza della 5 motivazione;
b) la motivazione sul criterio di equità adottato non è sindacabile in sede di legittimità, salva l'assenza della motivazione, c) il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. è ammissibile solo quando riguardi la motivazione su punti di fatto decisivi, rilevanti ai fini del giudizio di equità, laddove punto decisivo è quello che è in rapporto di causalità logica rispetto alla soluzione data alla controversia, di guisa che esso ha carattere decisivo soltanto se coordinato con gli aspetti di quella soluzione censurabili ex art. 360 n. 3 c.p.c., quali la violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria (v. sent. n. 716 del 1999). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, di cassazione, non avendo svolto gli intimati alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. A Così deciso il 12.12.2000, in Roma, nella camera di I R E L 1 L C 1 E consiglio della seconda sezione civile. 0 C E 0 N R d A i 2 l E C l I . Il cons L a Рашеве коврые presidente N roncs doutor t B I L a E E O b T F C гонко A N T I 7 e A v S i C O 2 l IL CANCELLIERE C1 P a L I E a P Francesco Catania D m o R