CASS
Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/07/2024, n. 30444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30444 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IM AM nato, a PARMA il 03/11/1974 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che si è riportata alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, l'avvocato FERRABOSCHI LAURA del foro di PARMA in difesa di IM AM, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30444 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/05/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IS AM, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che il 26/9/2023 ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva riconosciuto la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai delitti di truffa e ricettazione a lei ascritti, in continuazione tra loro, condannandola alla pena ritenuta di giustizia. 2. Con unico motivo di ricorso, la difesa della ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputata ed al difensore, presso la quale la prima era domiciliata, avendo lo stesso ricevuto il 30/5/2023 due notifiche a mezzo pec, l'una "in proprio" e l'altra quale domiciliatario della sua assistita, alle quali erano però allegati atti relativi ad altro processo, perché riferiti ad altro imputato ed altro difensore. 3. Il P.G., nella persona del Sostituo Procuratore Generale Paola Mastroberardino, con requisitoria scritta del 22/4/2024, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che, comunque, proprio tale ultima pec dimostrerebbe che la difesa ha avuto conoscenza del giudizio di appello. 4. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna all'esito dell'udienza del 26/9/2023, celebrata nel difetto di regolare notifica del decreto di citazione in grado di appello alla MI ed al suo difensore, in quanto in data 30/5/2023 l'avv. Laura RA riceveva a mezzo pec due notifiche, l'una "in proprio" e l'altra quale domiciliatario della sua assistita, che riportavano come oggetto "Reg. generale/2023/000108/Corte di Appello a carico di AM MI", ma contenevano in allegato il decreto di citazione di altro soggetto, tale AS UI, e l'indicazione di altro difensore, avv. Alessandro Giacosa, tanto che l'avv. RA in pari data inviava all'indirizzo del mittente comunicazione con la quale segnalava, appunto, di aver ricevuto decreto di citazione "inerente a soggetto diverso da AM MI e assistito da altro difensore (avv. Alessandro Giacosa)". Nessuna ulteriore notifica del decreto di citazione in grado di appello risulta essere stata effettuata, anche a seguito di tale comunicazione. Ne consegue la nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., del decreto di citazione per il giudizio in appello che, per il disposto dell'ari:. 601 cod. proc. pen., deve contenere i requisiti previsti dall'art. 429 comma 1 lett. a), d bis) f) e g): primo tra tutti, pertanto, l'indicazione delle generalità imputato, delle altre parti e dei difensori. Come da consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di notificazione della citazione dell'imputato, infatti, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre quando la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi 2 sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Rv. 229539) e, nel caso in esame, è evidente l'inidoneità della notifica della citazione ricevuta dal difensore domiciliatario della ricorrente a procurare la conoscenza dell'atto, trattandosi di citazione riferita ad altro processo, altro imputato ed altro difensore. 5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deliberato in camera di consiglio, il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Luiì3 Imperiali -Il President:e NN UZ ,
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che si è riportata alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, l'avvocato FERRABOSCHI LAURA del foro di PARMA in difesa di IM AM, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30444 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/05/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. IS AM, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che il 26/9/2023 ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva riconosciuto la penale responsabilità dell'imputata in ordine ai delitti di truffa e ricettazione a lei ascritti, in continuazione tra loro, condannandola alla pena ritenuta di giustizia. 2. Con unico motivo di ricorso, la difesa della ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputata ed al difensore, presso la quale la prima era domiciliata, avendo lo stesso ricevuto il 30/5/2023 due notifiche a mezzo pec, l'una "in proprio" e l'altra quale domiciliatario della sua assistita, alle quali erano però allegati atti relativi ad altro processo, perché riferiti ad altro imputato ed altro difensore. 3. Il P.G., nella persona del Sostituo Procuratore Generale Paola Mastroberardino, con requisitoria scritta del 22/4/2024, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che, comunque, proprio tale ultima pec dimostrerebbe che la difesa ha avuto conoscenza del giudizio di appello. 4. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna all'esito dell'udienza del 26/9/2023, celebrata nel difetto di regolare notifica del decreto di citazione in grado di appello alla MI ed al suo difensore, in quanto in data 30/5/2023 l'avv. Laura RA riceveva a mezzo pec due notifiche, l'una "in proprio" e l'altra quale domiciliatario della sua assistita, che riportavano come oggetto "Reg. generale/2023/000108/Corte di Appello a carico di AM MI", ma contenevano in allegato il decreto di citazione di altro soggetto, tale AS UI, e l'indicazione di altro difensore, avv. Alessandro Giacosa, tanto che l'avv. RA in pari data inviava all'indirizzo del mittente comunicazione con la quale segnalava, appunto, di aver ricevuto decreto di citazione "inerente a soggetto diverso da AM MI e assistito da altro difensore (avv. Alessandro Giacosa)". Nessuna ulteriore notifica del decreto di citazione in grado di appello risulta essere stata effettuata, anche a seguito di tale comunicazione. Ne consegue la nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., del decreto di citazione per il giudizio in appello che, per il disposto dell'ari:. 601 cod. proc. pen., deve contenere i requisiti previsti dall'art. 429 comma 1 lett. a), d bis) f) e g): primo tra tutti, pertanto, l'indicazione delle generalità imputato, delle altre parti e dei difensori. Come da consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di notificazione della citazione dell'imputato, infatti, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre quando la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi 2 sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Rv. 229539) e, nel caso in esame, è evidente l'inidoneità della notifica della citazione ricevuta dal difensore domiciliatario della ricorrente a procurare la conoscenza dell'atto, trattandosi di citazione riferita ad altro processo, altro imputato ed altro difensore. 5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deliberato in camera di consiglio, il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Luiì3 Imperiali -Il President:e NN UZ ,