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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 429/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2515/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259020708117000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120043313226000 VARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130030779738000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220084163286000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092099830000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001873334000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001873334000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001873334000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230056827842000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230062111050000 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230062111252000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240018289029000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1953/2021 VARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1954/2021 VARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., come rappresentata in atti, propone ricorso depositato il 07/07/2025 contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed il Comune di Palermo avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe dell'importo di euro 59.014,88 ( notificata il 21/05/2025) con riferimento a 10 cartelle di pagamento e 2 avvisi di accertamento ( nn.1953 e 1954 ) relativi ad IMU Anni 2015 e 2016.
Precisa che non costituisce oggetto di impugnazione la cartella n.2962022009074001001.
Afferma l'illegittimità dell'atto impugnato sulla base delle seguenti censure:
1) Omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento in violazione dell'art.50 del
DPR 602/1973 e dell'art.1 comma 792 della L.160/2019-Violazione del procedimento di riscossione;
2) Intervenuta decadenza dal potere di riscossione con riferimento agli avvisi di accertamento nn.1953
e 1954 emessi dal Comune di Palermo in violazione dell'art.1 comma 163 della L.296/2006;
3) Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria – Violazione dell'art.20 del d.Lgs.472/1997.
Si costituiscono sia l'Agente della Riscossione che il Comune di Palermo;
il primo producendo al fascicolo processuale la prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all' intimazione impugnata, il secondo producendo in atti la prova della notifica dei due avvisi di accertamento IMU. Entrambi eccependo l'inammissibilità del ricorso, stante l'irretrattabilità della pretesa fiscale divenuta definitiva in assenza di tempestiva impugnazione nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto sotteso all'intimazione di pagamento.
Replica con memoria il ricorrente contestando la regolarità sia della notifica delle cartelle di pagamento che degli avvisi di accertamento nonché ribadendo l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria con riferimento agli interessi e alle sanzioni.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene il presente ricorso meritevole di accoglimento parziale.
Invero, con riferimento alle dieci cartelle sottese all'intimazione impugnata sussiste al fascicolo processuale la prova dell'intervenuta notifica oltre che delle stesse anche delle intimazioni interruttive della prescrizione.
Dall'esame del fascicolo emerge infatti che si tratta di notifiche regolarmente effettuate, seguite da due intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione che, pertanto, non è maturata.
Tuttavia, con riferimento agli avvisi di accertamento nn.1953 ( Anno 2015 ) e 1954 ( Anno 2016) questo
Collegio rileva che mentre la notifica del primo (n.1953 del 16/02/2021) è regolare, il procedimento notificatorio non si è perfezionato per il secondo ( n.1954 del 16/02/2021) mancando agli atti la CAD.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso avuto riguardo all'avviso di accertamento n.1954 del 16/02/2021
Anno 2016; il rigetto dello stesso nel resto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2515/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259020708117000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120043313226000 VARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130030779738000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220084163286000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220092099830000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001873334000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001873334000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230001873334000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230056827842000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230062111050000 REGISTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230062111252000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240018289029000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1953/2021 VARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1954/2021 VARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l., come rappresentata in atti, propone ricorso depositato il 07/07/2025 contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed il Comune di Palermo avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe dell'importo di euro 59.014,88 ( notificata il 21/05/2025) con riferimento a 10 cartelle di pagamento e 2 avvisi di accertamento ( nn.1953 e 1954 ) relativi ad IMU Anni 2015 e 2016.
Precisa che non costituisce oggetto di impugnazione la cartella n.2962022009074001001.
Afferma l'illegittimità dell'atto impugnato sulla base delle seguenti censure:
1) Omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento in violazione dell'art.50 del
DPR 602/1973 e dell'art.1 comma 792 della L.160/2019-Violazione del procedimento di riscossione;
2) Intervenuta decadenza dal potere di riscossione con riferimento agli avvisi di accertamento nn.1953
e 1954 emessi dal Comune di Palermo in violazione dell'art.1 comma 163 della L.296/2006;
3) Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria – Violazione dell'art.20 del d.Lgs.472/1997.
Si costituiscono sia l'Agente della Riscossione che il Comune di Palermo;
il primo producendo al fascicolo processuale la prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all' intimazione impugnata, il secondo producendo in atti la prova della notifica dei due avvisi di accertamento IMU. Entrambi eccependo l'inammissibilità del ricorso, stante l'irretrattabilità della pretesa fiscale divenuta definitiva in assenza di tempestiva impugnazione nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto sotteso all'intimazione di pagamento.
Replica con memoria il ricorrente contestando la regolarità sia della notifica delle cartelle di pagamento che degli avvisi di accertamento nonché ribadendo l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria con riferimento agli interessi e alle sanzioni.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene il presente ricorso meritevole di accoglimento parziale.
Invero, con riferimento alle dieci cartelle sottese all'intimazione impugnata sussiste al fascicolo processuale la prova dell'intervenuta notifica oltre che delle stesse anche delle intimazioni interruttive della prescrizione.
Dall'esame del fascicolo emerge infatti che si tratta di notifiche regolarmente effettuate, seguite da due intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione che, pertanto, non è maturata.
Tuttavia, con riferimento agli avvisi di accertamento nn.1953 ( Anno 2015 ) e 1954 ( Anno 2016) questo
Collegio rileva che mentre la notifica del primo (n.1953 del 16/02/2021) è regolare, il procedimento notificatorio non si è perfezionato per il secondo ( n.1954 del 16/02/2021) mancando agli atti la CAD.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso avuto riguardo all'avviso di accertamento n.1954 del 16/02/2021
Anno 2016; il rigetto dello stesso nel resto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese.