Sentenza 4 novembre 2005
Massime • 1
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo di aggiornamento del datore di lavoro previsto dall'art. 4, comma quinto del D.Lgs. n. 626 del 1994, non è limitato solo ai mutamenti organizzativi e produttivi dell'impresa, ma è un obbligo assoluto che deve essere correlato agli obiettivi stabiliti dalla disciplina sulla sicurezza del lavoro, che obbliga espressamente il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2005, n. 47234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47234 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 04/11/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1983
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 3760/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS IP N. IL 18/02/1940;
avverso SENTENZA del 26/05/2004 TRIBUNALE di MACERATA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
udito il P.M. nelle persona del Dott. MELONI Vittorio che ha concluso: rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 26/05/2004 del Giudice monocratico del Tribunale di Macerata, LI AR fu condannato alla pena di Euro tremila di ammenda perché riconosciuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4 bis ("perché, nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, nell'uso di attrezzature mobili, non provvedeva ad adottare misure appropriate per evitare che i lavoratori a piedi, presenti nella zona di attività, subissero danni da tali macchine, in particolare non provvedeva a munire l'escavatore Hitachi mod. ex 50 urg Landy di avvertitore acustico di retromarcia e sistema di segnalazione luminosa", in data 20/09/2001).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale denuncia: 1) carenza di motivazione - travisamento del fatto, per avere la sentenza travisato le dichiarazioni rese dal teste Sbrancia, la cui valutazione dettagliata "consente di escludere che lo stesso abbia riferito sulla presenza (indispensabile) di operai e di persone nei pressi dell'escavatore e che il teste abbia verificato direttamente un avanzamento e un arretramento del piccolo escavatore"; 2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4 bis, lett. b) in relaz. all'art. 4, comma 5 lett. b) stesso decreto e D.P.R. n. 459 del 1996, all. 1 n. 3.6.1, in quanto "la Direttiva Macchine non si applica all'escavatore in oggetto, per essere la sua costruzione ed immissione nel mercato antecedente di circa sei anni dalla promulgazione del D.L.vo cit" e inoltre l'escavatore in questione non era "destinato, ex se e per il tipo di lavorazione in atto, alla ripetizione sistemica di avanzamento e arretramento lungo uno stesso asse..."; 3-4) carenza di motivazione e violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p., per avere il primo Giudice, per un verso, irrogato, senza specifica motivazione, una pena più elevata di quella inflitta con il decreto penale opposto e, per l'altro, escluso erroneamente di poter concedere le attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, dovendosi rilevare che il primo motivo, si concretizza in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, essendo interamente (pagg.
1-6 del ric.) basato sul raffronto tra la motivazione della sentenza impugnata e le dichiarazioni del teste Sbrancia. È vero che questa Corte regolatrice in talune decisioni (quelle per l'appunto indicate dal ricorrente) ha introdotto un temperamento al divieto di rilettura degli atti, ma ciò sempre "negli stretti limiti dell'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati direttamente derivanti dalla prova assunta e le conseguenze che il Giudice di merito ne abbia tratto". Le censure in esame, invece, sono incentrate su una lettura dettagliata delle dichiarazioni del teste (al punto che il ricorrente si è visto costretto a riportarle quasi per intero alle pagg.
3-5 del ricorso) e su una valutazione delle stesse diversa da quella data dal primo Giudice. Risulta chiaro che su tale piano questa Corte di legittimità potrebbe seguire il discorso del ricorrente solo snaturando la propria competenza funzionale e travalicandone i limiti. Sullo stesso piano di inammissibilità va collocata l'ulteriore deduzione del ricorrente secondo cui "l'unica macchina che opera con sistematico avanzamento e arretramento è la cosiddetta pala, che per caricare va avanti e poi per fermare il carico e collocarlo va sistematicamente indietro;
ma non è l'escavatore, che va solo avanti e che può talvolta, e non sistematicamente, andare indietro, solo per manovra...". Deve, quindi, essere ribadito che non può essere infirmato, sotto i profili indicati dal ricorrente, l'accertamento del primo Giudice, che ha ritenuto in linea di fatto che l'escavatore effettuava "una manovra combinata di avanzamento e di arretramento lungo uno stesso asse... e che il tipo di lavoro effettuato implicava la presenza di persone a piedi nel raggio di azione del mezzo di scavo". Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il secondo motivo, in quanto l'obbligo di aggiornamento previsto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. b), non può ritenersi limitato, come sostiene il ricorrente, solo a "mutamenti organizzativi e produttivi" riguardanti la struttura dell'impresa, ma va valutato sempre in relazione al fondamentale disposto dell'incipit dello cit. art. 5 ("il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori): in tale prospettiva, si tratta, quindi, di un obbligo assoluto, non essendo neppure ipotizzabile che il legislatore del 1994, nel rendere più rigoroso tutto il sistema normativo concernente la prevenzione infortuni, abbia consentito la permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La seconda parte del motivo, poi, ripropone le già esaminate censure in linea di fatto circa la mancanza di prova relativa alla ripetizione sistemica di avanzamento e arretramento da parte della macchina in questione. Manifestamente infondata è anche l'ulteriore rilievo del ricorrente secondo cui la norma contestata riguarderebbe non le caratteristiche dei mezzi semoventi, ma solo le regole organizzative e l'adozione di misure che consentano di non far attingere i lavoratori dai mezzi semoventi. È, infatti, evidente che da tali misure a nessun titolo potrebbero essere escluse quelle che investono le caratteristiche dei mezzi che si trovano nell'ambiente di lavoro (nella specie, relativamente all'escavatore Hitachi, proprio quelle indicate nel capo di imputazione). Dal momento che le carenze denunziate concernevano la struttura della macchina, nessuna rilevanza può, infine, avere il fatto che l'infortunio sia occorso a una persona estranea al cantiere, e non un lavoratore. Quanto ai motivi sub 3) e 4). va rilevato che il disposto dell'art. 464 c.p.p., comma 4 ("il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna...") chiarisce che nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale non vige il divieto di reformatio in peius che regola le impugnazioni ordinarie;
che, d'altra parte, in caso di irrogazione di pena più grave, nessuna norma impone una giustificazione specifica di tale maggiore gravità. Quanto all'entità in sè della pena, la sanzione irrogata non può certamente essere ritenuta ingiustificata dal momento che il primo giudice, tra la pena detentiva e quella pecuniaria, alternativamente previste dall'art. 89 c.p., comma 2 lett. a), ha adottato quella pecuniaria e che della misura di questa (ben lontana dal massimo edittale), come del diniego di concessione delle attenuanti generiche, il Giudicante stesso ha fornito adeguata motivazione priori appaiono concedibili le attenuanti generiche in ragione del fatto che l'imputato risulta gravato da un precedente specifico"). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché (non essendo ravvisabile una ipotesi di assenza di colpa) al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di Euro cinquecento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2005