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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 21/01/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 462/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO IU, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6994/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22846290 TRIB.CONSORTILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22846290 TRIB.CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, spedito in data 6/11/2024, Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 con studio in Castrovillari, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 22846290 del 23/9/2024 notificato in data 5/10/2024, emesso da Area Srl per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, recante la somma di
€ 82,19 per contributo consortile di bonifica cod. 1H78 anni 2020/2021, relativamente ai terreni siti nel
Comune di Morano Calabro.
Deduceva:
--- Illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di benefìci derivanti dall'attività del Consorzio in favore dei terreni del ricorrente, di conseguenza, mancanza di alcun obbligo di corresponsione della somma richiesta a titolo di contributo consortile;
alcun beneficio è derivato al fondo del ricorrente da opere di bonifica poste in essere dal consorzio, tali da tradursi in una qualità del fondo, l'ente impositore non ha fornito alcun miglioramento o vantaggio economicamente apprezzabile ai fondi del ricorrente;
nessuna messa in opera, manutenzione o esercizio di opera consortile ha prodotto miglioramenti o incrementi di valore nei terreni di proprietà della ricorrente, né tantomeno il beneficio derivante dalla bonifica può derivare dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio di bonifica.
--- Natura privatistica e non pubblicistica del rapporto Consorzio/associati, sicchè il contributo dovuto è finalizzato ai benefici fondiari che i fondi ricevono dall'opera dei consorzi, in mancanza viene meno la potesta impositiva del consorzi.
--- Carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 3 legge 241/90, l'atto impugnato si limita a delle generichc indicazioni catastali degli immobili assoggettandoli alla contribuzione senza indicare le opere di bonifica di cui hanno beneficiate gli immobili e dalle quali è generata la spesa sostenuta, non indica la quota parte dell'ammontarc imponibile della spesa da ripartire, la quota parte a carico del contribuente sulla base dell'indice riferito ai suoi immobili.
--- Mancanza dei presupposti dell'imposizione in assenza di opere poste in essere dal consorzio che fanno venir meno l'obbligo contributivo;
ricordava, a tal fine, la pronuncia della Corte Costituzionale che con la sentenza 188 del 2018 nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 lett. a) della legge regionale n. 11 del 2003 nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzioni dei consorzi, è dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario, ha ribadito che detto contributo è dovuto solo “ in presenza del beneficio.
Concludeva con richiesta di annullamento dell'atto emesso, con vittoria delle spese di lite con distrazione.
Area si costituiva con controdeduzioni inviate in data 19/12/2024, in via preliminare rilevava come la pretesa impositiva veniva inizialmente determinata con l'avviso n. 8790505 del 11/12/2020 e l'avviso n.
10827571 del 17/12/2021 già inviati dal Consorzio alla ricorrente. Successivamente ai suddetti atti, Area procedeva alla notificazione della richiesta formale n. 12676630 notificata in data 27/06/2022. Il suddetto atto è autonomamente impugnabile ex art 19 dlgs 546/1992 e la sua impugnazione è soggetta ai termini perentori di cui all'art 21 del d.lgs. 546/1992. Ne deriva che poiché tale atto precedente non è stato impugnato è divenuto definitivo, incontrovertibili ed insindacabili.
Precisava che in relazione alla richiesta formale la ricorrente ha proposto ricorso e in relazione al procedimento instaurato in data 14/03/2024, l'adita Commissione respingeva il ricorso pronunciando sentenza n. 1932/2024 non impugnata sicchè la stessa è divenuta esecutiva.
Quanto al merito, deduceva carenza di legittimazione passiva in ordine alle lagnanze afferenti il merito della pretesa che vanno rivolte all'operato dell'ente impositore del quale il concessionario è de tutto estraneo, limitandosi alla formazione del ruolo, su richiesta dell'ente impositore. Quanto alla lagnanza di carenza di motivazione, rilevava che precedentemente all'accertamento opposto è stato emesso ed inviato al ricorrente un avviso di pagamento n. 8790505 del 11/12/2020 per l'anno 2020 e n. 10827571 del 17/12/2021 per l'anno 2021 ai quali l'atto di accertamento si rifà, quanto alla motivazione. Il Consorzio di Bonifica non si costituiva. All'udienza di trattazione svoltasi in camera di consiglio, questa Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla prima censura della resistente Area, la stessa non è condivisibile la notifica degli inviti al pagamento o richieste formali di pagamento sono atti con i quali l'ente impositore verificata la mancanza del pagamento del contributo consortile, lo comunica al contribuente e l'avvisa che perdurante l'inadempimento si procederà agli atti esecutivi.
Gli inviti al pagamento o richieste/avvisi di pagamento cui talvolta gli enti ricorrono, pur se non espressamente indicati dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sono atti autonomamente impugnabili, in quanto destinati a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l'interesse alla tutela giurisdizionale.
Occorre rilevare, però, come l'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato, sia una facoltà e non un onere, costituendo una estensione della tutela, sicchè la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (cfr. Cass., sentenza n. 2616/2015). Nel caso, Area, in possesso di un titiolo esecutivo( sentenza n. 1932/2024) avrebbe potuto procedere esecutivamente(si sconosce se lo abbia fatto) senza emettere l'ulteriore atto di accertamento.
Quanto al merito, il ricorso è fondato e va accolto, in quanto il provvedimento contiene esclusivamente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di Bonifica per i fondi descritti, mentre non contiene la specifica motivazione costituita dall'indicazione del Piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, necessaria per operare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuenza (cfr., sul punto, Cass. S.
U. n. 26009/2008; Cass. n. 17066/2010). In particolare, va osservato che l' individuazione della ragione giustificativa della pretesa esercitata dal consorzio assume un ruolo pregnante, in quanto quest'ultimo, quale ente impositore, deve dimostrare l'esistenza di un vantaggio immediato e diretto, cioè un incremento di valore, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene, allorquando il contributo è richiesto per opere di bonifica mentre l'onere probatorio si atteggia diversamente allorquando il contributo si ricollega a spese istituzionali ovvero di utilità comune, atteso che in questo caso grava sul consorzio esclusivamente l'onere di allegare che la riscossione del contributo è motivata con riferimento ad un piano di classifica non redatto in epoca antecedente ma attuale regolarmente approvato e valido per gli anni in discussione relativo al territorio consortile, recante i criteri per il riparto della contribuenza, approvato con delibera della giunta regionale, spettando in tal caso al contribuente l'onere della specifica contestazione della legittimità formale del provvedimento ovvero dell'esattezza del suo contenuto (cfr., sul punto, Cass. 26009/08; Cass. n. 17066/10). In mancanza di puntuale motivazione costituita dal riferimento al piano di classifica del territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, recanti i criteri per il riparto della contribuenza, non risulta in alcun modo delimitato l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con la conseguenza che il contribuente non è stato posto in grado di conoscere l'"an" ed il "quantum" della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa volta a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto.
Ragionamento vieppiù confortato dalla recente legge regionale 9 maggio 2017 n. 13 che ha modificato la precedente legge regionale 11/2003, l'obbligo della corresponsione del contributo consortile è subordinato al beneficio che il fondo consortile riceve dalle opere di bonifica poste in essere dal
Consorzio, che ha ancorato il pagamento del contributo consortile alla effettiva posizione di vantaggio economico/fondiario che i cespiti ricadenti nel comprensorio consortile ricevono dalle effettive opere di bonifica poste in essere dall'ente consorzio, situazione contestata dall'odierno ricorrente, secondo cui nessuna opera di bonifica fondiaria è stata realizzata dal consorzio resistente, nonché dalla pronuncia della Corte Costituzionale che con la sentenza 188 del 2018 nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 lett. a) della legge regionale n. 11 del 2003 nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzioni dei consorzi, è dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario, ha ribadito che detto contributo è dovuto solo “ in presenza del beneficio ”.
Da ultimo, l'ente impositore, inoltre, non è esonerato dal fornire la prova, sostenendo sic et simpliciter che i terreni di parte ricorrente sono ricompresi nel "perimetro di contribuenza" e sono stati valutati nel "piano di classifica". Ciò posto in punto di diritto, conclusivamente, si osserva che l'atto impugnato non fornisce alcuna motivazione in ordine ai benefici che gli immobili del ricorrente per gli anni in discussione avrebbero tratto dalle opere realizzate dal consorzio. Quanto alle spese di lite, reputa che la peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate ne giustifichi la compensazione integrale tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte Tributaria, decidendo sulla domanda avanzata dalla ricorrente, così provvede: Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026. Il
Presidente Giudice monocratico Giuseppe Ierino
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO IU, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6994/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22846290 TRIB.CONSORTILI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22846290 TRIB.CONSORTILI 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, spedito in data 6/11/2024, Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 con studio in Castrovillari, ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 22846290 del 23/9/2024 notificato in data 5/10/2024, emesso da Area Srl per conto del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, recante la somma di
€ 82,19 per contributo consortile di bonifica cod. 1H78 anni 2020/2021, relativamente ai terreni siti nel
Comune di Morano Calabro.
Deduceva:
--- Illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di benefìci derivanti dall'attività del Consorzio in favore dei terreni del ricorrente, di conseguenza, mancanza di alcun obbligo di corresponsione della somma richiesta a titolo di contributo consortile;
alcun beneficio è derivato al fondo del ricorrente da opere di bonifica poste in essere dal consorzio, tali da tradursi in una qualità del fondo, l'ente impositore non ha fornito alcun miglioramento o vantaggio economicamente apprezzabile ai fondi del ricorrente;
nessuna messa in opera, manutenzione o esercizio di opera consortile ha prodotto miglioramenti o incrementi di valore nei terreni di proprietà della ricorrente, né tantomeno il beneficio derivante dalla bonifica può derivare dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio di bonifica.
--- Natura privatistica e non pubblicistica del rapporto Consorzio/associati, sicchè il contributo dovuto è finalizzato ai benefici fondiari che i fondi ricevono dall'opera dei consorzi, in mancanza viene meno la potesta impositiva del consorzi.
--- Carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 3 legge 241/90, l'atto impugnato si limita a delle generichc indicazioni catastali degli immobili assoggettandoli alla contribuzione senza indicare le opere di bonifica di cui hanno beneficiate gli immobili e dalle quali è generata la spesa sostenuta, non indica la quota parte dell'ammontarc imponibile della spesa da ripartire, la quota parte a carico del contribuente sulla base dell'indice riferito ai suoi immobili.
--- Mancanza dei presupposti dell'imposizione in assenza di opere poste in essere dal consorzio che fanno venir meno l'obbligo contributivo;
ricordava, a tal fine, la pronuncia della Corte Costituzionale che con la sentenza 188 del 2018 nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 lett. a) della legge regionale n. 11 del 2003 nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzioni dei consorzi, è dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario, ha ribadito che detto contributo è dovuto solo “ in presenza del beneficio.
Concludeva con richiesta di annullamento dell'atto emesso, con vittoria delle spese di lite con distrazione.
Area si costituiva con controdeduzioni inviate in data 19/12/2024, in via preliminare rilevava come la pretesa impositiva veniva inizialmente determinata con l'avviso n. 8790505 del 11/12/2020 e l'avviso n.
10827571 del 17/12/2021 già inviati dal Consorzio alla ricorrente. Successivamente ai suddetti atti, Area procedeva alla notificazione della richiesta formale n. 12676630 notificata in data 27/06/2022. Il suddetto atto è autonomamente impugnabile ex art 19 dlgs 546/1992 e la sua impugnazione è soggetta ai termini perentori di cui all'art 21 del d.lgs. 546/1992. Ne deriva che poiché tale atto precedente non è stato impugnato è divenuto definitivo, incontrovertibili ed insindacabili.
Precisava che in relazione alla richiesta formale la ricorrente ha proposto ricorso e in relazione al procedimento instaurato in data 14/03/2024, l'adita Commissione respingeva il ricorso pronunciando sentenza n. 1932/2024 non impugnata sicchè la stessa è divenuta esecutiva.
Quanto al merito, deduceva carenza di legittimazione passiva in ordine alle lagnanze afferenti il merito della pretesa che vanno rivolte all'operato dell'ente impositore del quale il concessionario è de tutto estraneo, limitandosi alla formazione del ruolo, su richiesta dell'ente impositore. Quanto alla lagnanza di carenza di motivazione, rilevava che precedentemente all'accertamento opposto è stato emesso ed inviato al ricorrente un avviso di pagamento n. 8790505 del 11/12/2020 per l'anno 2020 e n. 10827571 del 17/12/2021 per l'anno 2021 ai quali l'atto di accertamento si rifà, quanto alla motivazione. Il Consorzio di Bonifica non si costituiva. All'udienza di trattazione svoltasi in camera di consiglio, questa Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla prima censura della resistente Area, la stessa non è condivisibile la notifica degli inviti al pagamento o richieste formali di pagamento sono atti con i quali l'ente impositore verificata la mancanza del pagamento del contributo consortile, lo comunica al contribuente e l'avvisa che perdurante l'inadempimento si procederà agli atti esecutivi.
Gli inviti al pagamento o richieste/avvisi di pagamento cui talvolta gli enti ricorrono, pur se non espressamente indicati dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sono atti autonomamente impugnabili, in quanto destinati a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l'interesse alla tutela giurisdizionale.
Occorre rilevare, però, come l'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato, sia una facoltà e non un onere, costituendo una estensione della tutela, sicchè la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (cfr. Cass., sentenza n. 2616/2015). Nel caso, Area, in possesso di un titiolo esecutivo( sentenza n. 1932/2024) avrebbe potuto procedere esecutivamente(si sconosce se lo abbia fatto) senza emettere l'ulteriore atto di accertamento.
Quanto al merito, il ricorso è fondato e va accolto, in quanto il provvedimento contiene esclusivamente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di Bonifica per i fondi descritti, mentre non contiene la specifica motivazione costituita dall'indicazione del Piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, necessaria per operare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuenza (cfr., sul punto, Cass. S.
U. n. 26009/2008; Cass. n. 17066/2010). In particolare, va osservato che l' individuazione della ragione giustificativa della pretesa esercitata dal consorzio assume un ruolo pregnante, in quanto quest'ultimo, quale ente impositore, deve dimostrare l'esistenza di un vantaggio immediato e diretto, cioè un incremento di valore, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene, allorquando il contributo è richiesto per opere di bonifica mentre l'onere probatorio si atteggia diversamente allorquando il contributo si ricollega a spese istituzionali ovvero di utilità comune, atteso che in questo caso grava sul consorzio esclusivamente l'onere di allegare che la riscossione del contributo è motivata con riferimento ad un piano di classifica non redatto in epoca antecedente ma attuale regolarmente approvato e valido per gli anni in discussione relativo al territorio consortile, recante i criteri per il riparto della contribuenza, approvato con delibera della giunta regionale, spettando in tal caso al contribuente l'onere della specifica contestazione della legittimità formale del provvedimento ovvero dell'esattezza del suo contenuto (cfr., sul punto, Cass. 26009/08; Cass. n. 17066/10). In mancanza di puntuale motivazione costituita dal riferimento al piano di classifica del territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, recanti i criteri per il riparto della contribuenza, non risulta in alcun modo delimitato l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con la conseguenza che il contribuente non è stato posto in grado di conoscere l'"an" ed il "quantum" della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa volta a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto.
Ragionamento vieppiù confortato dalla recente legge regionale 9 maggio 2017 n. 13 che ha modificato la precedente legge regionale 11/2003, l'obbligo della corresponsione del contributo consortile è subordinato al beneficio che il fondo consortile riceve dalle opere di bonifica poste in essere dal
Consorzio, che ha ancorato il pagamento del contributo consortile alla effettiva posizione di vantaggio economico/fondiario che i cespiti ricadenti nel comprensorio consortile ricevono dalle effettive opere di bonifica poste in essere dall'ente consorzio, situazione contestata dall'odierno ricorrente, secondo cui nessuna opera di bonifica fondiaria è stata realizzata dal consorzio resistente, nonché dalla pronuncia della Corte Costituzionale che con la sentenza 188 del 2018 nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 lett. a) della legge regionale n. 11 del 2003 nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzioni dei consorzi, è dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario, ha ribadito che detto contributo è dovuto solo “ in presenza del beneficio ”.
Da ultimo, l'ente impositore, inoltre, non è esonerato dal fornire la prova, sostenendo sic et simpliciter che i terreni di parte ricorrente sono ricompresi nel "perimetro di contribuenza" e sono stati valutati nel "piano di classifica". Ciò posto in punto di diritto, conclusivamente, si osserva che l'atto impugnato non fornisce alcuna motivazione in ordine ai benefici che gli immobili del ricorrente per gli anni in discussione avrebbero tratto dalle opere realizzate dal consorzio. Quanto alle spese di lite, reputa che la peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate ne giustifichi la compensazione integrale tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte Tributaria, decidendo sulla domanda avanzata dalla ricorrente, così provvede: Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026. Il
Presidente Giudice monocratico Giuseppe Ierino