Sentenza 14 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2002, n. 6929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6929 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
#4070 069 29 /0 2 REPUBBLIC IN NOME DEL RTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N.1451/01 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Cristarella Orestano Presidente Dott. Francesco Graziadei Consigliere Cron. 19617 Dott. Giulio Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. rel. Rep. Consigliere Dott. Salvatore Di Palma C.C. 15/02/02 Dott. Francesco Tirelli Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZ CAMPIONE CIVILE Oggetto: Agevolaz. tributarie. Sisma 1984. sul ricorso proposto da: N. 74070 Sospensione imposte. Deducibilità. Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che 10 rappresenta e difende ex lege - ricorrente
contro
SI AD intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia, n. 459/06/99, depositata il 20.12.1999. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.02.2002 dal Relatore Cons. Giuseppe 6 5 8 Vito Antonio Magno;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SI AD, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'articolo 13 quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile 1'ammontare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla commissione tributaria provinciale. Contro la sentenza della commissione tributaria regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il ministero delle finanze, denunziando la violazione e falsa applicazione degli articoli 281 legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2bis, D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1986, n. 46; 13, co.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, legge 28 febbraio 1986, n.46; 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n.597; D.L. 29 maggio 1989, n.202, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1989, n.263. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "L'articolo 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n.46 il quale prevede - che le somme relative a pagamenti delle imposte sospese in virtù dell'articolo 13 quinquies, dirette, D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazio- ni nella legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia Centrale e Meridionale colpiti da eventi sismici, non ai fini concorrono alla formazione dell'imponibile dell'IRPEF e dell'ILOR -, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 28 della legge 13 maggio n.133, posto in relazione all'articolo 11 della 1999, legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, r dopo la scadenza della sospensione, al netto dei 3 versamenti sospesi" (Cass. nn. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove valide ragioni per indirizzo giurisprudenziale,discostarsi da tale il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile- tributaria, il 15 febbraio 2002. Il consigliere est. Il presidente так стиле Она Que Ligur IL CANCELLIERE C1 DEPOSEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 14 MAG, 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo Battista